Cassazione Penale, Sentenza n. 12511/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Bari (23/10/2023) che aveva riformato la precedente sentenza del Tribunale di Bari qualificando le condotte ai sensi degli artt. 56-586bis c.p. e confermando il resto. Hanno presentato tre motivi: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per violazione del principio di correlazione fra imputazione e sentenza, in quanto il Tribunale aveva ritenuto la detenzione a fini di cessione di 1 Kg di Lidocaina cloridato mentre la Corte di appello aveva riqualificato il fatto in tentativo del reato di cui all'art. 586-bis, comma 7; (2) violazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione perché la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la configurabilità del reato di commercio di sostanze stupefacenti, che richiede specifici requisiti (organizzazione professionale, abitualità, profitto); (3) manifesta illogicità della motivazione sul punto che il reato di cui all'art. 586-bis sarebbe reato di mera condotta e pericolo e non suscettibile di tentativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato che il reato, consumatosi il 20/02/2017, si è estinto per prescrizione il 23/10/2024 (calcolo del termine massimo di anni 7 e mesi 6 e periodo di sospensione per Covid di 64 giorni). Ha richiamato il principio secondo cui l'accertamento della prescrizione può essere fatto d'ufficio solo se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile). Ha ritenuto non manifestamente infondato il secondo motivo (ossia la questione sulla configurabilità del commercio) e ha valutato che la motivazione della Corte di appello era in linea con la giurisprudenza consolidata (il commercio si configura con immissione nel mercato tramite canali continui e anche elementare organizzazione; non è necessaria l'individuazione di specifici acquirenti). Non essendo emersi elementi tali da impedire l'applicazione dell'art. 129, comma 1, c.p.p., ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
Legge 14 dicembre 2000, n. 376 (art. 9)
Norma originaria sulla disciplina degli anabolizzanti richiamata come corrispondente alla fattispecie oggi ricondotta nell'art. 586-bis c.p.; interpretata insieme alla giurisprudenza come comprensiva di ipotesi di commercio mediante canali alternativi alla farmacia
art. 586-bis, comma 7 (e richiamo agli artt. 56 e segg.)
Il reato di commercio di sostanze (ex art. 9 L. 376/2000, oggi art. 586-bis, comma 7) si configura con la mera immissione della merce sul mercato tramite canali continui o pubblicizzati, purché vi sia anche una forma, anche elementare, di organizzazione e continuità; non è richiesto l'accertamento della vendita a specifici acquirenti
Norme che disciplinano la prescrizione dei reati e il suo calcolo; applicate per stabilire il termine massimo (anni 7 e mesi 6) e la maturazione della prescrizione considerando i giorni di sospensione per Covid
art. 129, comma 1 e comma 2
Prevede la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione e la possibilità di annullamento senza rinvio; la Corte ha ritenuto applicabile il comma 1 non essendovi impedimenti nel caso concreto
Richiamato per il principio che la dichiarazione di prescrizione d'ufficio è ammessa solo se il ricorso instauri un valido rapporto di impugnazione (cioè non inammissibile)
Norma che tutela il principio di correlazione fra imputazione e sentenza: i ricorrenti sostenevano la violazione per la riqualificazione; la Corte ha valutato la questione, ma l'esito definitivo è stato l'annullamento per prescrizione
Norma invocata dai ricorrenti in relazione al vizio di motivazione sulla configurabilità del commercio: la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse coerente con l'orientamento giurisprudenziale sul tema
Massime di principio
- In reati di commercio di sostanze (art. 586-bis, comma 7), non è necessario dimostrare la vendita a specifici acquirenti: la mera immissione sul mercato tramite canali continui e una anche elementare organizzazione può integrare il reato
- La riqualificazione del fatto da parte della Corte d'appello non è automaticamente nulla, purché vi sia adeguata motivazione e correlazione con i fatti; tuttavia i ricorrenti possono farne valido tema di cassazione se la correlazione viene compromessa
- La prescrizione va calcolata con attenzione ai termini previsti dagli artt. 157, 160 e 161 c.p. e ai periodi di sospensione (es. sospensioni rilevanti per emergenze come il Covid), e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
- La Corte di cassazione può dichiarare la prescrizione d'ufficio soltanto se il ricorso è idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione (non inammissibile); quindi, per ottenere un accertamento favorevole sulla prescrizione, il ricorso deve superare i filtri di ammissibilità
- Quando si deduce vizio di motivazione (es. sulla configurabilità del reato di commercio), è rilevante richiamare la giurisprudenza consolidata che chiarisce i presupposti (continuità, organizzazione, immissione sul mercato) e dimostrare la loro mancata valutazione da parte del giudice di merito
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