Cassazione Penale, Ordinanza n. 29826/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Conferma quindi l'esito processuale già intervenuto in appello o in primo grado, consistente nella declaratoria di estinzione per prescrizione del reato. Condanna inoltre i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte esamina i ricorsi proposti avverso una sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato. I ricorrenti chiedevano un proscioglimento nel merito, deducendo: tardività della querela e insussistenza del fatto. La Corte rileva tuttavia che i motivi sono formulati in modo generico e non consentono di ricavare la evidenza dell'innocenza degli imputati, sicché non possono condurre a una decisione di proscioglimento nel merito.
Norme richiamate
È il reato per cui era stata dichiarata l'estinzione per prescrizione nella sentenza impugnata.
Non citato espressamente nel testo, ma la Corte valuta i motivi di ricorso sotto il profilo della genericità e della non idoneità a fondare un proscioglimento nel merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi diretti a ottenere un proscioglimento nel merito dopo una declaratoria di prescrizione devono essere specifici e idonei a evidenziare in modo univoco l'innocenza dell'imputato; motivi generici sono inammissibili.
- La mera deduzione della tardività della querela o dell'insussistenza del fatto, se non adeguatamente argomentata e supportata da specifiche censure alla motivazione, non consente alla Corte di superare la declaratoria di inammissibilità.
- Quando i ricorsi sono dichiarati inammissibili, i ricorrenti sopportano le spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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