Cassazione Penale, Sentenza n. 36198/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale impugnava la sentenza del GIP del Tribunale di Mantova (22/06/2021) perché il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari (art. 110 c.p. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per gli anni d'imposta 2013 e 2014, ossia della somma di denaro e dei beni nella disponibilità degli imputati fino alla concorrenza delle imposte evase. La difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e in subordine ha fornito deduzioni sulla quantificazione del profitto confiscabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato l'omissione della pronuncia sulla confisca come illegittimità rilevante sul piano quantitativo e censurabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, disponendo che in sede di rinvio venga quantificato il profitto confiscabile tenendo conto anche delle deduzioni difensive.
Norme richiamate
Prevede la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari; la Corte ha ritenuto che l'omissione di tale pronuncia nel dispositivo costituisca vizio correggibile in cassazione con annullamento e rinvio.
Individua fattispecie di reato tributarie rilevanti per l'applicazione delle disposizioni sul profitto e sulla confisca; nel caso concerne i reati per gli anni d'imposta indicati.
Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata in relazione alla responsabilità penale collegata ai reati tributari per i quali è dovuta la confisca del profitto.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di ritenere censurabili talune omissioni che comportano illegittimità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti al reato; la Corte ha applicato questo principio per ritenere ammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa confisca.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019 (Scarpulla)
Precedente richiamato per sostenere che l'omissione della confisca obbligatoria integra un vizio valutabile in cassazione nella specie come illegittimità quantitativa.
Massime di principio
- L'omissione della pronuncia sulla confisca obbligatoria prevista da norme tributarie (es. art. 12-bis d.lgs. 74/2000) può costituire un vizio rilevabile in Cassazione e determinare l'annullamento limitato alla omessa pronuncia con rinvio per la quantificazione.
- La censura basata sull'omessa confisca non è automaticamente inammissibile per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; se l'omissione produce una illegittimità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti, la Corte può accoglierla.
- In caso di rinvio la quantificazione del profitto confiscabile spetta al giudice di merito nella nuova composizione e deve tenere conto anche delle deduzioni e delle prove difensive presentate dagli imputati.
- La confisca obbligatoria può riguardare denaro e beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza dell'imposta evasa; è quindi importante per la difesa produrre calcoli e documentazione per ridurre l'ammontare contestato.
- Quando si impugna per omissione di confisca, è utile richiedere in subordine che il giudice indichi criteri o parametri concreti per la quantificazione, o fornire già elementi probatori per conseguire una migliore posizione in sede di rinvio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36091/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36138/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36155/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36162/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36169/2023 del 30/08/2023
- Sentenza penale · 30 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 36171/2023 del 30/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →