Cassazione Penale, Sentenza n. 27020/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto con cui il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha dichiarato la carenza di interesse del detenuto e l'inammissibilità del reclamo, avendo rilevato il trasferimento del detenuto in altra struttura. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. e dell'art. 35‑bis Ord. pen., in relazione all'art. 24 Cost., contestando inoltre la genericità del decreto (mancanza di data, oggetto e altri elementi identificativi) e la violazione del principio della perpetuatio iurisdictionis.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Presidente del Tribunale non avesse il potere di decidere (neppure de plano) il reclamo avverso la decisione del magistrato di sorveglianza, trattandosi di rimedio impugnatorio che compete al collegio (Tribunale di sorveglianza) ex artt. 69‑bis Ord. pen. e principio dell'art. 591 cod. proc. pen. Il decreto di inammissibilità è stato dichiarato affetto da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice (art. 178 cod. proc. pen.) e la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo giudizio, da svolgersi previa instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 666, commi 3 e ss., in relazione all'art. 678 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte afferma che il decreto di inammissibilità ex art. 666, comma 2 (de plano per manifesta infondatezza o richiesta identica) non è applicabile al reclamo al Tribunale di sorveglianza, che rientra nella categoria delle impugnazioni; pertanto il Presidente non poteva avvalersi di tale disposizione per dichiarare inammissibilità.
L'inammissibilità nelle fattispecie tassative previste da questa norma va dichiarata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione (organo collegiale) e non dal Presidente con decreto.
art. 69, comma 6, lett. b, Ord. pen.
Indica la competenza in materia di decisioni del magistrato di sorveglianza e il connesso reclamo al Tribunale di sorveglianza; rilevata la natura impugnatoria del reclamo, deve essere decisa dal collegio.
Attribuisce al Tribunale di sorveglianza il potere di esaminare e decidere il reclamo; la Corte sottolinea che il potere decisionale compete all'organo collegiale previsto da questa norma.
La disciplina concerne le istanze in materia di grave pregiudizio all'esercizio dei diritti del detenuto; qui è richiamata per inquadrare la fattispecie come soggetta a reclamo impugnatorio.
art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La violazione delle regole sulla costituzione del giudice determina nullità assoluta del provvedimento; la Corte ha qualificato il decreto impugnato come nullo per violazione di tale norma.
Collegata alla disciplina delle nullità: la Corte rileva la nullità d'ufficio in base a queste previsioni in combinato con l'art. 609, comma 2.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Autorizza la rilevazione d'ufficio di alcune nullità; la Corte lo invoca per affermare la rilevabilità d'ufficio del vizio di costituzione del giudice.
art. 24 Cost.
Rammentato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto processo; la Corte richiama indirettamente i principi costituzionali nel valutare la necessità del contraddittorio e della competenza del collegio.
Massime di principio
- Il reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso decisioni del magistrato di sorveglianza è una impugnazione e deve essere deciso dall'organo collegiale (Tribunale di sorveglianza), non dal Presidente con decreto.
- L'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (inammissibilità de plano per manifesta infondatezza o identità con precedente istanza) non è applicabile ai reclami di cui sopra: l'inammissibilità nelle ipotesi tassative va pronunciata con ordinanza dal giudice dell'impugnazione.
- La violazione delle regole sulla costituzione del giudice integra nullità assoluta rilevabile d'ufficio (art. 178 e 609 c.p.p.); i provvedimenti affetti da tale nullità devono essere annullati e rinviati per nuovo giudizio.
- Un decreto che non indica data, oggetto o elementi essenziali può essere viziato anche sotto il profilo della tutela del diritto di difesa e della chiarezza dell'atto, rafforzando l'obbligo di instaurare il contraddittorio prima della decisione.
- La mera circostanza del trasferimento del detenuto (presunta carenza di interesse) non basta automaticamente a giustificare la declaratoria di inammissibilità da parte del Presidente: occorre valutare la competenza e i presupposti procedurali e, se del caso, instaurare il contraddittorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26903/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26905/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26906/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26908/2025 del 23/07/2025
- Sentenza penale · 23 lug 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 26909/2025 del 23/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →