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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43664/2022 del 17/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano il decreto di confisca confermato dalla Corte d'appello per i seguenti motivi: 1) nullità o perdita di efficacia del sequestro per decorrenza dei termini e sospensioni connesse all'emergenza sanitaria; 2) carenza totale di motivazione relativamente al rifiuto di accogliere le rettifiche statistiche (dati ISTAT) proposte dalla difesa per rideterminare la capacita' di spesa del nucleo familiare; 3) omissione di valutazione di specifici accrediti transiti su conto corrente rispetto a uscite contabilizzate; 4) impossibilità di dimostrare il saldo iniziale del nucleo per il lontano periodo 1999-2000 per mancanza di documentazione bancaria; 5) assenza di correlazione temporale tra i reati contestati e gli acquisti immobiliari contestati (acquisti datati 2002-2010 rispetto a reati anche successivi); 6) insufficiente prova di intestazione fittizia dei beni, ove il solo vincolo di parentela non sarebbe sufficiente senza prova di coabitazione o altri elementi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione principale: nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, solo l'assenza o la mera apparenza della stessa può essere denunciata. Sull'eccezione relativa ai termini del sequestro la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato dopo il computo delle molteplici sospensioni (rinvii richiesti dal difensore, perizia, motivazione, e sospensioni legate all'emergenza sanitaria), che estendono i termini oltre la data del decreto di confisca. I rilevi sulla motivazione e sulle criticità tecniche della consulenza sono stati ritenuti infondati o aspecifici: il giudice di appello aveva esaminato e confutato le censure (anche con supplemento peritale) e aveva indicato l'assenza di prova di una capacità di spesa minimale o di un saldo iniziale valido. La correlazione temporale fra reati e investimenti è stata ritenuta adeguatamente motivata considerando l'operazione complessiva di investimento finanziata da profitti illeciti; l'intestazione fittizia è stata ritenuta provata in rapporto alla mancanza di risorse delle terze persone e a conversazioni intercettate che corroboravano la fittizia intestazione. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'importo di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 24)

    La norma sui termini e sulle sospensioni nel procedimento di prevenzione è stata interpretata tenendo conto delle diverse sospensioni (rinvii difensivi, perizie, motivazione, e sospensioni per emergenza sanitaria): il computo complessivo ha reso infondato il motivo relativo alla perdita di efficacia del sequestro

  • disp. att. cod. proc. pen. (art. 173, comma 1)

    Il ricorso per cassazione è stato limitato nei termini indicati dall'art. 173 disp. att.: i ricorrenti hanno articolato i motivi nei limiti prescritti ma la Corte ne ha comunque rilevato l'inammissibilità per le ragioni esposte

  • cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. e))

    Richiamata per delimitare l'oggetto del sindacato di merito: nel procedimento di prevenzione non sono ammesse, in cassazione, doglianze di mera illogicità manifesta della motivazione; soltanto la mancanza o la mera apparenza della motivazione è sindacabile

  • giurisprudenza costituzionale e di legittimità (Sez. U., sent. n. 33451/2014; sent. n. 25932/2008; sent. n. 106/2015 della Corte Cost.)

    La giurisprudenza citata è stata usata per confermare il principio secondo cui il ricorso per cassazione nei procedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge e per precisare i limiti del sindacato sulla motivazione (solo inesistenza o mera apparenza possono essere dedotte)

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito principalmente per violazione di legge: non si può impugnare in cassazione la semplice discrepanza o apparente illogicità della motivazione, salvo che essa sia inesistente o meramente apparente
  • Nel conteggio dei termini di efficacia del sequestro vanno considerati tutte le sospensioni riconosciute (rinvii richiesti dalle parti, perizie, tempi per la motivazione, periodi eccezionali come quelli legati all'emergenza sanitaria): la sommatoria può giustificare la conservazione dell'efficacia anche oltre la scadenza apparentemente ordinaria
  • Le censure tecniche alla perizia (es. uso dati ISTAT, metodologie di rielaborazione) richiedono, per essere accolte in sede di legittimità nel procedimento di prevenzione, di dimostrare l'inesistenza di qualsivoglia apparato motivazionale o l'insussistenza di elementi fattuali essenziali; una mera rivisitazione dei dati contabili senza prova alternativa dell'origine lecita delle provviste è generalmente insufficiente
  • La prova dell'intestazione fittizia può essere ricavata da una valutazione complessiva: assenza di risorse proprie dei titolari formali, conversazioni/intercettazioni, e l'insieme degli elementi istruttori possono legittimare la conclusione di fittizia intestazione, anche in assenza di coabitazione
  • Per gli investimenti immobiliari è possibile ritenere la correlazione con profitti illeciti considerandoli nella prospettiva dell'operazione complessiva (investimento edile), non solo in relazione a singoli anni di acquisto; pertanto disallineamenti temporali tra singoli reati e atti di disposizione non escludono automaticamente la relazione con profitti illeciti
  • Chi propone ricorso in tali procedimenti deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni del giudice di merito: deduzioni generiche o ripetitive che non argomentano il conflitto con la decisione impugnata risultano spesso inammissibili; inoltre il soccombente può essere condannato a spese e ammende

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