Cassazione Penale, Ordinanza n. 10679/2025 del 17/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello, deducendo un unico motivo: si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta. La Corte rileva però che il motivo è privo di concreta specificità, perché si limita a reiterare la censura già svolta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre lo giudica manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando l'abitualità del comportamento, desunta da plurimi precedenti specifici e omogenei.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. fosse generica, reiterativa e comunque infondata, perché la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; nel caso concreto la Corte di merito aveva adeguatamente motivato l'esclusione del beneficio per la presenza di abitualità, richiamando precedenti specifici e omogenei. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità richiede la contemporanea sussistenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; è sufficiente che il giudice di merito escluda uno solo dei presupposti per motivare il diniego del beneficio.
Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità discende dalla carenza di specificità del motivo di ricorso.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., devono coesistere entrambi i presupposti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento.
- La motivazione che esclude l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è adeguata quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di uno solo dei requisiti richiesti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi valutativi relativi a ciascun presupposto.
- L'abitualità del comportamento può essere desunta anche da plurimi precedenti specifici e omogenei, incidentalmente accertabili dal giudice procedente, specie se indicativi di una perdurante progettualità criminosa.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e senza specificità critica.
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