Cassazione Penale, Ordinanza n. 06323/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., che aveva accolto l'accordo sulla rideterminazione della pena raggiunto in secondo grado con il procuratore generale. Con l'unico motivo di ricorso deducevano che non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel patteggiamento in appello, la rinuncia ai motivi di impugnazione preclude la devoluzione al giudice delle questioni rinunciate, comprese quelle inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, salvo che si contesti l'illegalità della pena, la formazione del consenso o il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, poiché gli imputati avevano aderito al concordato in appello rinunciando ai motivi di appello, non potevano in cassazione contestare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, questione ormai preclusa. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è pronunciata a seguito di concordato sulla pena in appello; la rinuncia ai motivi devoluti limita la cognizione del giudice alle sole questioni non rinunciate.
Nel contesto del concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause di cui all'art. 129 c.p.p. quando l'imputato ha rinunciato ai motivi di impugnazione.
Richiamato come precedente istituto simile, utile per ribadire la continuità del principio sulla preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello.
Indicata come fonte di abrogazione del precedente istituto similare al patteggiamento in appello.
Il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi di impugnazione determina una preclusione processuale che impedisce di riproporre in cassazione le questioni rinunciate.
- La censura sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se tali motivi sono stati abbandonati nell'accordo sulla pena in appello e non si allega alcuna illegalità della sanzione.
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. restano deducibili soltanto i vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla divergenza tra accordo e decisione giudiziale.
- L'effetto devolutivo dell'appello, in presenza di rinuncia ai motivi, circoscrive la cognizione del giudice ai soli capi e punti non rinunciati; il giudice non deve pronunciarsi sulle ulteriori questioni ormai sottratte alla devoluzione.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi escludenti la colpa, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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