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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10679/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza di appello, deducendo un unico motivo: si contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta. La Corte rileva però che il motivo è privo di concreta specificità, perché si limita a reiterare la censura già svolta in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre lo giudica manifestamente infondato, poiché il giudice di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando l'abitualità del comportamento, desunta da plurimi precedenti specifici e omogenei.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sull'art. 131-bis c.p. fosse generica, reiterativa e comunque infondata, perché la causa di non punibilità richiede congiuntamente particolare tenuità dell'offesa e non abitualità del comportamento; nel caso concreto la Corte di merito aveva adeguatamente motivato l'esclusione del beneficio per la presenza di abitualità, richiamando precedenti specifici e omogenei. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede la contemporanea sussistenza della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento; è sufficiente che il giudice di merito escluda uno solo dei presupposti per motivare il diniego del beneficio.

  • art. 591 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità discende dalla carenza di specificità del motivo di ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., devono coesistere entrambi i presupposti della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento.
  • La motivazione che esclude l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. è adeguata quando il giudice di merito dia conto dell'assenza di uno solo dei requisiti richiesti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi valutativi relativi a ciascun presupposto.
  • L'abitualità del comportamento può essere desunta anche da plurimi precedenti specifici e omogenei, incidentalmente accertabili dal giudice procedente, specie se indicativi di una perdurante progettualità criminosa.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a reiterare le doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e senza specificità critica.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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