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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12511/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari (23/10/2023) che aveva riformato la precedente sentenza del Tribunale di Bari qualificando le condotte ai sensi degli artt. 56-586bis c.p. e confermando il resto. Hanno presentato tre motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza, in quanto il Tribunale aveva ritenuto la detenzione a fini di cessione di 1 Kg di Lidocaina cloridato mentre la Corte di appello aveva riqualificato il fatto in tentativo del reato di cui all'art. 586-bis, comma 7; (2) violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la configurabilità del reato di commercio di sostanze stupefacenti, che richiede specifici requisiti (organizzazione professionale, abitualità, profitto); (3) manifesta illogicità della motivazione sul punto che il reato di cui all'art. 586-bis sarebbe reato di mera condotta e pericolo e non suscettibile di tentativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato che il reato, consumatosi il 20/02/2017, si è estinto per prescrizione il 23/10/2024 (calcolo del termine massimo di anni 7 e mesi 6 e periodo di sospensione per Covid di 64 giorni). Ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento della prescrizione può essere fatto d'ufficio solo se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile). Ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo (ossia la questione sulla configurabilità del commercio) e ha valutato che la motivazione della Corte di appello era in linea con la giurisprudenza consolidata (il commercio si configura con immissione nel mercato tramite canali continui e anche elementare organizzazione; non è necessaria l'individuazione di specifici acquirenti). Non essendo emersi elementi tali da impedire l'applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • Legge 14 dicembre 2000, n. 376 (art. 9)

    Norma originaria sulla disciplina degli anabolizzanti richiamata come corrispondente alla fattispecie oggi ricondotta nell'art. 586-bis c.p.; interpretata insieme alla giurisprudenza come comprensiva di ipotesi di commercio mediante canali alternativi alla farmacia

  • Codice penale

    art. 586-bis, comma 7 (e richiamo agli artt. 56 e segg.)

    Il reato di commercio di sostanze (ex art. 9 L. 376/2000, oggi art. 586-bis, comma 7) si configura con la mera immissione della merce sul mercato tramite canali continui o pubblicizzati, purché vi sia anche una forma, anche elementare, di organizzazione e continuità; non è richiesto l'accertamento della vendita a specifici acquirenti

  • Codice penale

    Norme che disciplinano la prescrizione dei reati e il suo calcolo; applicate per stabilire il termine massimo (anni 7 e mesi 6) e la maturazione della prescrizione considerando i giorni di sospensione per Covid

  • Codice di procedura penale

    art. 129, comma 1 e comma 2

    Prevede la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la possibilità di annullamento senza rinvio; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 non essendovi impedimenti nel caso concreto

  • Codice di procedura penale

    Richiamato per il principio che la dichiarazione di prescrizione d'ufficio è ammessa solo se il ricorso instauri un valido rapporto di impugnazione (cioè non inammissibile)

  • Codice di procedura penale

    Norma che tutela il principio di correlazione fra imputazione e sentenza: i ricorrenti sostenevano la violazione per la riqualificazione; la Corte ha valutato la questione, ma l'esito definitivo è stato l'annullamento per prescrizione

  • Codice di procedura penale

    Norma invocata dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del commercio: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse coerente con l'orientamento giurisprudenziale sul tema

Massime di principio

  • In reati di commercio di sostanze (art. 586-bis, comma 7), non è necessario dimostrare la vendita a specifici acquirenti: la mera immissione sul mercato tramite canali continui e una anche elementare organizzazione può integrare il reato
  • La riqualificazione del fatto da parte della Corte d'appello non è automaticamente nulla, purché vi sia adeguata motivazione e correlazione con i fatti; tuttavia i ricorrenti possono farne valido tema di cassazione se la correlazione viene compromessa
  • La prescrizione va calcolata con attenzione ai termini previsti dagli artt. 157, 160 e 161 c.p. e ai periodi di sospensione (es. sospensioni rilevanti per emergenze come il Covid), e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • La Corte di cassazione può dichiarare la prescrizione d'ufficio soltanto se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile); quindi, per ottenere un accertamento favorevole sulla prescrizione, il ricorso deve superare i filtri di ammissibilità
  • Quando si deduce vizio di motivazione (es. sulla configurabilità del reato di commercio), è rilevante richiamare la giurisprudenza consolidata che chiarisce i presupposti (continuità, organizzazione, immissione sul mercato) e dimostrare la loro mancata valutazione da parte del giudice di merito

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