Cassazione Penale, Ordinanza n. 35284/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 2 aprile 2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizi della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 497-bis, comma 2, e 648 c.p., nonché alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La censura mirava anche a contestare il mancato riconoscimento della prescrizione. La Corte ha però ritenuto il motivo generico e privo di specificità, perché non indicava puntualmente gli elementi fattuali e logico-giuridici posti a base della doglianza e si limitava a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse generico, sia per indeterminatezza sia per difetto di specificità, poiché non consentiva di individuare con precisione i rilievi mossi alla sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che la Corte di merito aveva adeguatamente motivato sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio, ritenendo congrua e proporzionata la pena già applicata in primo grado. Quanto alla prescrizione, ha affermato che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di una eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il reato è richiamato come uno dei titoli di responsabilità oggetto di conferma in appello e di censura in cassazione; non viene svolta una specifica interpretazione della fattispecie incriminatrice.
Il reato è richiamato come altro titolo di responsabilità oggetto di censura; la Corte non ne sviluppa il contenuto sostanziale, limitandosi a rilevare che la motivazione di merito sulla sussistenza del fatto era congrua.
È evocato dal ricorrente a sostegno della doglianza probatoria, ma la Corte reputa il motivo generico e non autosufficiente nei suoi contenuti concreti.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte lo richiama quale parametro di specificità dell'atto di impugnazione: il motivo di ricorso deve indicare in modo chiaro e puntuale gli elementi posti a fondamento della censura, altrimenti è inammissibile.
È richiamato con riferimento ai criteri di commisurazione della pena, ritenuta congrua e proporzionata in relazione al fatto e ai parametri legali.
Non è espressamente citato nel testo, ma la declaratoria di inammissibilità comporta la conseguente condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo il regime processuale applicabile.
Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
È richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo è formulato in modo generico, ossia senza indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto che sorreggono la censura, impedendo al giudice di legittimità di esercitare un controllo effettivo.
- La mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e disattese in appello non integra un motivo specifico di ricorso per cassazione.
- Quando la sentenza di merito contiene una motivazione logicamente coerente e completa sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, la censura di vizio motivazionale è inammissibile se non confronta in modo puntuale le ragioni decisive poste dal giudice di merito.
- L'inammissibilità del ricorso preclude alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio una prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
- Ai fini della commisurazione della pena, è legittimo il richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. per valutare congruità e proporzionalità della sanzione già irrogata.
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