Sentenza n. 1515/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente e condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 annui tramite la carta del docente per cinque anni scolastici e aveva condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero il 3 giugno 2025 e, nonostante il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi domandato la dichiarazione dell’obbligo di conformazione, la fissazione di un termine per adempiere e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito con una memoria di mera forma e non ha dimostrato l’avvenuto pagamento.
La decisione
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso ricevibile, poiché depositato entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., e ammissibile, essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accolto la domanda perché il giudicato, correttamente notificato e non eseguito, imponeva al Ministero il pagamento delle somme dovute e l’Amministrazione non aveva fornito la prova dell’adempimento. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a istanza di parte. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha inoltre disposto la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio della quietanza in caso di pagamento e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 700,00 per le spese del giudizio, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la cd. “carta del docente” per l’aggiornamento e la formazione professionale del docente
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
Concorre, insieme all’art. 87, comma 3, c.p.a., a individuare il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso notificato all’Amministrazione.
Concorre a fondare la tempestività del deposito del ricorso per ottemperanza entro quindici giorni dalla notificazione all’Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto
Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo rende ammissibile l’iniziativa esecutiva nei confronti dell’Amministrazione.
La decisione applica il giudizio di ottemperanza quale strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato e consente la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza a un giudicato recante una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale è ammissibile solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo giudiziale è stato correttamente notificato ed è passato in giudicato, l’amministrazione intimata deve dimostrare l’avvenuto adempimento; la costituzione meramente formale e l’assenza di prova del pagamento giustificano l’accoglimento della domanda esecutiva.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per la successiva sostituzione in caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta può essere subordinata a una richiesta formale dell’interessato, corredata dalla dichiarazione di scadenza del termine assegnato all’amministrazione e della perdurante inottemperanza; il commissario opera a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
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