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Ordinanza

Ordinanza n. 278/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza: - al giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado del TAR di Reggio Calabria n. 656 dell’11/8/2021;

Giustizia amministrativa202200176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR di Reggio Calabria n. 656 dell’11 agosto 2021

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 656 dell’11 agosto 2021. Con sentenza n. 847 del 28 dicembre 2022 il TAR aveva ordinato al Comune di Giffone di adottare, entro novanta giorni, i provvedimenti necessari per dare esecuzione al giudicato, nominando quale Commissario ad acta il Segretario generale del Comune di Taurianova, con facoltà di delega. Il Commissario aveva delegato un funzionario del Comune di Taurianova. Dopo la sospensione del giudizio, il Commissario delegato aveva rappresentato l’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Giffone da parte della Corte dei conti e chiesto chiarimenti sulla possibilità di proseguire l’incarico, nonché una proroga. Con precedente ordinanza il TAR aveva ritenuto ostativa alla prosecuzione dell’incarico la permanenza del delegato nell’organigramma del Comune di Taurianova e aveva ordinato al Commissario originario di depositare la deliberazione della Corte dei conti, per consentire la riassunzione del giudizio e l’eventuale adeguamento del mandato commissariale. La ricorrente ha quindi chiesto la prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. Il Segretario comunale di Taurianova non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti dal TAR né ha giustificato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha disposto la sostituzione del Commissario ad acta originariamente nominato, ritenendo che il mancato adempimento agli incombenti istruttori costituisse sottrazione al munus pubblico conferito. È stato nominato quale nuovo Commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio, in sostituzione del Segretario comunale di Taurianova. Il nuovo Commissario dovrà esaminare gli atti e i provvedimenti di causa e provvedere agli incombenti indicati nell’ordinanza n. 68 del 29 gennaio 2026 entro venti giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Il TAR ha rinviato ogni ulteriore decisione sul prosieguo della fase esecutiva e ha fissato la camera di consiglio del 17 luglio 2026. Non è stata ancora definita la domanda principale di ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La sentenza di ottemperanza aveva utilizzato il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inerzia.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni relative ai poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Utilizzato per la sospensione del giudizio.

  • artt. 79-80 c.p.a.

    Richiamati in relazione alla sospensione del giudizio e alla sua riassunzione; la ricorrente ha chiesto la prosecuzione ai sensi dell’art. 80, comma 1.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Consente la prosecuzione o riassunzione del giudizio sospeso su istanza della parte interessata.

  • artt. 243-bis d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato quale fondamento, insieme all’art. 79, comma 1, c.p.a., della sospensione del giudizio in relazione alla situazione finanziaria dell’ente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può sostituire il Commissario ad acta nominato quando questi non esegua gli incombenti affidatigli e non giustifichi il mancato adempimento, nominando un diverso organo pubblico con facoltà di delega nei limiti indicati nel provvedimento.
  • La delega dell’incarico commissariale a un funzionario è funzionalmente collegata all’appartenenza del delegato all’organigramma dell’amministrazione del Commissario originario; l’allontanamento da tale amministrazione può impedire la prosecuzione dell’incarico delegato.
  • Quando la prosecuzione della fase esecutiva dipende da elementi sopravvenuti rilevanti per il contenuto del mandato commissariale, il giudice può disporre l’acquisizione della relativa documentazione e rinviare ogni decisione ulteriore all’esito degli incombenti istruttori.
  • La mancata collaborazione del Commissario ad acta agli incombenti disposti dal giudice dell’ottemperanza può essere qualificata come sottrazione al munus pubblico conferito e giustificare la sua sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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