Cassazione Civile, Ordinanza n. 15438/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato nel 2000. In primo grado era stata accolta la domanda della lavoratrice di accertamento della nullità del termine, con condanna della società alla riammissione in servizio e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate; in esecuzione di tale decisione la società aveva riammesso la lavoratrice e corrisposto una somma a titolo di retribuzioni. In secondo grado, la decisione era stata parzialmente riformata sostituendo alla condanna retributiva l'indennità omnicomprensiva ex art. 32 L. 183/2010; tale sentenza era poi stata cassata per omessa pronuncia sulla preliminare questione del mutuo consenso, e il giudizio di rinvio si era concluso con declaratoria di improcedibilità. La società aveva quindi agito in separato giudizio per ottenere la restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado. La Corte d'appello ha confermato la condanna restitutoria, ritenendo che la riforma della sentenza di primo grado e l'estinzione/improcedibilità del giudizio di rinvio avessero fatto venir meno ogni titolo giudiziale favorevole alla lavoratrice. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) nullità della sentenza d'appello per mutamento della composizione del collegio e partecipazione di un giudice già monocratico di primo grado; (2) violazione degli artt. 2033 c.c., 112 e 336 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente considerato rigettata la domanda originaria, avesse mal applicato l'indebito oggettivo e avesse mal interpretato la precedente cassazione con rinvio; (3) violazione dell'art. 389 c.p.c. per avere riconosciuto la restituzione nonostante la persistente efficacia della sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi: il primo perché l'indicazione del magistrato nell'intestazione della sentenza, difforme dal verbale d'udienza, integra errore materiale in assenza di prova contraria; il secondo perché la sentenza d'appello aveva effettivamente riformato il capo condannatorio sulle retribuzioni, la successiva cassazione e l'esito improcedibile del rinvio avevano eliminato ogni titolo giudiziale, e l'azione restitutoria era correttamente accolta; il terzo perché era infondato in conseguenza del rigetto del secondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per asserita composizione irregolare del collegio, qualificando la difformità tra intestazione e verbale come errore materiale emendabile. Ha inoltre confermato la correttezza della decisione che aveva riconosciuto alla società il diritto alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, rilevando che la riforma del capo condannatorio, la successiva cassazione della sentenza d'appello e la definizione del rinvio con improcedibilità avevano fatto venir meno ogni titolo giudiziale suscettibile di conservare efficacia. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato per i compiti del presidente del collegio e per il controllo sulla composizione del collegio deliberante
invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio
richiamato insieme all'art. 288 c.p.c. come rimedio per correggere l'errore materiale nell'intestazione della sentenza
richiamato insieme all'art. 287 c.p.c. come rimedio per correggere l'errore materiale nell'intestazione della sentenza
richiamato per affermare che la nullità per deliberazione da parte di giudici diversi è insanabile e rilevabile d'ufficio, ma richiede prova della concreta irregolarità
invocato nel giudizio di merito come base della domanda restitutoria; la Corte ha ritenuto corretta la restituzione delle somme in assenza di titolo giudiziale valido
dedotto come violato dalla ricorrente; la Corte ha escluso ultrapetizione o mutamento del petitum e della causa petendi
la riforma della sentenza di primo grado ne fa cessare gli effetti anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di riforma; il titolo di primo grado non può rivivere dopo la cassazione della sentenza d'appello e l'esito del rinvio
richiamato come base dell'indennità omnicomprensiva sostitutiva delle retribuzioni medio tempore maturate
invocato contro il riconoscimento del diritto alla restituzione; la Corte ne esclude la violazione perché il venir meno del titolo giudiziale giustifica la ripetizione di quanto pagato
richiamato per affermare che l'estinzione del giudizio di rinvio estingue l'intero processo e impedisce la conservazione del titolo di primo grado
Massime di principio
- La difformità tra l'intestazione della sentenza e il verbale dell'udienza collegiale, in assenza di prova contraria, integra un errore materiale e non determina nullità della decisione; spetta alla parte che eccepisce l'irregolarità fornire elementi idonei a superare la presunzione di corrispondenza tra verbale e deliberazione.
- La riforma in appello di un capo condannatorio della sentenza di primo grado fa venir meno l'efficacia di quel titolo, poiché la sentenza d'appello si sostituisce a quella riformata; la successiva cassazione della sentenza d'appello e l'esito del giudizio di rinvio non determinano la reviviscenza automatica della sentenza di primo grado.
- Quando, dopo la cassazione con rinvio, il giudizio di rinvio si conclude senza una pronuncia favorevole di merito per la parte che aveva ottenuto il titolo di primo grado, non permane un titolo giudiziale idoneo a trattenere le somme pagate in esecuzione della decisione riformata; la parte che ha eseguito il pagamento può agire in restituzione anche con giudizio separato.
- L'azione restitutoria conseguente alla caducazione del titolo presuppone la verifica della perdurante esistenza di un titolo giudiziale valido: se il titolo è venuto meno per effetto della riforma e della successiva definizione del processo, la domanda di ripetizione è fondata e non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide nei limiti della domanda proposta.
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