Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36368/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno impugnato la sentenza del 17 dicembre 2025 della Corte di appello di Lecce, che aveva riformato la decisione del Tribunale di Lecce dell’8 giugno 2022. Due ricorrenti erano stati condannati per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., ciascuno alla pena di due anni di reclusione e 1.000 euro di multa; il terzo era stato condannato per furto in abitazione aggravato, con pena rideterminata in tre anni e sei mesi di reclusione e 3.150 euro di multa, mentre i reati di minaccia e danneggiamento erano stati dichiarati estinti per prescrizione. Il primo ricorrente per ricettazione ha contestato la prova della provenienza delittuosa di un condizionatore e dell’elemento soggettivo, lamentando che non fosse individuato il reato presupposto né collegato il bene alla conversazione intercettata; ha inoltre censurato il mancato riconoscimento dell’attenuante della particolare tenuità della ricettazione e delle attenuanti generiche. Il ricorrente condannato per furto in abitazione ha contestato la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, l’assenza di riscontri e i rapporti conflittuali tra le famiglie, nonché la ricostruzione della sua partecipazione alle diverse fasi dell’episodio. Ha inoltre dedotto l’omessa verifica dei presupposti per un proscioglimento nel merito dei reati prescritti, il diniego delle attenuanti generiche e la carenza di motivazione sulla pena e sull’aumento per continuazione. Il secondo ricorrente per ricettazione ha contestato la riferibilità a sé del possesso dei beni trovati nel garage durante una perquisizione svolta in sua assenza, prospettando che la refurtiva potesse esservi stata depositata da terzi e richiamando la propria attività di recupero e riciclo di materiali; ha inoltre censurato il diniego dell’attenuante speciale e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, perché alcuni motivi erano non consentiti e gli altri manifestamente infondati. Per il primo ricorrente per ricettazione, la Corte ha ritenuto sufficiente l’individuazione del furto quale tipologia di reato presupposto e ha giudicato logicamente coerente la valorizzazione del contesto di plurimi furti e dell’assenza della documentazione normalmente relativa al condizionatore; ha inoltre considerato corretta la rilevanza, ai fini del dolo, della mancata plausibile spiegazione della provenienza del bene, unitamente agli altri elementi probatori. Il diniego dell’attenuante speciale è stato ritenuto congruo per il valore non esiguo del bene e per i precedenti penali dell’imputato; anche il diniego delle attenuanti generiche è stato confermato. Per il ricorrente condannato per furto in abitazione, i primi due motivi sono stati giudicati non consentiti perché riproponevano censure già esaminate in appello o sollecitavano una rivalutazione delle prove; la Corte territoriale aveva motivato sull’attendibilità della persona offesa e sul coinvolgimento dell’imputato nelle fasi dell’azione. Il motivo relativo ai reati dichiarati prescritti è stato respinto perché la motivazione della sentenza di appello escludeva implicitamente che dagli atti emergesse con evidenza una causa di proscioglimento nel merito. Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruo alla luce delle modalità della condotta. La censura sulla determinazione dell’aumento per continuazione è stata dichiarata non consentita perché proposta per la prima volta in cassazione e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte di appello aveva mantenuto l’aumento già applicato in primo grado. Per il secondo ricorrente per ricettazione, il motivo sulla responsabilità è stato ritenuto non consentito perché reiterativo e diretto a ottenere una diversa lettura delle prove; la ricostruzione alternativa del deposito della refurtiva nel garage era stata motivatamente giudicata ipotetica, mentre lo stato funzionante dei beni e il fatto che uno fosse ancora imballato erano stati ritenuti incompatibili con la destinazione al riciclo. Il diniego dell’attenuante speciale e delle attenuanti generiche è stato ritenuto adeguatamente motivato in ragione del valore non esiguo dei beni e dei numerosi precedenti, anche per reati contro il patrimonio. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato giudizialmente accertato, essendo sufficiente che la sua sussistenza sia desumibile, anche in via logica, dagli elementi acquisiti.

    Il reato presupposto della ricettazione non deve essere accertato con una precedente decisione giudiziale: la sua esistenza può essere ricostruita logicamente sulla base degli elementi acquisiti.

  • art. 648, comma quarto, c.p.

    il riconoscimento dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen. postula, in via preliminare, l'accertamento del valore del bene, sicché, ove esso sia non esiguo, l'attenuante va esclusa, mentre, nel caso in cui la consistenza economica del bene sia lieve, possono essere valutati, anche in senso ostativo, gli ulteriori parametri di cui all'art. 133 cod. pen.

    La valutazione dell’attenuante speciale richiede anzitutto di accertare il valore del bene: un valore non esiguo esclude l’attenuante; se il valore è lieve, possono essere considerati anche gli ulteriori parametri dell’art. 133 c.p.

  • art. 133 c.p.

    il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta sorretto da motivazione congrua e immune da manifesta illogicità, avendo la Corte di appello valorizzato, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., le modalità della condotta, ritenute sintomatiche di una più accentuata capacità a delinquere dell’imputato.

    Nel valutare il trattamento sanzionatorio e le attenuanti, il giudice di merito può attribuire rilievo alle modalità della condotta e alla capacità a delinquere, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 62-bis c.p.

    La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod. pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale può legittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragioni preponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria

    Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche basandosi sugli elementi ritenuti prevalenti, senza esaminare singolarmente ogni elemento prospettato, se la motivazione è congrua e non contraddittoria.

  • art. 129, comma secondo, c.p.p.

    La pronuncia liberatoria prevista dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. presuppone che dagli atti emerga con evidenza una causa di proscioglimento nel merito.

    Il proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129, comma secondo, c.p.p. è possibile quando dagli atti risulti in modo evidente una causa liberatoria.

  • art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p.

    Il controllo della Corte di cassazione sul percorso motivazionale del giudice di merito è circoscritto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla verifica dell’esistenza di una motivazione effettiva e non apparente, non contraddittoria e non manifestamente illogica.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione riguarda la sua effettività e l’assenza di contraddizioni o illogicità manifeste; non consente di sostituire alla ricostruzione di merito una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 581, comma primo, lett. d), c.p.p.

    quando la sentenza di appello abbia fornito una risposta ai motivi di gravame, la loro mera riproduzione nel ricorso per cassazione non integra una critica argomentata alle ragioni della decisione e comporta il difetto dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno di ciascuna richiesta.

    Il ricorso deve criticare in modo specifico e argomentato le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di motivi già respinti in appello non soddisfa tale requisito.

  • art. 192 c.p.p.

    Costituisce, inoltre, principio consolidato che la valutazione dell'attendibilità della persona offesa sia questione di fatto riservata al giudice di merito e non rivalutabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria; le relative dichiarazioni, inoltre, possono da sole fondare il giudizio di responsabilità, previa rigorosa verifica della loro credibilità soggettiva

    La valutazione di attendibilità della persona offesa compete al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se logicamente motivata; le sue dichiarazioni possono fondare da sole la responsabilità dopo un rigoroso vaglio di credibilità.

  • art. 533 c.p.p.

    La sentenza impugnata ha, infatti, sottoposto le dichiarazioni della persona offesa a un adeguato vaglio di attendibilità e ha ricostruito il coinvolgimento dell’imputato nelle diverse fasi dell’azione sulla base degli elementi acquisiti e della contestualità spazio-temporale delle condotte, con motivazione congrua e non manifestamente illogica

    La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione di merito sulla responsabilità, fondata sul vaglio di attendibilità della persona offesa e sugli elementi acquisiti, senza ravvisare un vizio deducibile in cassazione.

  • art. 606, comma terzo, c.p.p.

    In primo luogo, il motivo, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità, introduce un novum che interrompe la catena devolutiva, non consentito ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Non è consentito introdurre per la prima volta in cassazione una questione che non sia stata sottoposta al giudice di merito, salvo le eccezioni previste.

  • art. 609, comma secondo, c.p.p.

    In primo luogo, il motivo, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità, introduce un novum che interrompe la catena devolutiva, non consentito ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    La cognizione della Corte di cassazione non comprende questioni nuove non dedotte nei gradi di merito, secondo i limiti della devoluzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 81 c.p.

    nel rideterminare la pena, la Corte di appello ha mantenuto, per il secondo furto unificato nel vincolo della continuazione, l’aumento di sei mesi di reclusione ed euro 150 di multa già applicato dal giudice di primo grado

    Nel caso concreto, l’aumento per il reato satellite in continuazione è stato mantenuto nella misura già stabilita dal primo giudice e considerato nel complessivo giudizio di congruità della pena.

  • art. 624-bis c.p.

    ha condannato Schito Mattia per il delitto di cui al capo P), limitatamente ai reati di furto in abitazione aggravato

    La disposizione individua il reato di furto in abitazione per il quale è stata confermata la condanna.

  • art. 625, primo comma, n. 2, c.p.

    ha condannato Schito Mattia per il delitto di cui al capo P), limitatamente ai reati di furto in abitazione aggravato (artt. 81, 624-bis e 625, primo comma, n. 2 cod. pen.)

    La norma è richiamata quale aggravante applicata alla condanna per furto in abitazione.

  • art. 157 c.p.

    Si assume che la Corte di appello, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati di minaccia aggravata e danneggiamento e nel rideterminare la pena per il residuo reato di furto in abitazione, abbia omesso di verificare la sussistenza dei presupposti per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Nel caso concreto la prescrizione è stata dichiarata per i reati di minaccia aggravata e danneggiamento; il motivo ha contestato la mancata verifica di una possibile pronuncia liberatoria nel merito.

Massime di principio

  • Per la configurabilità della ricettazione non occorre che il reato presupposto sia stato giudizialmente accertato; è sufficiente che la sua esistenza sia desumibile dagli elementi acquisiti, purché la tipologia del reato presupposto sia individuata.
  • La mancata plausibile spiegazione della provenienza di un bene trovato nella disponibilità dell’imputato può concorrere, insieme agli altri elementi probatori, all’accertamento del dolo di ricettazione.
  • Ai fini dell’attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, c.p., occorre preliminarmente accertare il valore del bene: un valore non esiguo esclude l’attenuante; se il valore è lieve, rilevano anche gli ulteriori parametri dell’art. 133 c.p.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproduzione di censure già respinte in appello o la richiesta di una diversa lettura delle prove non costituiscono critica ammissibile.
  • La valutazione dell’attendibilità della persona offesa è riservata al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se sorretta da motivazione logica e non contraddittoria; le sue dichiarazioni possono, dopo rigorosa verifica della credibilità, fondare da sole il giudizio di responsabilità.
  • La pronuncia di proscioglimento nel merito prevista dall’art. 129, comma secondo, c.p.p. richiede che dagli atti emerga con evidenza una causa liberatoria.
  • Il giudice di merito può negare le attenuanti generiche valorizzando gli elementi ritenuti prevalenti, senza esaminare analiticamente ogni elemento dedotto, purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria.
  • Non è consentito dedurre per la prima volta in cassazione una questione che avrebbe dovuto essere sottoposta ai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della provaContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.