Cassazione Penale, Sentenza n. 21422/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna sostenendo, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 125, comma 3, e 597, comma 5, cod. proc. pen. (lett. b) art. 606 c.p.p.) e la mancanza di motivazione (lett. e) art. 606 c.p.p.) in ordine all'omessa decisione sulla concessione della sospensione condizionale della pena. Zampilli lamentava che, dopo la rideterminazione della pena in misura non superiore a due anni, la Corte d'appello non aveva motivato l'esercizio (o il diniego) del potere-dovere di concedere d'ufficio la sospensione condizionale, pur avendo ella sollecitato tale atto nelle conclusioni in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio i benefici non decisamente motivata non dà luogo a censura in Cassazione se il potere non è stato sollecitato dalle parti; nel caso concreto, pur essendo la ricorrente risultata avere sollecitato la sospensione condizionale, non ha indicato elementi di fatto specifici dai quali la Corte d'appello avrebbe potuto fondatamente presumere la sua astensione da ulteriori reati (ai sensi dell'art. 164 c.p.). La Corte ha poi evidenziato i precedenti e la gravità delle condotte (tre reati di truffa, sfruttamento della debolezza di persone anziane, precedente per furto aggravato) come elementi ostativi alla sospensione. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).
Norme richiamate
lett. b) e lett. e) del comma 1
La ricorrente ha fondato il ricorso sulle due lettere per denunciare, rispettivamente, inosservanza/erronea applicazione di norme e carenza/mancanza di motivazione; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che attribuisce al giudice d'appello il potere-dovere di applicare d'ufficio i benefici di legge (quale la sospensione condizionale) quando ricorrono i presupposti; la Corte ha valutato che, sebbene la ricorrente avesse richiesto il beneficio, non ha indicato elementi fattuali specifici che avrebbero potuto giustificarne la concessione
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel motivo di ricorso come presunta inosservata/erroneamente applicata; la Corte non ha ritenuto fondata la censura rispetto all'omessa decisione sulla sospensione condizionale
art. 164, primo comma, cod. pen.
Richiamato dalla Corte quale criterio per valutare la probabilità che l'imputato si asterrà dal commettere nuovi reati; la ricorrente non ha indicato fatti dai quali poter presumere tale astensione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000,00
Sezioni Unite, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Principio interpretativo: la mancata decisione del giudice d'appello sul potere-dovere di applicare d'ufficio benefici non può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione se il potere non è stato sollecitato da una delle parti in sede di conclusioni; la sentenza applica e specifica le condizioni del principio nel caso concreto
Massime di principio
- Se si vuole ottenere dalla Corte d'appello la concessione d'ufficio di benefici (es. sospensione condizionale della pena), è essenziale non solo sollecitare espressamente l'esercizio di tale potere nelle conclusioni in appello, ma anche indicare chiaramente e specificamente gli elementi di fatto che giustificano la concessione (es. assenza di pericolosità sociale, elementi di riprovevolezza attenuata, circostanze personali favorevoli).
- Sezioni Unite: se la parte non sollecita espressamente il beneficio, la mancata decisione del giudice d'appello su tale beneficio difficilmente costituisce motivo di ricorso per Cassazione per difetto di motivazione; tuttavia, anche quando la parte sollecita il beneficio, la parte dovrà fornire elementi fattuali concreti per poter censurare la mancata concessione in sede di Cassazione.
- La Corte di merito, nella valutazione sulla sospensione condizionale, può tener conto di precedenti penali e della gravità/non occasionalità delle condotte: la presenza di precedenti specifici e di una condotta continuativa e predatoria rende più difficile la concessione del beneficio.
- In sede di impugnazione in Cassazione, le censure sul mancato esercizio di un potere-dovere del giudice richiedono che il ricorrente mostri in che modo la normativa sia stata applicata erroneamente e indichi gli elementi probatori sui quali avrebbe dovuto basarsi una diversa decisione; l'enunciazione formale dell'omissione senza puntualizzazione degli elementi di fatto è in genere insufficiente.
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