Sentenza n. 575/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni adottato ai sensi dell’art. 39 TULPS
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, deducendo, in primo luogo, la contraddittorietà del provvedimento rispetto alla restituzione del fucile disposta dopo l’archiviazione del procedimento penale, al mancato immediato ritiro del titolo di polizia e al mantenimento della licenza di porto di fucile per uso caccia. In secondo luogo ha dedotto carenza di istruttoria, violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 43 TULPS, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, illogicità manifesta e carenza di motivazione. Il divieto traeva origine dalla denuncia del ricorrente per asserito esercizio della caccia in una giornata di silenzio venatorio. Il ricorrente ha sostenuto di avere esploso esclusivamente un colpo a salve per allontanare alcuni cinghiali introdottisi nella proprietà, senza alcuna intenzione venatoria; tale ricostruzione sarebbe stata confermata dagli accertamenti dei Carabinieri e il procedimento penale era stato archiviato. Ha inoltre evidenziato che si trattava di un episodio isolato, circoscritto in una pluridecennale storia di possesso e uso delle armi, e che la stessa amministrazione, dopo l’archiviazione, aveva inizialmente espresso un parere favorevole alla restituzione delle armi.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo motivo, escludendo la contraddittorietà tra la restituzione del fucile e il successivo divieto prefettizio. La restituzione era stata disposta in esecuzione dell’archiviazione penale e non implicava una nuova valutazione positiva dell’affidabilità da parte della Prefettura. Il ritiro cautelare previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS e il divieto prefettizio previsto dal comma 1 costituiscono poteri diversi, attribuiti a soggetti diversi e fondati su valutazioni autonome; il ritiro cautelare, inoltre, è disposto nei casi di urgenza e non vincola il Prefetto. È stato invece accolto il secondo motivo. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi anche su fatti privi di rilevanza penale e non richiede necessariamente un accertamento di pericolosità sociale o di abuso effettivo dell’arma, ma deve essere sorretto da specifici elementi di fatto, adeguatamente istruiti e motivati, idonei a fondare una prognosi negativa. Nel caso concreto la Prefettura aveva identificato il fatto nell’esercizio della caccia durante il silenzio venatorio, senza valutare adeguatamente la ricostruzione alternativa, non contestata, dello sparo a salve diretto ad allontanare i cinghiali. La condotta descritta non integrava, neppure astrattamente, esercizio venatorio, mancando gli elementi materiali e psicologici della caccia. L’amministrazione non aveva inoltre spiegato il mutamento rispetto al precedente parere favorevole alla restituzione delle armi, espresso dopo l’archiviazione e sulla base dello stesso quadro fattuale; ciò imponeva una motivazione rafforzata. L’istruttoria era lacunosa e non emergevano prove o indizi sufficienti, secondo il criterio del più probabile che non, di una condotta illecita o imprudente idonea a dimostrare l’inaffidabilità. Il provvedimento è stato annullato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
la licenza di porto d’armi possa essere ricusata ... a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi”
Il potere di prevenzione in materia di armi consente una valutazione prospettica dell’affidabilità; il divieto prefettizio e il ritiro cautelare sono poteri distinti, rispettivamente attribuiti al Prefetto e agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la decisione si concentra soprattutto sui presupposti e sulla motivazione del potere previsto dall’art. 39 TULPS.
art. 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la decisione si concentra soprattutto sui presupposti e sulla motivazione del potere previsto dall’art. 39 TULPS.
art. 12 legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all’abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l’impiego dei mezzi di cui all’articolo 13”
La nozione di esercizio venatorio comprende anche atti preparatori e condotte di ricerca o attesa della selvaggina, purché materialmente e psicologicamente diretti alla cattura o all’abbattimento; non comprende lo sparo a salve effettuato per allontanare animali selvatici in assenza di intenzione venatoria.
art. 30, lett. f), legge 11 febbraio 1992, n. 157
La disposizione costituiva il titolo della denuncia penale per l’asserito esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio; l’archiviazione del procedimento non esclude in astratto l’autonoma valutazione amministrativa, ma impone di considerare e motivare adeguatamente il relativo esito.
Massime di principio
- Il potere prefettizio di vietare la detenzione di armi può fondarsi su una prognosi di possibile abuso e non richiede necessariamente una condanna penale, un accertamento di pericolosità sociale o un abuso effettivo dell’arma; tuttavia, deve essere sorretto da specifici elementi di fatto, adeguatamente istruiti e motivati, idonei a dimostrare l’inaffidabilità dell’interessato.
- Il ritiro cautelare delle armi previsto dall’art. 39, comma 2, TULPS e il divieto prefettizio di detenzione previsto dall’art. 39, comma 1, TULPS sono poteri autonomi, attribuiti a soggetti diversi e fondati su valutazioni differenti; il mancato o tardivo ritiro cautelare non impedisce l’adozione successiva del divieto prefettizio e non ne determina, di per sé, la contraddittorietà.
- L’autonoma valutazione amministrativa dei fatti rispetto all’esito del procedimento penale non esonera la Prefettura dal considerare l’archiviazione e le risultanze che la sorreggono, né dal confrontarsi con una ricostruzione alternativa dei fatti specifica, plausibile e non contestata dall’amministrazione.
- La nozione di esercizio venatorio comprende gli atti diretti, anche preparatori, alla ricerca, cattura o abbattimento della fauna selvatica, ma non ricomprende lo sparo a salve effettuato per allontanare animali selvatici dalla proprietà e tutelare l’incolumità delle persone, quando manchino un contesto e un’intenzione venatoria.
- Quando l’amministrazione muta valutazione sull’affidabilità del titolare di armi senza un significativo mutamento del quadro fattuale, soprattutto dopo avere espresso un parere favorevole alla restituzione delle armi, è necessaria una motivazione rafforzata che spieghi le ragioni del mutamento e la diversa ponderazione degli elementi già conosciuti.
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