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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25009/2025 del 08/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Castronovo una riparazione per ingiusta detenzione pari a euro 300.000. Contestavano in particolare (i) la valutazione sulla insussistenza della condizione ostativa della colpa grave, sostenendo che elementi quali la frequentazione del contesto criminoso di Antonino Abbate, la partecipazione a un precedente pestaggio, la disponibilità a procurare una mazza per l'aggressione, il sopralluogo sul luogo del delitto e la conversazione intercettata "me la sono scansata" dimostravano un comportamento concausale alla misura cautelare; (ii) l'errata estensione dell'efficacia di una precedente statuizione di riparazione riconosciuta a un coimputato (Paolo Cocco) al procedimento di Castronovo, assumendo che la precedente pronuncia dovesse vincolare la decisione a suo favore.

La decisione

La Corte ha rigettato i ricorsi nel loro complesso e ha confermato l'ordinanza che aveva riconosciuto la riparazione a favore di Castronovo. Ha ritenuto errata l'affermazione che la statuizione di riparazione concessa a Cocco potesse avere efficacia di giudicato nel procedimento di altro soggetto, sottolineando che l'art. 314 c.p.p. fonda la riparazione su circostanze personali e non ammette effetti estensivi. Quanto alla condizione ostativa della colpa grave, la Corte ha confermato la corretta valutazione della Corte di appello: i fatti invocati dai ricorrenti (partecipazione a diverso pestaggio, incarico iniziale di procurare la mazza, sopralluogo) erano emersi soltanto in dibattimento e pertanto non potevano aver avuto efficacia causale rispetto al provvedimento cautelare adottato in fase antecedente; l'intercettazione contestata era di significato incerto e non idonea da sola a provare un comportamento concausale. Perciò non è stata ravvisata colpa grave ostativa alla riparazione. Inoltre il Ministero è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p.

    Richiamata in relazione alla sentenza di assoluzione pronunciata in favore dell'istante (assoluzione per non aver commesso il fatto).

  • art. 314 c.p.p.

    Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta la norma come rimedio personale che richiede l'assenza di dolo o colpa grave dell'istante e non ammette efficacia estensiva di pronunce relative a terzi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia dell'accertamento di giudicato; la Corte osserva però che tale efficacia non può estendersi tra procedimenti diversi quando non sussistono rapporti di parte/erede/avente causa.

  • art. 587 c.p.p.

    Richiamato nella discussione sull'effetto di estensione dell'impugnazione in caso di concorso di più persone; la Corte chiarisce che quel meccanismo riguarda le impugnazioni e non il rimedio di cui all'art. 314 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La pronuncia di riparazione riconosciuta a un soggetto non produce effetto di giudicato vincolante in un procedimento di riparazione promosso da un diverso soggetto: l'efficacia vincolante tra procedimenti richiede il rapporto previsto dall'art. 2909 c.c. (parti o aventi causa).
  • Nel giudizio di riparazione il giudice compie una valutazione autonoma ex ante: non accerta la responsabilità penale ma verifica se il comportamento dell'istante abbia creato o contribuito a creare l'apparenza della configurabilità del reato che ha giustificato la custodia cautelare.
  • Possono essere valutate condotte extraprocessuali o endoprocessuali ai fini della condizione ostativa solo se è possibile dimostrare la loro efficacia sinergica o concausale rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo; elementi emersi solo successivamente alla misura e non conosciuti al giudice della cautela non possono essere considerati come cause della restrizione.
  • Intercettazioni o frammenti di conversazioni di significato incerto non hanno di per sé valore confessorio e richiedono valutazione contestuale e motivata prima di essere ritenuti idonei a negare la riparazione.
  • Le frequentazioni o relazioni con soggetti condannati possono essere valutate come indizi di complicità solo se il giudice fornisce motivazione adeguata circa la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come concausa della misura cautelare.

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