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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40980/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e con condanna confermata in appello, ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha confermato la responsabilità per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002, relativo a una richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Deduce, in primo luogo, erronea applicazione dell'art. 522 c.p.p. e vizio di motivazione per asserita mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, sostenendo che l'errore nell'imputazione circa l'indicazione del numero di ruolo (r.g.n.r. anziché S.I.E.P.) avrebbe inciso sulla contestazione. Deduce, inoltre, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenendo che la condotta dovesse essere qualificata come di particolare tenuità.

La decisione

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene che le doglianze ripropongano questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito senza un'effettiva critica della motivazione impugnata. Quanto al dedotto vizio di correlazione tra accusa e sentenza, osserva che l'indicazione del numero r.g.n.r. al posto del numero S.I.E.P. costituisce un mero errore materiale, non idoneo a mutare il fatto contestato, poiché dal contesto dell'istanza emergeva chiaramente che si trattava di un incidente di esecuzione relativo alla posizione di condannato dell'imputato e alla richiesta di patrocinio per la fase esecutiva. Quanto all'art. 131-bis c.p., conferma la motivazione di merito che aveva escluso la particolare tenuità per la gravità concreta della condotta, il rilevante superamento del limite di reddito e la persistenza dell'azione. Ne consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito, relativa alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in presenza di condizioni non veritiere o non legittimanti.

  • art. 522 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per dedurre difetto di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto; la Corte esclude la violazione perché l'errore nell'indicazione del numero di ruolo è solo materiale e non altera il fatto contestato.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte conferma l'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, valorizzando gravità concreta della condotta, superamento del limite reddituale e persistenza della condotta.

Massime di principio

  • L'errore materiale nell'indicazione di un numero di ruolo o di un riferimento procedimentale non integra violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando dal complesso dell'imputazione e degli atti risulti comunque univocamente il fatto oggetto di contestazione.
  • La dedotta violazione dell'art. 522 c.p.p. non sussiste se la censura non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese in merito.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione evidenzi elementi concreti di maggiore gravità della condotta, l'entità del superamento del limite rilevante e la persistenza dell'offesa o della condotta antigiuridica.
  • In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione non consente la rivalutazione del merito se la decisione impugnata è sorretta da argomentazione логica, congrua e giuridicamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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