Cassazione Civile, Ordinanza n. 13677/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine da un giudizio di merito avente ad oggetto una pattuizione relativa a un elemento retributivo variabile. La corte d'appello aveva respinto l'appello della società datrice di lavoro contro la sentenza del tribunale, mentre aveva accolto l'appello di una diversa società di riscossione, revocando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi contro la sentenza della corte d'appello; il lavoratore ha resistito con controricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha però depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore, con conseguente richiesta di definizione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia validamente depositata dalla ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, in ragione dell'accordo sulle spese. La Corte ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non è estensibile analogicamente alla rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se regolarmente depositata e sottoscritta, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 306, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di accordo delle parti sulle spese processuali, la Corte dispone la compensazione integrale delle spese.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia ritualmente effettuata dalla parte e sottoscritta dal difensore, produce l'estinzione del processo senza necessità di decisione nel merito.
- L'accordo delle parti sulle spese consente la compensazione integrale delle spese processuali anche nel giudizio di cassazione estinto per rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato costituisce misura eccezionale e sanzionatoria, applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge; non può essere esteso ai casi di estinzione del giudizio per rinuncia all'impugnazione.
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