Cassazione Penale, Sentenza n. 44696/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma di condanna per rapina e lesioni aggravate. Le censure principali sono: 1) violazione del termine di comparizione in appello (si sostiene fosse applicabile il nuovo termine minimo di 40 giorni ma la comparizione avvenne dopo 22 giorni); 2) mancanza del dolo specifico della rapina perché il cellulare fu sottratto per pochi secondi e subito restituito; 3) erronea applicazione della recidiva e delle aggravanti (art. 61 n.2 cod. pen. e art. 628, comma 3, cod. pen.), con rilievo che non vi fu contemporaneità dell'azione violenta da parte di entrambi gli imputati; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante per attività riparatoria e, in via sopravvenuta, invocazione dell'attenuante del fatto di lieve entità in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi per manifesta infondatezza, aspecificità delle doglianze o per essere fuori dai limiti di cui all'art. 606 cod. proc. pen. Motivazioni principali: 1) il nuovo termine di comparizione di 40 giorni (art. 601, comma 3) è applicabile solo agli appelli depositati dal 1° luglio 2024 (Sez. Unite n. 42124/2024), dunque per gli appelli anteriori si applicava il termine minimo di 20 giorni; 2) la sottrazione temporanea della cosa mediante violenza integra la rapina anche se il bene è poi restituito, perché la restituzione non annulla il dolo iniziale; 3) la valutazione della recidiva è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se priva di manifesta illogicità; 4) le aggravanti contestate non alteravano il computo finale della pena, già bilanciato dai giudici di merito; 5) l'attenuante per attività riparatoria e l'attenuante del fatto di lieve entità non possono essere riconosciute nei termini prospettati perché i fatti e gli esiti (lesioni gravi, doppia frattura) sono incompatibili con la lieve entità e perché l'attenuante sopravvenuta può essere valutata in cassazione solo se i presupposti sono immediatamente rilevabili dagli atti e non richiedono ulteriori accertamenti. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Definisce i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha ritenuto molte doglianze aspecifiche o fuori dai limiti previsti, dichiarandole inammissibili
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La modifica che fissa il termine di comparizione in appello a 40 giorni è stata interpretata come applicabile agli appelli proposti dal 1° luglio 2024 (Sez. U, n. 42124/2024); per appelli anteriori resta il termine minimo precedente (20 giorni)
La sottrazione della cosa mediante violenza è sufficiente per integrare il reato di rapina anche se la cosa viene poi restituita; la temporanea disponibilità del bene realizzata con violenza realizza il dolo del reato
Aggravante contestata per il concorso di persone: la Corte ha ritenuto la valutazione dei giudici di merito corretta e che l'aggravante, pur ritenuta, non aveva incidenza sul computo finale
art. 61 (circostanze), art. 62 n.6 cod. pen.
L'attenuante per atti riparatori non è stata riconosciuta: la Corte ha evidenziato che la restituzione (gettare a terra) e l'offerta di denaro non costituivano prova sufficiente di attività riparatoria idonea a giustificare l'attenuante
art. 628, terzo comma, cod. pen.
Contestata come aggravante per il concorso di persone nell'azione violenta; la Corte ha ritenuto che la valutazione concreta dei giudici di merito non fosse viziata da manifesta illogicità
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34, comma 1, lett. g)
Norma che ha introdotto la nuova durata minima di comparizione in appello; la Corte ha richiamato la data di efficacia interpretata dalle Sezioni Unite
Sentenza Sez. U, n. 42124 del 26/06/2024 (Nafi)
Ha stabilito che il termine di comparizione di 40 giorni è applicabile agli appelli proposti dal 1° luglio 2024
Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 13/05/2024
Riconosce la rilevanza dell'attenuante del fatto di lieve entità anche per il reato di rapina; la Corte di Cassazione ha però precisato che l'applicazione in sede di cassazione richiede che i presupposti siano immediatamente verificabili dagli atti
Precedenti di Cassazione citati (es. Sez. 2 n. 788/2003 Chianello; Sez. U n. 41570/2023 e altri)
Richiamati per consolidare principi: la temporanea sottrazione è sufficiente per la rapina, e per i limiti di sindacabilità delle valutazioni di merito senza manifesta illogicità
Massime di principio
- La nuova disciplina procedurale (termine di comparizione 40 giorni) si applica solo agli atti d'impugnazione effettuati dopo la data indicata dalle Sezioni Unite; per appelli anteriori restano i termini previgenti
- Per il reato di rapina è sufficiente la sottrazione della cosa mediante violenza o minaccia anche se il bene viene poi restituito; la restituzione non annulla il dolo iniziale
- La valutazione della recidiva e del bilanciamento di circostanze è sottratta al sindacato della Cassazione salvo il caso di manifesta illogicità o contraddizione evidente
- Le aggravanti possono essere ritenute dai giudici di merito ma, se neutralizzate nel bilanciamento con le attenuanti, non costituiscono di per sé motivo utile a migliorare la posizione dell'imputato in sede di impugnazione
- L'attenuante del fatto di lieve entità riconosciuta dalla Corte Costituzionale può essere invocata anche in sede di cassazione ma solo quando i presupposti siano immediatamente e chiaramente desumibili dagli atti e non richiedano nuovi accertamenti probatori
- Per ottenere il riconoscimento di attenuanti come l'attività riparatoria è necessario fornire elementi fattuali precisi e dettagliati nei gradi di merito; deduzioni generiche o non documentate sono inammissibili in cassazione
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