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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32173/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello del 29/06/2023 per: (1) violazione del divieto di reformatio in peius per presunto aumento degli aumenti circostanziali dopo l'esclusione della recidiva; (2) mancata indicazione del reato più grave sul quale è stato operato l'aumento nella continuazione fallimentare; (3) anormalità e inammissibilità dell'impugnazione sulla confisca dello stabilimento (contestata la legittimazione e la irrevocabilità della confisca); (4) violazione procedurale per mancata lettura/indicazione degli atti utilizzabili dopo rinnovazione del dibattimento e contrasto tra verbale riassuntivo e integrale; (5) vizio di motivazione nella qualificazione dell'imputato quale amministratore di fatto della società fallita (contestata la valutazione delle prove e la sussistenza di elementi idonei a dimostrare esercizio continuativo di poteri gestori); (6) vizio di motivazione circa la configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale; inoltre, in sede di memorie, dedotta estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo nel suo complesso infondato. Sintesi dei punti decisionali: (i) il primo motivo è infondato: il divieto di reformatio in peius non impedisce al giudice d'appello di rideterminare gli aumenti circostanziali quando l'esclusione della recidiva altera la struttura del concorso di circostanze (richiamata giurisprudenza delle Sezioni Unite); (ii) il secondo motivo è inedito/inammissibile perché non sollevato in appello; (iii) le censure sulla confisca sono infondate in quanto la confisca è ritenuta legittima e direttamente collegata alle distrazioni accertate; (iv) la censura sulla mancata lettura/indicazione degli atti è manifestamente infondata alla luce dell'orientamento consolidato (Bajrami, Antonacci) che non qualifica tale omissione come causa generale di nullità quando non sussistono specifici vizi sull'acquisizione della prova; (v) la critica sulla qualifica di amministratore di fatto è manifestamente infondata: la Cassazione non rivede la valutazione di merito e la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua basata su plurimi indici (documentazione rinvenuta, procure, corrispondenza, disponibilità di timbri ecc.); (vi) il motivo sulla bancarotta documentale è generico e ricade nella rivalutazione di merito non sindacabile in Cassazione; (vii) la deduzione sulla prescrizione è respinta: la presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1 della legge fallimentare estende i termini prescrizionali (calcolo dei termini illustrato nella sentenza), per cui la prescrizione non è intervenuta. Conseguentemente la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale e la confisca sono state confermate nella sostanza e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 597 comma 4 codice di procedura penale

    Il divieto di reformatio in peius limita l'aggravamento nei confronti dell'imputato che impugna, ma non impedisce la rideterminazione degli elementi della pena quando l'appello modifica la struttura del fatto o delle circostanze (es. esclusione della recidiva) rendendo necessario un nuovo bilanciamento degli aumenti circostanziali

  • art. 63 comma 4 codice penale

    Prevede il meccanismo di contenimento nel cumulo delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (applicare la pena della più grave e aumentarla fino a 1/3). Se viene meno il concorso di più aggravanti ad effetto speciale, il meccanismo non trova più applicazione e il giudice deve rivalutare la misura degli aumenti per le residue aggravanti

  • art. 511 codice di procedura penale

    Regola l'utilizzabilità in sede di decisione degli atti provenienti dal dibattimento e la possibilità per il giudice, in luogo della lettura, di indicare gli atti utilizzabili; la mancata lettura non determina automaticamente inutilizzabilità se non sussistono profili di illegittima acquisizione della prova

  • art. 525 comma 2 codice di procedura penale

    Norma connessa alla rinnovazione del dibattimento e agli obblighi del giudice in ordine alla lettura o indicazione degli atti; la Corte ricorda che l'omissione contestata non comporta, di per sé, nullità o inutilizzabilità

  • art. 240 codice di procedura penale

    Riferito alla confisca diretta del profitto del reato; la sentenza di primo grado aveva disposto la confisca diretta del profitto e la Cassazione ha ritenuto legittimo il collegamento causale tra distrazioni e utilizzo dei proventi per la costruzione dello stabilimento

  • art. 219 comma 1 legge fallimentare

    L'aggravante per avere cagionato un danno di rilevante gravità incide sui termini prescrizionali (aumentando la durata effettiva di prescrizione in virtù del raddoppio della metà della pena edittale massima), motivo per cui la prescrizione invocata dalla difesa non è stata riconosciuta

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius non è assoluto: se l'appello dell'imputato modifica la struttura del reato o esclude elementi (es. recidiva) che incidono sul calcolo degli aumenti, il giudice d'appello può rideterminare i singoli aumenti circostanziali purché motivi adeguatamente la nuova composizione sanzionatoria
  • Le questioni che impongono una mera rivalutazione del materiale probatorio e della qualificazione fattuale (es. se l'imputato era amministratore di fatto) non sono sindacabili in sede di Cassazione salvo vizi di diritto o motivazione manifesta e illogica: per contestare tali valutazioni occorre individuare errori di diritto o contraddizioni sostanziali nella motivazione
  • La mancata lettura o l'omessa indicazione formale degli atti utilizzabili dopo rinnovazione del dibattimento non causa automaticamente nullità o inutilizzabilità degli atti: è necessario dimostrare un vizio nell'acquisizione della prova o un pregiudizio concreto per ottenere l'annullamento
  • Per contestare la confisca è necessario proporre motivi specifici e ben argomentati relativi al nesso causale tra il profitto e il bene confiscato e alla legittimazione ad impugnare: l'assenza di specificità può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione
  • La rilevanza di circostanze aggravanti di particolare gravità (es. danno di rilevante gravità nella legge fallimentare) incide anche sui termini prescrizionali; l'eccezione di prescrizione va valutata tenendo conto di tali effetti aumentativi

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