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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24263/2022 del 23/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per riciclaggio. Deduce: (i) insufficienza e contraddittorietà della prova, censurando la valutazione delle dichiarazioni di Della Chiara Mauro e Moschetto Giuseppe e chiedendo l'acquisizione della dichiarazione scritta e della successiva audizione; (ii) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il caso doveva rientrare nell'art. 712 c.p. (incauto acquisto) o comunque nella ricettazione (art. 648 c.p.) e non nel riciclaggio; (iii) il reato sarebbe stato tentato e non consumato (artt. 56 e 648-bis c.p.), perché non sarebbero state eseguite operazioni idonee a rendere irrimediabilmente ignota l'origine del veicolo; (iv) eccessività della pena e richiesta, in subordine, di sua riduzione o sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che il ricorrente si limiti a reiterare censure di merito già esaminate dalla Corte di appello senza affrontare la motivazione. La Corte ha confermato che la Corte di appello aveva motivatamente escluso l'acquisizione della dichiarazione di Della Chiara (non raccolta con le forme previste per le investigazioni difensive, con indizi di reità a suo carico), aveva trovata credibile la valutazione della consapevolezza della provenienza illecita del veicolo anche sulla base dell'apposizione della targa di proprietà dell'imputato, e aveva correttamente ricondotto la condotta al reato di riciclaggio richiamando giurisprudenza che considera integrante il riciclaggio l'apposizione di una targa di proprietà dell'agente su veicolo di provenienza delittuosa. È stata altresì esclusa la configurabilità della forma tentata, poiché il delitto di riciclaggio si perfeziona con il compimento delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 533 cod.proc.pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova e l'eventuale diritto all'assoluzione in presenza di ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello sia adeguata e che il ricorrente non abbia specificamente confutato le argomentazioni probatorie.

  • art. 441, comma 5, cod.proc.pen.

    Invocato per lamentare il mancato esercizio dei poteri officiosi di integrazione probatoria (acquisizione della dichiarazione di Della Chiara); la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello avesse spiegato perché la dichiarazione non poteva essere assunta (forme non conformi, indizi di reità a carico del dichiarante).

  • art. 712 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità dell'incauto acquisto; la Corte ha escluso tale qualificazione perché la condotta di apporre una targa di proprietà dell'agente su veicolo di provenienza illecita ostacola l'accertamento della provenienza e integra riciclaggio.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato in relazione alla possibile ricettazione; la Corte lo ha escluso ritenendo più corretta la qualificazione per riciclaggio, secondo la giurisprudenza che valorizza l'apposizione di una targa di proprietà dell'agente come comportamento idoneo a nascondere la provenienza illecita.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la configurabilità del tentativo; la Corte ha ritenuto che il reato di riciclaggio sia tipicamente a consumazione anticipata e si perfezioni con le operazioni compiute (es. apposizione della targa), quindi la condotta era consumata.

  • art. 648-bis c.p.

    Richiamato in connessione alla specifica fattispecie di riciclaggio; la Corte ha applicato il principio secondo cui atti volti a ostacolare l'identificazione costituiscono riciclaggio consumato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020

    Richiamato come norma procedurale relativa alla trattazione dell'udienza (menzionata nella fase procedurale), senza incidenza sostanziale sul merito della decisione.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.

    Norma richiamata nella motivazione in tema di inammissibilità per aspecificità: il ricorso che non contrasti specificamente la motivazione della sentenza impugnata risulta inammissibile.

  • art. 616 cod.proc.pen.

    Norma invocata per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per le conseguenze processuali connesse (condanna alle spese e sanzione alla cassa delle ammende).

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 2, Sent. n. 39702 del 17/05/2018, "Gallo")

    «integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi, ricevuto un ciclomotore o altro veicolo di provenienza delittuosa ... vi apponga una targa di sua proprietà poiché, così facendo, ostacola l'accertamento della provenienza delittuosa del mezzo, che appare nella legittima disponibilità dell'agente»

    La Corte ha richiamato questo indirizzo per sostenere che l'apposizione della targa di proprietà dell'imputato sul veicolo di provenienza furtiva integra il reato di riciclaggio.

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 2, Sent. n. 35439 del 15/06/2021, "Gambino")

    «il delitto di riciclaggio, in quanto fattispecie a consumazione anticipata, si perfeziona con il mero compimento delle operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità»

    Usato per affermare che la condotta descritta era consumata al momento dell'apposizione della targa, escludendo la forma tentata del reato.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti se il ricorso si limita a censure generiche: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti il ricorso è inammissibile per aspecificità.
  • Dichiarazioni difensive o scritte non raccolte secondo le forme previste per le investigazioni difensive possono essere escluse come prova; il giudice deve motivare l'esclusione, e il ricorrente deve confutare quella motivazione per ottenere accoglimento in Cassazione.
  • L'apposizione di una targa di proprietà dell'agente su un veicolo di provenienza illecita può integrare il reato di riciclaggio, poiché ostacola l'accertamento della provenienza del mezzo; la qualificazione come ricettazione o incauto acquisto va valutata alla luce della concreta condotta e dell'idoneità a nascondere l'origine illecita.
  • Il reato di riciclaggio, considerato dalla giurisprudenza a consumazione anticipata, si perfeziona con operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza; pertanto, operazioni apparentemente "statiche" come l'apposizione di una targa possono determinare la consumazione e non il mero tentativo.
  • Le richieste di riduzione della pena basate su valutazioni di merito sono generalmente inammissibili in Cassazione se non sono collegate a questioni di diritto specifiche e debitamente argomentate.
  • Quando si impugna in Cassazione, è essenziale articolare motivi che affrontino punto per punto la motivazione del giudice di merito e indicare errori giuridici o vizî di motivazione concreti e circostanziati.

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