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Sentenza

Sentenza n. 3234/2026 - Milano, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sez. Lavoro, n. 41/2024, pubblicata il 18.1.2024 - RG n. 542/2023, notificata in data 13.5.2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione nel termine di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 2 febbraio 2026 – sanzione disciplinare del rimprovero scritto, in riferimento alle spese legali;

Giustizia amministrativa202600581

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 41/2024, limitatamente alla condanna al pagamento delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro n. 41/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva dichiarato illegittima la sanzione disciplinare del rimprovero scritto e condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA, direttamente in favore della ricorrente. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo al Ministero il 13 maggio 2024, l'Amministrazione non aveva eseguito la statuizione relativa alle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione, nonché la rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la notificazione del titolo esecutivo e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, limitatamente al pagamento delle spese legali spettanti alla ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari, anche mediante il ricorso, in caso di incapienza, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione della statuizione di condanna al pagamento delle spese legali contenuta in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione obbligata non vi abbia dato esecuzione.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce presupposto per l'esecuzione forzata o per il giudizio di ottemperanza relativo a somme di denaro.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, determinandone il termine di intervento.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, al pagamento in conto sospeso disciplinato dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, l'incarico può essere svolto senza liquidazione di un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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