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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17591/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra proprietari di fondi finitimi per opere edilizie ritenute illegittime e per asserite violazioni delle distanze legali e di servitù. Una parte aveva convenuto in giudizio la proprietaria confinante chiedendo l’accertamento della lesione dei propri diritti, la rimozione di un solaio costruito sulla proprietà attrice con chiusura del vano sottostante, la rimozione di asserite servitù di passaggio di tubi, di appoggio e di affaccio, nonché il risarcimento dei danni e il ripristino dello stato dei luoghi. La convenuta aveva resistito e formulato domanda riconvenzionale chiedendo la demolizione o l’arretramento di manufatti dell’attrice realizzati a distanza non regolamentare. Il Tribunale aveva accolto in parte entrambe le domande, con condanne reciproche alla demolizione e al risarcimento, e poi era stata disposta anche la rimozione di una vetrata. In appello, la Corte territoriale aveva valorizzato un aerofotogramma del 1974, prodotto in secondo grado, ritenendolo indispensabile ai fini della decisione e idoneo a confermare che le due costruzioni erano mantenute a distanza non legale da oltre vent’anni. Gli eredi della convenuta soccombente hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi, tutti centrati sulla tardività e inutilizzabilità del documento: errata applicazione dell’art. 345 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, tardiva produzione già in primo grado dopo i termini istruttori, mancato rilievo dell’eccezionalità della prova nuova in appello, violazione delle norme sui termini istruttori e sulla rimessione in termini, difetto di motivazione sull’indispensabilità del documento, e lesione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata considerazione delle eccezioni sollevate tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d’appello avesse applicato la versione dell’art. 345 c.p.c. non più vigente, mentre avrebbe dovuto applicare il testo novellato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, poiché le sentenze di primo grado erano state pubblicate dopo l’11 settembre 2012. Ha inoltre osservato che, nel giudizio di legittimità, la questione dell’ammissione di una prova documentale in appello implica un error in procedendo e consente alla Corte di verificare se il documento fosse astrattamente indispensabile. Poiché la Corte territoriale aveva ammesso il documento sulla base del vecchio criterio dell’indispensabilità, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda applicando i principi di diritto enunciati e regolare anche le spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    La nuova formulazione, introdotta dal d.l. n. 83 del 2012 convertito dalla l. n. 134 del 2012, vieta l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli per causa non imputabile; si applica, per tempus regit actum, se la sentenza di primo grado è stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012.

  • d.l. n. 83 del 2012

    È la fonte della riforma dell’art. 345 c.p.c. richiamata per individuare il regime processuale applicabile alla produzione documentale in appello.

  • l. n. 134 del 2012

    Legge di conversione della riforma dell’art. 345 c.p.c.; rileva per il testo applicabile al giudizio di appello.

  • art. 184 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la tardività della produzione documentale già in primo grado oltre i termini istruttori.

  • art. 184 bis c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti insieme all’art. 153 c.p.c. per contestare la mancata rimessione in termini rispetto alla produzione tardiva.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla mancata rimessione in termini per la produzione documentale.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    Invocato per il dedotto vizio di motivazione apparente o mancante sulla ritenuta indispensabilità del documento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per censurare la lesione del diritto di difesa conseguente all’ammissione del documento tardivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato per la lesione del contraddittorio in relazione all’utilizzazione del documento tardivamente prodotto.

Massime di principio

  • La nuova disciplina dell’art. 345, comma 3, c.p.c. si applica ai giudizi di appello in cui la sentenza di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012, in assenza di disciplina transitoria, secondo il principio tempus regit actum.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura sull’ammissione o sulla mancata ammissione di una prova documentale in appello integra un error in procedendo, sicché la Corte di cassazione può direttamente verificare se il documento fosse astrattamente indispensabile ai fini della decisione.
  • La decisività o indispensabilità del documento deve emergere in modo apprezzabile; tuttavia, se tale rilievo risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può rilevarlo anche senza una specifica e minuziosa esposizione del ricorrente.
  • La prova documentale prodotta in appello non può essere ammessa sulla base del solo regime previgente quando, per effetto della riforma, il suo ingresso è consentito solo se la parte dimostri l’impossibilità non imputabile di produrla tempestivamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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