Sentenza del 10/06/2015 n. 12018 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per il periodo d’imposta 1998, notificato il 19 dicembre 2005, con cui l’Agenzia chiedeva imposte e sanzioni ai fini Irpeg, Irap e Iva. Aeroviaggi ne chiedeva l’annullamento per decadenza dell’Ufficio, sostenendo che la proroga biennale prevista dall’art. 10 della L. n. 289/2002 non fosse applicabile perché aveva presentato il 4 maggio 2004 una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 8 della stessa legge. L’Agenzia contestava tale interpretazione e lamentava, con il primo motivo, l’omessa valutazione della dedotta invalidità e inefficacia della dichiarazione integrativa e, con il secondo, la violazione degli artt. 8, comma 10, e 16 della L. n. 289/2002. Il Ministero aveva impugnato senza dimostrare la propria legittimazione; Aeroviaggi, con ricorso incidentale, contestava la compensazione delle spese.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero, poiché, dopo il trasferimento delle funzioni e dei rapporti tributari alle Agenzie fiscali, l’Agenzia delle Entrate era l’unica legittimata per il rapporto in questione, e il Ministero non aveva dimostrato un proprio titolo a impugnare. Ha accolto il secondo motivo dell’Agenzia, assorbendo il primo: la proroga biennale dei termini di accertamento si applicava anche se la contribuente aveva presentato la dichiarazione integrativa prevista dall’art. 8 della L. n. 289/2002; pertanto l’avviso notificato il 19 dicembre 2005 non era tardivo per la ragione accolta dai giudici di merito. Ha rigettato il ricorso incidentale di Aeroviaggi, ritenendo sufficientemente motivata la compensazione delle spese di merito in ragione della natura interpretativa della controversia. Ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, titolo V, capo II; D.M. 28 dicembre 2000, art. 1
per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Agenzie fiscali (tra le quali, l'Agenzia delle Entrate) - le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 - operato dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributari (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività.
Dopo l’operatività delle Agenzie fiscali, l’Agenzia competente è succeduta nei rapporti tributari e processuali trasferiti ed è l’unica legittimata per i rapporti sorti successivamente. Il Ministero che non abbia partecipato al giudizio precedente e non dimostri un proprio rapporto giuridico e interesse non può impugnare.
In proposito, va ricordato che per effetto ed in conseguenza del trasferimento di funzioni e di rapporti inerenti le entrate tributarie dal Ministero dell'Economia e delle finanze alle Agenzie fiscali (tra le quali, l'Agenzia delle Entrate) - le quali ultime sono divenute operative a partire dal primo gennaio 2001 in base al D.M. 28 dicembre 2000, art. 1 - operato dal titolo quinto, capo secondo, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, ciascuna Agenzia (1) è succeduta al Ministero nei rapporti, sostanziali e processuali, in corso a quel momento e (2) è divenuta titolare esclusiva dei rapporti tributar (e, pertanto, unica legittimata processualmente) sorti successivamente alla data detta di sua operatività.
L’impugnazione richiede un interesse concreto e la titolarità di un rapporto giuridico che legittimi il soggetto a ricorrere; nel caso deciso, il Ministero non li aveva dimostrati.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, comma 1
Secondo Sez. 5, Sentenza n. 17395 del 23/07/2010 "In tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10 opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge" sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell'entrata in vigore della legge".
La proroga biennale dei termini di accertamento opera, in assenza di deroghe, nei casi indicati dalla giurisprudenza richiamata. Nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 8 non rendesse inapplicabile la proroga.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 8
Nella fattispecie la contribuente aveva presentato in data 4/5/2004 dichiarazione integrativa per il 1998 L. n. 289 del 2002, ex art. 8 e pertanto, erroneamente, i giudici di secondo grado hanno ritenuto inapplicabile la proroga biennale e decaduto l'Ufficio dall'azione di accertamento, essendo l'avviso di accertamento stato notificato in epoca successiva e cioè in data 19/12/2005.
La dichiarazione integrativa presentata in base all’art. 8 non esclude, di per sé, la proroga biennale del termine di accertamento prevista dall’art. 10; perciò la notifica del 19 dicembre 2005 non era decaduta per il solo fatto che la contribuente aveva aderito alla definizione.
La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere direttamente la causa nel merito, cassando senza rinvio la decisione impugnata.
Massime di principio
- La presentazione di una dichiarazione integrativa o l’adesione a una forma di condono non esclude automaticamente la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall’art. 10 della L. n. 289/2002: occorre verificare il testo della disciplina e l’esistenza di eventuali deroghe.
- La legittimazione a impugnare spetta al soggetto titolare del rapporto tributario e processuale; dopo il trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali, il Ministero non può ricorrere senza dimostrare uno specifico titolo e un interesse concreto.
- Se i fatti rilevanti sono accertati e non occorrono ulteriori verifiche, la Cassazione può cassare senza rinvio e decidere direttamente la controversia nel merito.
- La compensazione delle spese può essere mantenuta se il giudice indica una ragione concreta, come la natura interpretativa della questione.
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