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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42049/2022 del 08/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per violazione e falsa applicazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che non sussistono "artifici o raggiri" idonei a ingannare la persona offesa né il dolo iniziale di non voler adempiere al contratto; afferma che la sua qualità di gestore dell'esercizio commerciale "Electra" non è stata millantata e che la fattispecie sarebbe un mero inadempimento contrattuale civilistico, non perseguibile penalmente.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato (art. 606, comma 3, c.p.p.), confermando la condanna di primo e secondo grado per il reato di truffa. La Corte ha ritenuto integrata la "truffa contrattuale": gli artifici (presentarsi come gestore dell'esercizio "Electra") e i raggiri (rassicurazioni sulla disponibilità e pronta consegna dell'amplificatore "Devon" modello AVR-X5200W) hanno indotto la vittima a pagare €1.850 senza ricevere il bene; la condotta e il trattenere la somma nonostante le sollecitazioni hanno dimostrato il dolo iniziale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base per il motivo di ricorso (vizio di diritto): il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 640 c.p.; la Corte verifica e respinge tale doglianza.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    La norma del reato di truffa è stata interpretata nella forma della "truffa contrattuale": è necessario che artifici o raggiri, posti al momento della conclusione del negozio, inducano in errore la vittima e siano sorretti dal dolo iniziale di ingannare per procurare indebito profitto.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che consente dichiarare il ricorso per cassazione inammissibile quando è manifestamente infondato; la Corte l'ha applicata per respingere il ricorso del Petrosino.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e ad eventuali somme a favore della cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di €3.000.

Massime di principio

  • La "truffa contrattuale" si consuma quando, al momento della conclusione del contratto, l'agente usa artifici o raggiri atti a falsare il consenso della controparte su aspetti negoziali rilevanti (anche accessori) e trae indebito profitto.
  • Non basta il mero inadempimento: per qualificare penalmente la condotta come truffa occorre provare il dolo iniziale, ossia l'intenzione, già al momento della proposta/accordo, di ingannare la controparte per ottenere il pagamento senza eseguire la prestazione.
  • Rappresentazioni false o fuorvianti sulla propria qualità professionale o sulla disponibilità/tempi di consegna del bene possono costituire artifici o raggiri se sono tali da indurre la vittima a concludere il negozio.
  • La parte che contesta la qualificazione penale (difesa) deve indicare elementi di fatto concreti e fonti probatorie che dimostrino l'assenza dell'inganno o la genuinità dell'intenzione di adempiere; mere affermazioni generiche sono inefficaci.
  • In situazioni analoghe, la valutazione giuridica si concentra su: momento in cui sono stati posti i fatti (prima/durante la conclusione del contratto), natura delle dichiarazioni rese al compratore, e condotte successive (es. rifiuto di restituire somme nonostante solleciti) che possano dimostrare il dolo iniziale.

Testo integrale

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