Cassazione Penale, Sentenza n. 43664/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca confermato dalla Corte d'appello per i seguenti motivi: 1) nullità o perdita di efficacia del sequestro per decorrenza dei termini e sospensioni connesse all'emergenza sanitaria; 2) carenza totale di motivazione relativamente al rifiuto di accogliere le rettifiche statistiche (dati ISTAT) proposte dalla difesa per rideterminare la capacita' di spesa del nucleo familiare; 3) omissione di valutazione di specifici accrediti transiti su conto corrente rispetto a uscite contabilizzate; 4) impossibilità di dimostrare il saldo iniziale del nucleo per il lontano periodo 1999-2000 per mancanza di documentazione bancaria; 5) assenza di correlazione temporale tra i reati contestati e gli acquisti immobiliari contestati (acquisti datati 2002-2010 rispetto a reati anche successivi); 6) insufficiente prova di intestazione fittizia dei beni, ove il solo vincolo di parentela non sarebbe sufficiente senza prova di coabitazione o altri elementi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo l'assenza o la mera apparenza della stessa può essere denunciata. Sull'eccezione relativa ai termini del sequestro la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato dopo il computo delle molteplici sospensioni (rinvii richiesti dal difensore, perizia, motivazione, e sospensioni legate all'emergenza sanitaria), che estendono i termini oltre la data del decreto di confisca. I rilevi sulla motivazione e sulle criticità tecniche della consulenza sono stati ritenuti infondati o aspecifici: il giudice di appello aveva esaminato e confutato le censure (anche con supplemento peritale) e aveva indicato l'assenza di prova di una capacità di spesa minimale o di un saldo iniziale valido. La correlazione temporale fra reati e investimenti è stata ritenuta adeguatamente motivata considerando l'operazione complessiva di investimento finanziata da profitti illeciti; l'intestazione fittizia è stata ritenuta provata in rapporto alla mancanza di risorse delle terze persone e a conversazioni intercettate che corroboravano la fittizia intestazione. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'importo di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 24)
La norma sui termini e sulle sospensioni nel procedimento di prevenzione è stata interpretata tenendo conto delle diverse sospensioni (rinvii difensivi, perizie, motivazione, e sospensioni per emergenza sanitaria): il computo complessivo ha reso infondato il motivo relativo alla perdita di efficacia del sequestro
disp. att. cod. proc. pen. (art. 173, comma 1)
Il ricorso per cassazione è stato limitato nei termini indicati dall'art. 173 disp. att.: i ricorrenti hanno articolato i motivi nei limiti prescritti ma la Corte ne ha comunque rilevato l'inammissibilità per le ragioni esposte
cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. e))
Richiamata per delimitare l'oggetto del sindacato di merito: nel procedimento di prevenzione non sono ammesse, in cassazione, doglianze di mera illogicità manifesta della motivazione; soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione è sindacabile
giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U., sent. n. 33451/2014; sent. n. 25932/2008; sent. n. 106/2015 della Corte Cost.)
La giurisprudenza citata è stata usata per confermare il principio secondo cui il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e per precisare i limiti del sindacato sulla motivazione (solo inesistenza o mera apparenza possono essere dedotte)
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito principalmente per violazione di legge: non si può impugnare in cassazione la semplice discrepanza o apparente illogicità della motivazione, salvo che essa sia inesistente o meramente apparente
- Nel conteggio dei termini di efficacia del sequestro vanno considerati tutte le sospensioni riconosciute (rinvii richiesti dalle parti, perizie, tempi per la motivazione, periodi eccezionali come quelli legati all'emergenza sanitaria): la sommatoria può giustificare la conservazione dell'efficacia anche oltre la scadenza apparentemente ordinaria
- Le censure tecniche alla perizia (es. uso dati ISTAT, metodologie di rielaborazione) richiedono, per essere accolte in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione, di dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia apparato motivazionale o l'insussistenza di elementi fattuali essenziali; una mera rivisitazione dei dati contabili senza prova alternativa dell'origine lecita delle provviste è generalmente insufficiente
- La prova dell'intestazione fittizia può essere ricavata da una valutazione complessiva: assenza di risorse proprie dei titolari formali, conversazioni/intercettazioni, e l'insieme degli elementi istruttori possono legittimare la conclusione di fittizia intestazione, anche in assenza di coabitazione
- Per gli investimenti immobiliari è possibile ritenere la correlazione con profitti illeciti considerandoli nella prospettiva dell'operazione complessiva (investimento edile), non solo in relazione a singoli anni di acquisto; pertanto disallineamenti temporali tra singoli reati e atti di disposizione non escludono automaticamente la relazione con profitti illeciti
- Chi propone ricorso in tali procedimenti deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito: deduzioni generiche o ripetitive che non argomentano il conflitto con la decisione impugnata risultano spesso inammissibili; inoltre il soccombente può essere condannato a spese e ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43590/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43591/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43595/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43597/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43599/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →