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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32540/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore esecutato)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione formale proposta contro il decreto di trasferimento di un immobile venduto in sede esecutiva, opposizione che il Tribunale di Ancona aveva dichiarato inammissibile perché tardiva, ritenendo decorso il termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notificazione del decreto avvenuta il 25/02/2020. La ricorrente ha impugnato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell'art. 591 ter, ultimo comma, c.p.c. per avere il tribunale applicato una formulazione non più vigente della norma; 2) violazione dell'art. 591 bis, comma settimo, c.p.c. per avere escluso l'impugnabilità del decreto di trasferimento per vizi del subprocedimento di vendita nella vendita delegata; 3) violazione dell'art. 617, comma secondo, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere il tribunale considerato la sospensione straordinaria dei termini processuali disposta dalla normativa emergenziale Covid-19, che avrebbe reso tempestiva l'opposizione proposta il 19/05/2020. La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo, osservando che il termine per l'opposizione andava sospeso dal 9/03/2020 all'11/05/2020 e che, computando tale sospensione, l'opposizione era tempestiva.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due, ha cassato la sentenza impugnata nella parte relativa alla tardività dell'opposizione e ha rinviato la causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, perché proceda agli accertamenti di merito e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il fondamento della cassazione è l'erronea esclusione della sospensione dei termini processuali prevista dalla disciplina emergenziale Covid-19, con conseguente erronea declaratoria di tardività dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 591 ter c.p.c.

    la censura relativa alla precedente formulazione della norma è rimasta assorbita; il testo non consente di ricavare una statuizione di principio su tale disposizione

  • art. 591 bis c.p.c.

    la censura sulla impugnabilità del decreto di trasferimento per vizi del subprocedimento di vendita è rimasta assorbita; nessun principio espresso nel provvedimento

  • art. 617 c.p.c.

    il termine per l'opposizione agli atti esecutivi decorre secondo la disciplina ordinaria, ma deve essere computato tenendo conto delle sospensioni normative dei termini processuali applicabili nel periodo emergenziale

  • art. 630 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente quale norma processuale di riferimento del motivo, ma non autonomamente decisa

  • art. 327, comma 1 c.p.c.

    la notifica del ricorso per cassazione ad almeno una controparte è stata ritenuta tempestiva perché eseguita entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza non notificata

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma richiamata quale parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge

  • art. 83, d.l. n. 18 del 17/03/2020

    ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale da Covid-19, rilevante ai fini del calcolo del termine per l'opposizione

  • art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 8/04/2020

    concorre con la disciplina emergenziale alla sospensione dei termini processuali nel periodo considerato

  • L. n. 27 del 24/04/2020

    legge di conversione del d.l. n. 18/2020 richiamata per la sospensione dei termini

  • L. n. 40 del 5/06/2020

    legge di conversione del d.l. n. 23/2020 richiamata per la sospensione dei termini

Massime di principio

  • Nel computo del termine per proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. devono essere considerati anche gli eventuali periodi di sospensione straordinaria dei termini processuali imposti dalla legge.
  • Se il giudice di merito omette di applicare la sospensione normativa dei termini processuali, la declaratoria di tardività dell'opposizione è erronea e la sentenza va cassata.
  • Quando il motivo di ricorso attacca la ratio decisoria principale, esso ha carattere preliminare e il suo accoglimento comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi non esaminati nel merito.
  • Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, la notificazione ad almeno una parte intimata entro il termine di legge è sufficiente a radicare il giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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