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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44696/2024 del 05/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma di condanna per rapina e lesioni aggravate. Le censure principali sono: 1) violazione del termine di comparizione in appello (si sostiene fosse applicabile il nuovo termine minimo di 40 giorni ma la comparizione avvenne dopo 22 giorni); 2) mancanza del dolo specifico della rapina perché il cellulare fu sottratto per pochi secondi e subito restituito; 3) erronea applicazione della recidiva e delle aggravanti (art. 61 n.2 cod. pen. e art. 628, comma 3, cod. pen.), con rilievo che non vi fu contemporaneità dell'azione violenta da parte di entrambi gli imputati; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante per attività riparatoria e, in via sopravvenuta, invocazione dell'attenuante del fatto di lieve entità in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza, aspecificità delle doglianze o per essere fuori dai limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Motivazioni principali: 1) il nuovo termine di comparizione di 40 giorni (art. 601, comma 3) è applicabile solo agli appelli depositati dal 1° luglio 2024 (Sez. Unite n. 42124/2024), dunque per gli appelli anteriori si applicava il termine minimo di 20 giorni; 2) la sottrazione temporanea della cosa mediante violenza integra la rapina anche se il bene è poi restituito, perché la restituzione non annulla il dolo iniziale; 3) la valutazione della recidiva è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se priva di manifesta illogicità; 4) le aggravanti contestate non alteravano il computo finale della pena, già bilanciato dai giudici di merito; 5) l'attenuante per attività riparatoria e l'attenuante del fatto di lieve entità non possono essere riconosciute nei termini prospettati perché i fatti e gli esiti (lesioni gravi, doppia frattura) sono incompatibili con la lieve entità e perché l'attenuante sopravvenuta può essere valutata in cassazione solo se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Definisce i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto molte doglianze aspecifiche o fuori dai limiti previsti, dichiarandole inammissibili

  • art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

    La modifica che fissa il termine di comparizione in appello a 40 giorni è stata interpretata come applicabile agli appelli proposti dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124/2024); per appelli anteriori resta il termine minimo precedente (20 giorni)

  • art. 628 cod. pen. (rapina)

    La sottrazione della cosa mediante violenza è sufficiente per integrare il reato di rapina anche se la cosa viene poi restituita; la temporanea disponibilità del bene realizzata con violenza realizza il dolo del reato

  • art. 61 n.2 cod. pen.

    Aggravante contestata per il concorso di persone: la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito corretta e che l'aggravante, pur ritenuta, non aveva incidenza sul computo finale

  • art. 61 (circostanze), art. 62 n.6 cod. pen.

    L'attenuante per atti riparatori non è stata riconosciuta: la Corte ha evidenziato che la restituzione (gettare a terra) e l'offerta di denaro non costituivano prova sufficiente di attività riparatoria idonea a giustificare l'attenuante

  • art. 628, terzo comma, cod. pen.

    Contestata come aggravante per il concorso di persone nell'azione violenta; la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta dei giudici di merito non fosse viziata da manifesta illogicità

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)

    Norma che ha introdotto la nuova durata minima di comparizione in appello; la Corte ha richiamato la data di efficacia interpretata dalle Sezioni Unite

  • Sentenza Sez. U, n. 42124 del 26/06/2024 (Nafi)

    Ha stabilito che il termine di comparizione di 40 giorni è applicabile agli appelli proposti dal 1° luglio 2024

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024

    Riconosce la rilevanza dell'attenuante del fatto di lieve entità anche per il reato di rapina; la Corte di Cassazione ha però precisato che l'applicazione in sede di cassazione richiede che i presupposti siano immediatamente verificabili dagli atti

  • Precedenti di Cassazione citati (es. Sez. 2 n. 788/2003 Chianello; Sez. U n. 41570/2023 e altri)

    Richiamati per consolidare principi: la temporanea sottrazione è sufficiente per la rapina, e per i limiti di sindacabilità delle valutazioni di merito senza manifesta illogicità

Massime di principio

  • La nuova disciplina procedurale (termine di comparizione 40 giorni) si applica solo agli atti d'impugnazione effettuati dopo la data indicata dalle Sezioni Unite; per appelli anteriori restano i termini previgenti
  • Per il reato di rapina è sufficiente la sottrazione della cosa mediante violenza o minaccia anche se il bene viene poi restituito; la restituzione non annulla il dolo iniziale
  • La valutazione della recidiva e del bilanciamento di circostanze è sottratta al sindacato della Cassazione salvo il caso di manifesta illogicità o contraddizione evidente
  • Le aggravanti possono essere ritenute dai giudici di merito ma, se neutralizzate nel bilanciamento con le attenuanti, non costituiscono di per sé motivo utile a migliorare la posizione dell'imputato in sede di impugnazione
  • L'attenuante del fatto di lieve entità riconosciuta dalla Corte Costituzionale può essere invocata anche in sede di cassazione ma solo quando i presupposti siano immediatamente e chiaramente desumibili dagli atti e non richiedano nuovi accertamenti probatori
  • Per ottenere il riconoscimento di attenuanti come l'attività riparatoria è necessario fornire elementi fattuali precisi e dettagliati nei gradi di merito; deduzioni generiche o non documentate sono inammissibili in cassazione

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