Cassazione Penale, Sentenza n. 41930/2023 del 16/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 19/01/2023 che aveva rigettato il riesame ex art. 309 c.p.p. relativo all'applicazione degli arresti domiciliari disposti dal GIP il 21/11/2022. L'imputazione era concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416‑bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto (1) inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e difetto di motivazione: a suo avviso la mera partecipazione all'incontro non è idonea a costituire condotta causale nel concorso esterno e mancava l'elemento soggettivo perché non vi erano prove che Larosa fosse consapevole del contenuto della missiva; inoltre rilevava che dalle conversazioni intercettate non risultava che fosse lui a recapitare la prima missiva e non v'era prova della consegna della seconda; (2) vizio di motivazione in ordine alla valutazione prognostica delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avrebbe ancorato la misura agli specifici dati fattuali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha escluso la sussistenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione e ha confermato che il Tribunale aveva esaminato e ricondotto a unità gli elementi indiziari, ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza. In particolare si è condiviso che Larosa aveva veicolato una missiva proveniente dal capo della 'ndrina Bellocco indirizzata a Mandaglio Antonio, con un concreto apporto all'associazione (permettere il proseguimento dell'attività sulle risorse boschive e contenere tensioni tra sodalizi). L'elemento soggettivo è stato desunto dalla condotta finalizzata a evitare contatti diretti e intercettazioni, rendendo impenetrabile il collegamento tra decisioni e iniziative delittuose. La mancata prova della seconda missiva non esclude l'apporto idoneo a rafforzare l'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva motivato adeguatamente il rischio di reiterazione per la comprovata contiguità dell'indagato con la cosca e la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta adeguata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
norma sul concorso di persone nel reato; richiamata per configurare la partecipazione nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa
norma che definisce l'associazione di tipo mafioso; applicata per inquadrare l'associazione 'ndranghetista e valutare l'apporto del ricorrente come vantaggio concreto alla cosca
art. 125, comma 3
norma menzionata nel ricorso (senza citazione puntuale nel dispositivo); la sentenza non cambia l'interpretazione sostanziale contestata dal ricorrente
art. 292, comma 2, lett. c‑bis)
riferimento normativo indicato nel ricorso (probabilmente relativo a misure o profili procedurali); non emergono variazioni interpretative nella decisione
criterio per la verifica dei gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha valutato che la verifica in cassazione è possibile solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione
riferimento al riesame ex art. 309 c.p.p.; la decisione conferma i limiti di sindacato in sede di legittimità sulle decisioni del tribunale del riesame
norma sulle esigenze cautelari e sulla prognosi del pericolo di reiterazione: la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze ancorandosi ai fatti
art. 111, sesto comma Cost.
richiamata nel ricorso come principio di legalità e ragionevole durata del processo; non ha determinato una diversa valutazione della Corte
norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- In sede di cassazione avverso misure cautelari personali il sindacato è limitato: è possibile censurare solo violazioni di legge o la mancanza/manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione degli stessi elementi.
- La prova dell'elemento soggettivo nel reato di concorso esterno in associazione mafiosa può essere desunta anche da condotte e finalità indirette (es. comportamento volto a evitare intercettazioni o contatti diretti), non solo da prove dirette di consapevolezza del contenuto di messaggi.
- Un singolo atto di veicolazione di un messaggio può essere ritenuto idoneo a fornire un concreto vantaggio all'associazione e quindi a integrare, ai fini cautelari, gravi indizi di colpevolezza, purché la condotta sia collegabile a risultati utili per la cosca.
- La valutazione delle esigenze cautelari deve essere una prognosi ancorata ai fatti emersi dalle indagini; se il giudice del riesame fornisce motivazione logicamente connessa agli elementi investigativi, la misura è difficilmente censurabile in cassazione.
- La mancanza di prova di una specifica condotta contestata (es. la seconda consegna) non annulla automaticamente la rilevanza di una condotta già provata e significativa ai fini dell'accusa.
- Esiste una presunzione di adeguatezza della misura cautelare nel caso di reati di particolare allarme sociale (es. 416‑bis), ma il giudice deve comunque motivare concretamente l'esigenza cautelare e l'adeguatezza della misura scelta.
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