Cassazione Penale, Ordinanza n. 04237/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando per il primo la genericità delle censure e per il secondo la non specificità del primo motivo e la manifesta infondatezza del motivo sulla recidiva. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi per cassazione proposti da due imputati avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 12 gennaio 2024. Il primo ricorrente censurava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e la violazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto generico perché sostanzialmente reiterava argomenti già prospettati in appello e già disattesi, senza reale correlazione critica con la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo ricorrente deduceva, con un primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, ma anche tale censura è stata considerata non specifica e solo apparente, perché riproponeva questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito. In particolare, la Corte richiama il principio secondo cui, quando un soggetto è trovato nella disponibilità della refurtiva e non offre una spiegazione attendibile della provenienza del possesso, in assenza di elementi che colleghino il possesso al reato presupposto, risponde di ricettazione e non di furto. La tesi difensiva del secondo ricorrente, secondo cui egli sarebbe stato uno degli autori del furto/rapina, è stata reputata non decisiva e comunque smentita dalla ricostruzione di merito, che aveva escluso il concorso di entrambi gli imputati nel fatto per evidenti discrasie tra le caratteristiche fisiche ed età di uno degli imputati e la descrizione resa dalla persona offesa. Con un secondo motivo, il medesimo ricorrente contestava la recidiva, ma il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché il giudice di merito aveva svolto una valutazione concreta ex art. 133 c.p. del rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, verificando la capacità delle pregresse condanne di indicare una perdurante inclinazione al delitto e un contributo criminogeno alla commissione del reato.
Norme richiamate
art. 591 comma 1 lett. c) c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile dall’assenza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, comporta l’inammissibilità.
criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
La recidiva va valutata in concreto, considerando il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, per verificare se la pregressa condotta criminosa indichi una perdurante inclinazione al delitto e abbia inciso come fattore criminogeno.
La Corte richiama il principio secondo cui chi è trovato nella disponibilità della refurtiva e non fornisce una spiegazione attendibile dell'origine del possesso, in assenza di elementi che colleghino tale possesso al reato presupposto, risponde di ricettazione e non di furto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le censure già formulate in appello: il motivo deve contenere una critica specifica e correlata alla motivazione della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La specificità del motivo richiede un confronto effettivo con le ragioni della decisione di merito; la mera reiterazione di argomentazioni già disattese non assolve la funzione del ricorso per cassazione.
- Quando un imputato sia trovato nella disponibilità della refurtiva e non offra una spiegazione attendibile della sua provenienza, in mancanza di elementi che colleghino il possesso al reato presupposto, può rispondere di ricettazione e non del reato originario di sottrazione.
- La recidiva deve essere apprezzata in concreto, con valutazione del rapporto tra precedenti penali e fatto per cui si procede, verificando se le pregresse condanne siano sintomatiche di una perdurante inclinazione al delitto e di una concreta incidenza criminogena.
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