Ordinanza n. 1413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00215/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento del Comune relativo al riesercizio del potere sull'istanza di autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. La controversia sostanziale riguarda il provvedimento con cui il Comune ha ritenuto che, dopo l'annullamento del provvedimento formatosi per silenzio, disposto dalla sentenza del TAR Campania n. 3523/2020 e divenuto definitivo a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7976/2024, il riesercizio del potere amministrativo non potesse avvenire nelle forme semplificate previste dall'art. 21-decies della legge n. 241/1990. L'appellante ha chiesto la riforma della reiezione cautelare, facendo valere l'esigenza di ottenere una rideterminazione dell'amministrazione sull'istanza di autorizzazione. Il Consiglio di Stato ha rilevato che restavano riservate al giudice di primo grado le valutazioni sulla legittimità dell'atto comunale, ma che tale atto non escludeva il dovere dell'amministrazione di rideterminarsi in conformità al vincolo derivante dal giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Pur riconoscendo che il provvedimento comunale non esclude il dovere dell'amministrazione di rideterminarsi sull'istanza di autorizzazione in aderenza al vincolo conformativo derivante dal giudicato, il Collegio ha ritenuto che non emergesse un pregiudizio grave e irreparabile, anche in considerazione della natura pretensiva dell'interesse azionato. La legittimità del provvedimento comunale è stata lasciata alla cognizione del TAR nel merito, la cui udienza era fissata per il 17 dicembre 2026. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della questione.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
È richiamato con riferimento alle forme semplificate del riesercizio del potere dopo l'annullamento di un provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, anche quando l'amministrazione sia tenuta a riesercitare il potere in conformità al vincolo conformativo derivante da un giudicato, la tutela cautelare richiede comunque la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; la mera natura pretensiva dell'interesse non è sufficiente a integrarlo.
- La pendenza del giudizio di merito e la prossimità dell'udienza possono concorrere a escludere l'attualità di un pregiudizio grave e irreparabile, quando l'amministrazione resti comunque tenuta a rideterminarsi sull'istanza dell'interessato.
- La riconosciuta esistenza di un dovere amministrativo di rideterminazione conforme al giudicato non comporta necessariamente l'accoglimento della domanda cautelare, restando distinta la valutazione cautelare sull'urgenza dalla verifica di legittimità dell'atto impugnato.
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