Cassazione Penale, Sentenza n. 28239/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto in concorso in abitazione (art. 625 c.p., aggravato) sostenendo: 1) vizi procedurali - rifiuto del differimento per legittimo impedimento del difensore, acquisizione in udienza di verbali e atti delle indagini preliminari senza consenso della difesa (tra cui sommarie informazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico), ed irregolare/notificazione tardiva delle conclusioni del Procuratore Generale in appello; 2) vizio di motivazione e insufficienza del compendio indiziario, perché la persona offesa non avrebbe riconosciuto gli imputati e avrebbe indicato altra persona, e non sarebbero state visionate/prodotte immagini probatorie riconducibili agli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati e meramente reiterativi di doglianze già valutate e rigettate in sede di appello. La Corte ha ritenuto che: la tardiva trasmissione delle conclusioni del P.G. non integri automaticamente una violazione del diritto di difesa, salvo dimostrazione di concreto pregiudizio (qui non dimostrato); la corte territoriale aveva espunto dal materiale valutativo gli atti acquisiti senza consenso difensivo e ha fondato la condanna su elementi acquisiti nel dibattimento (deposizioni in contraddittorio della persona offesa, testimonianza della vicina Tumminaro che identifica la donna come Crescimone, riscontri dalle immagini di videosorveglianza riferite dal testimone La Porta, noleggio dell'auto riconducibile al Fiaschè, indicazioni telefoniche della Crescimone per il recupero dell'auto, versamento su libretto intestato alla imputata poco dopo il furto). La motivazione d'appello è stata ritenuta coerente e immune da vizi e la valutazione degli indizi è conforme ai principi del processo indiziario. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e a versare euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
non riportata testualmente nella sentenza fornita
Norma che disciplina il reato di furto; nel caso applicati anche i casi aggravanti indicati (co. 2, n. 4 e n. 5) come richiamati nel dispositivo di merito
non riportata testualmente nella sentenza fornita
Richiamato come aggravante correlata alle circostanze del reato; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione degli artt. di merito
non riportata testualmente nella sentenza fornita
Prevede la sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti per ricorsi infondati o manifestamente inammissibili; utilizzato per condannare i ricorrenti alle spese e alla somma alla cassa delle ammende
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
previsione sulla trattazione orale dei ricorsi in udienza pubblica; menzionata nella requisitoria del P.G.
Regolamenta la forma del giudizio d'appello (contraddittorio scritto vs. orale) in periodo emergenziale; la Corte ricorda che la trattazione orale è ammissibile solo se tempestivamente richiesta secondo i termini previsti dalla norma
art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. dalla legge 18/12/2020, n. 176)
richiamato nella motivazione
Prevede modalità di celebrazione dell'appello con contraddittorio scritto e disciplina la tempestiva comunicazione delle conclusioni del P.M.; la Corte precisa che la mancata immediata trasmissione non costituisce di per sé lesione del diritto di difesa senza prova del concreto pregiudizio
art. 16, co.1, d.l. 30/12/2021, n.228 (conv. con legge n.15/2022)
non riportata testualmente
Norma che ha prorogato effetti normativi relativi alle modalità processuali emergenziali; citata per inquadrare la disciplina procedurale vigente
art. 23, co. 2, d.l. n. 149/2020
richiamato nella motivazione
Stabilisce termini per la presentazione delle conclusioni scritte delle parti private in appello; la Corte osserva che il difensore ha potuto presentare le proprie conclusioni in tempo
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000 (giurisprudenza costituzionale)
Richiamata in punto di responsabilità per la proposizione di impugnazioni manifestamente infondate e per la possibilità di sanzionare le stesse
Massime di principio
- La tardiva comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero in appello non determina automaticamente nullità o violazione del diritto di difesa: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio derivante dalla tardività (es. necessità di approfondimenti laboriosi non consentiti dal breve preavviso).
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del merito probatorio: contestazioni generiche o rinnovate richieste di rivalutazione degli elementi probatori già trattati dalla corte territoriale sono inammissibili se non contestate con critica argomentata e specifica.
- Atti delle indagini preliminari acquisiti senza il necessario consenso della difesa possono essere esclusi dal materiale valutativo; il giudice di merito può espungere tali atti e fondare la decisione su elementi acquisiti regolarmente nel dibattimento.
- Nel processo indiziario il giudice deve valutare preliminarmente la certezza e la valenza intrinseca di ciascun indizio e poi procedere ad un esame d'insieme per verificare se la combinazione degli elementi esclude ragionevoli dubbi; non è sufficiente una sommatoria atomistica di indizi.
- Richieste di trattazione orale o altri atti processuali disciplinati da norme emergenziali devono rispettare i termini previsti dalla legge: l'omissione dei termini può incidere sulla ammissibilità della richiesta.
- Motivi di cassazione che risultano meramente reiterativi delle doglianze già esaminate e motivate dalla corte territoriale sono suscettibili di essere dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza.
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