Cassazione Penale, Sentenza n. 19282/2026 del 27/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per plurimi motivi. Paolo M. Sacchetti denunciava, tra l'altro, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (attribuzione di responsabilità commissiva ove l'imputazione descriveva omissioni), errata interpretazione della responsabilità dell'extraneus (revisore) nei reati propri di bancarotta, insufficiente accertamento del dolo e travisamento della prova. Rosanna Gariboldi contestava la sussistenza dell'offensività e del dolo della presunta distrazione (contratti e consulenze fittizi), la qualificazione giuridica dei fatti (anche ipotesi di ricettazione), la mancata valutazione delle circostanze attenuanti e la determinazione della pena (aggravanti/attenuanti). La Fondazione Maugeri impugnava l'assoluzione di Giorgio Grando, sostenendo che il pagamento di euro 150.000 a lui ricevuto — in un contesto corruttivo e tramite flussi societari esteri — costituisse distrazione e che vi fossero indici di fraudolenza e dolo anche in capo al beneficiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha in buona parte accolto i ricorsi: - Per Paolo M. Sacchetti: il ricorso è ritenuto fondato con riferimento alla mancata corretta motivazione sul suo ruolo di "extraneus" (revisore/sindaco) e sulla mancata dimostrazione degli elementi necessari a fondare un concorso attivo/consapevole; la sentenza impugnata è annullata con rinvio (necessario nuovo esame). Altre censure di Sacchetti sono state assorbite. - Per Rosanna Gariboldi: il ricorso è accolto soltanto in relazione alla determinazione dell'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare (la Corte annulla con rinvio quella parte della decisione); per il resto i motivi di Gariboldi sono respinti. - Per la Fondazione Maugeri (avverso l'assoluzione di Giorgio Grando): i motivi principali sono ritenuti fondati in diritto; la Corte censura la valutazione secondo la quale la singola dazione non sarebbe idonea a provare il dolo e la consapevolezza e dispone l'annullamento con rinvio, compreso l'effetto sugli effetti civili, per un nuovo esame del giudice di merito. Complessivamente la Cassazione ordina rinvio unitario al giudice penale per riassumere le questioni penali e civili emerse.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La norma disciplina il reato proprio dell'imprenditore/fallito e costituisce la base per valutare la distrazione patrimoniale come reato di pericolo concreto; può essere realizzata anche con un unico atto distrattivo
art. 223 legge fallimentare (reati commessi da persone diverse dal fallito)
Estende talune fattispecie di bancarotta agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; la Corte ribadisce che la norma non include automaticamente il revisore e richiede valutazione della qualifica e del ruolo
art. 236 legge fallimentare (effetti nel concordato preventivo)
Estende la disciplina di cui agli artt. 223 e 224 alle cariche sociali in caso di concordato; la Corte considera applicabile alla Fondazione che eserciti attività commerciale, qualora ammessa a concordato
art. 219 legge fallimentare (circostanze aggravanti e attenuanti)
Stabilità del principio secondo cui l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità richiede argomentazione specifica sul pregiudizio complessivo subito dai creditori; la sua sussistenza non può essere affermata in modo generico
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Base normativa per ritenere responsabile un extraneus che concorra con l'intraneus; richiede contributo causale e consapevolezza della qualifica del soggetto intraneus
art. 40, comma 2, cod. pen. (equivalenza causale nei reati omissivi)
La giurisprudenza e la Corte escludono un'applicazione indiscriminata ai reati propri e agli omissivi senza verificare poteri impeditivi e posizione di garanzia specifica
art. 521 e 522 cod. proc. pen. (correlazione tra accusa e sentenza)
La Corte valuta la corrispondenza tra l'editto accusatorio e la pronuncia e ribadisce che la trasformazione del fatto è ammessa se non arreca pregiudizio concreto alla difesa
art. 611, comma 1-sexies, cod. proc. pen. (rinvio in caso di riqualificazione del fatto)
Norma che disciplina il rinvio quando la Corte di appello intende dare al fatto una definizione giuridica diversa e che tutela il contraddittorio sulla riqualificazione
Massime di principio
- La bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è un reato di pericolo concreto e può essere consumato anche con un unico atto distrattivo: non è necessario che le distrazioni siano numerose per integrare il reato
- L'extraneus (es. revisore, consulente, sindaco di altra società) può rispondere in concorso nel reato proprio solo se è provato un contributo causale attivo e la consapevolezza della qualifica dell'intraneus; non basta una mera omissione senza poteri impeditivi o prove del coinvolgimento consapevole
- La qualificazione giuridica del fatto può essere rettificata in sede di appello, ma la riqualificazione non deve sorprendere la difesa: deve esistere correlazione tra contestazione e motivazione o la possibilità concreta per l'imputato di difendersi su quel nuovo profilo
- Per l'applicazione di disposizioni fallimentari a enti non societari (es. fondazioni) conta l'effettiva attività commerciale svolta: la forma giuridica non è sempre determinante per escludere l'applicabilità delle norme orientate alla tutela dei creditori
- L'aggravante di rilevante danno patrimoniale (art. 219 l.f.) richiede motivazione specifica sul danno complessivo per i creditori; non è sufficiente evocare genericamente l'entità delle somme o la reiterazione delle elargizioni
- Le attenuanti come il risarcimento del danno o la minima partecipazione richiedono elementi probatori specifici: la mera transazione o il ricevimento di somme non giustifica automaticamente l'attenuante
- In caso di annullamento la Cassazione dispone il rinvio unitario al giudice penale quando le questioni riguardano sia profili penal i sia effetti civili, per un nuovo esame complessivo
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