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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36198/2023 del 30/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava la sentenza del GIP del Tribunale di Mantova (22/06/2021) perché il giudice aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari (art. 110 c.p. e art. 2 d.lgs. n. 74/2000) per gli anni d'imposta 2013 e 2014, ossia della somma di denaro e dei beni nella disponibilità degli imputati fino alla concorrenza delle imposte evase. La difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e in subordine ha fornito deduzioni sulla quantificazione del profitto confiscabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato l'omissione della pronuncia sulla confisca come illegittimità rilevante sul piano quantitativo e censurabile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente alla omessa pronuncia sulla confisca e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, disponendo che in sede di rinvio venga quantificato il profitto confiscabile tenendo conto anche delle deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Prevede la confisca obbligatoria del profitto dei reati tributari; la Corte ha ritenuto che l'omissione di tale pronuncia nel dispositivo costituisca vizio correggibile in cassazione con annullamento e rinvio.

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Individua fattispecie di reato tributarie rilevanti per l'applicazione delle disposizioni sul profitto e sulla confisca; nel caso concerne i reati per gli anni d'imposta indicati.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata in relazione alla responsabilità penale collegata ai reati tributari per i quali è dovuta la confisca del profitto.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di cassazione di ritenere censurabili talune omissioni che comportano illegittimità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti al reato; la Corte ha applicato questo principio per ritenere ammissibile il motivo di ricorso relativo all'omessa confisca.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 29428 del 08/05/2019 (Scarpulla)

    Precedente richiamato per sostenere che l'omissione della confisca obbligatoria integra un vizio valutabile in cassazione nella specie come illegittimità quantitativa.

Massime di principio

  • L'omissione della pronuncia sulla confisca obbligatoria prevista da norme tributarie (es. art. 12-bis d.lgs. 74/2000) può costituire un vizio rilevabile in Cassazione e determinare l'annullamento limitato alla omessa pronuncia con rinvio per la quantificazione.
  • La censura basata sull'omessa confisca non è automaticamente inammissibile per effetto dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; se l'omissione produce una illegittimità sul piano quantitativo delle statuizioni conseguenti, la Corte può accoglierla.
  • In caso di rinvio la quantificazione del profitto confiscabile spetta al giudice di merito nella nuova composizione e deve tenere conto anche delle deduzioni e delle prove difensive presentate dagli imputati.
  • La confisca obbligatoria può riguardare denaro e beni nella disponibilità dell'imputato fino alla concorrenza dell'imposta evasa; è quindi importante per la difesa produrre calcoli e documentazione per ridurre l'ammontare contestato.
  • Quando si impugna per omissione di confisca, è utile richiedere in subordine che il giudice indichi criteri o parametri concreti per la quantificazione, o fornire già elementi probatori per conseguire una migliore posizione in sede di rinvio.

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