Cassazione Civile, Ordinanza n. 33742/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento intimato a una dirigente in data 15 dicembre 2011, che aveva agito per farne accertare l’illegittimità e l’ingiustificatezza. La Corte d’appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda; successivamente la Corte di cassazione, con sentenza n. 25291/2022, aveva respinto il ricorso della dirigente, osservando che i motivi di impugnazione pretendevano una rivalutazione del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità, soprattutto quanto alla tempestività della contestazione disciplinare. Con il ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la ricorrente ha dedotto due errori percettivi: primo, che la Corte non avrebbe rilevato che ella non poteva modificare o intervenire sui sistemi di organizzazione o assegnazione delle ore di lavoro, circostanza che sarebbe risultata dalla documentazione in atti; secondo, che la Corte non avrebbe considerato che la società aveva sempre avuto immediata percezione delle attività da lei svolte, aspetto rilevante per la tempestività della contestazione disciplinare.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché miravano in sostanza a contestare la valutazione compiuta nella precedente sentenza sui fatti di causa e sulla tempestività della contestazione disciplinare, chiedendo una nuova lettura delle risultanze istruttorie e un ulteriore giudizio di merito. La Corte ha quindi ribadito che la revocazione delle proprie decisioni è ammessa solo per sviste obiettivamente e immediatamente rilevabili tra sentenza e atti, non per errori di giudizio o di valutazione. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei soli casi previsti dalla legge, ma non per errori di valutazione o di giudizio.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia basata sulla supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto incontrovertibilmente smentito o provato dagli atti, purché si tratti di una svista e non di una valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità, richiamato dalla Corte nel dispositivo.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio della sentenza della Corte di cassazione richiede una svista percettiva immediatamente verificabile tra testo della decisione e atti di causa, non essendo sufficiente la denuncia di una erronea valutazione dei fatti o delle prove.
- Non è ammessa la revocazione quando, sotto la veste dell’errore percettivo, la parte miri a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a contestare la qualificazione giuridica già compiuta dalla Corte.
- La revocazione delle decisioni di legittimità non può trasformarsi in un ulteriore grado di merito: restano insindacabili, in tale sede, gli apprezzamenti fattuali e le scelte interpretative operate dalla Corte.
- La tempestività della contestazione disciplinare è un accertamento riservato al giudice di merito e non può essere riconsiderato in sede di revocazione se la doglianza si risolve in una diversa lettura delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33698/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33702/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33713/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33718/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33722/2023 del 04/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 4 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 33725/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →