Cassazione Penale, Sentenza n. 41132/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva rigettato l'istanza di restituzione e annullamento del decreto di convalida del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria il 26.1.2023 durante perquisizione domiciliare. Oggetto del sequestro: denaro contante (complessivi euro 10.990 in diverse banconote e fascette), un telefono con SIM, 4 postepay e un libretto di deposito. Il ricorrente deduce la nullità del decreto di convalida per violazione degli artt. 253 e 125 c.p.p. per carenza motivazionale: il decreto non avrebbe descritto le condotte attribuite al ricorrente né illustrato il nesso e la strumentalità delle cose sequestrate rispetto ai reati contestati (associazione di tipo mafioso e tentata estorsione), specialmente alla luce della distanza temporale tra i fatti contestati (associazione fino al 31.12.2019 e tentata estorsione del 4.10.2018) e il sequestro (2023). La difesa aveva inoltre prodotto documentazione sulla possibile lecita provenienza del denaro (attività d'impresa, prelievi operati da terzi su conti familiari). Il PM e il Tribunale avevano ritenuto sufficiente il richiamo alle imputazioni e l'indicazione sintetica delle finalità probatorie (es. controllo dei numeri di serie), mentre la difesa contestava l'insufficienza di tale motivazione e l'impossibilità per il riesame di integrare la carenza motivazionale del PM.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il decreto di convalida del PM fosse carente nella specificazione del nesso di pertinenza e delle concrete esigenze probatorie rispetto ai reati contestati e non integrabile dal tribunale del riesame. Ha inoltre rilevato l'assenza di spiegazioni circa la riconducibilità del denaro sequestrato a condotte ritenute in massima parte anteriori di anni (associazione fino al 31.12.2019; tentata estorsione 4.10.2018) e sul fatto che il tentativo di estorsione, per sua natura, non può spiegare l'esistenza di proventi. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che il decreto di convalida del sequestro emesso dal PM, disponendo la restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto.
Norme richiamate
Richiamata in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari; la Corte sottolinea che anche il decreto di sequestro probatorio deve esplicitare le ragioni che collegano i beni al reato e le finalità probatorie perseguite
Richiamato congiuntamente all'art. 253 come principio generale relativo alla motivazione degli atti giudiziari e delle misure cautelari
Norma che disciplina il sequestro eseguito in sede di perquisizione; il provvedimento di convalida del PM si riferiva a un sequestro ex art. 354 e perciò soggetto agli obblighi motivazionali specifici richiamati dalla Corte
Richiamato perché la contestazione includeva la qualificazione del reato come tentativo; la Corte osserva che il carattere di tentativo incide sulla possibilità che il reato abbia prodotto profitti monetari collegabili al sequestro
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha posto l'accento sulla necessità di motivare il nesso tra denaro sequestrato e l'ipotesi estorsiva (soprattutto se contestata come tentata)
Riferimento all'ipotesi di associazione mafiosa contestata in capo al ricorrente; la Corte evidenzia che, trattandosi di condotta che si sarebbe esaurita prima del sequestro, è necessario motivare come i beni sequestrati siano pertinenti a tale reato
Citato dalla Procura Generale in ordine alla formulazione delle conclusioni scritte; non incide però sull'obbligo sostanziale di motivazione del decreto di convalida
Massime di principio
- Il decreto di sequestro probatorio (e la sua convalida) deve contenere una motivazione specifica, anche se sintetica, che indichi il nesso di pertinenza del bene rispetto al reato e le concrete finalità probatorie perseguite; il richiamo meramente formale all'imputazione non è sufficiente
- Il pubblico ministero, titolare delle indagini, è l'organo che deve precisare le esigenze probatorie alla base del sequestro; il tribunale del riesame non può supplire, di propria iniziativa, a carenze motivazionali del PM indicandone i fini
- Quando i fatti contestati sono temporalmente distanti dal momento del sequestro (o si tratta di reati tentati), occorre una motivazione rafforzata che spieghi la riconducibilità dei beni all'illecito; l'assenza di tale spiegazione può determinare la nullità del provvedimento
- La produzione difensiva di documentazione attestante la possibile lecita provenienza del denaro (es. redditi d'impresa, movimenti bancari di terzi) deve essere valutata e, se idonea a far sorgere dubbi sul fumus, rende più stringente l'onere motivazionale del PM
- La nullità genetica di un decreto di convalida carente di motivazione comporta l'annullamento senza rinvio e la restituzione delle cose sequestrate se non è possibile sanare la mancanza in sede di riesame
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