Cassazione Penale, Sentenza n. 25009/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo che aveva riconosciuto a Castronovo una riparazione per ingiusta detenzione pari a euro 300.000. Contestavano in particolare (i) la valutazione sulla insussistenza della condizione ostativa della colpa grave, sostenendo che elementi quali la frequentazione del contesto criminoso di Antonino Abbate, la partecipazione a un precedente pestaggio, la disponibilità a procurare una mazza per l'aggressione, il sopralluogo sul luogo del delitto e la conversazione intercettata "me la sono scansata" dimostravano un comportamento concausale alla misura cautelare; (ii) l'errata estensione dell'efficacia di una precedente statuizione di riparazione riconosciuta a un coimputato (Paolo Cocco) al procedimento di Castronovo, assumendo che la precedente pronuncia dovesse vincolare la decisione a suo favore.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi nel loro complesso e ha confermato l'ordinanza che aveva riconosciuto la riparazione a favore di Castronovo. Ha ritenuto errata l'affermazione che la statuizione di riparazione concessa a Cocco potesse avere efficacia di giudicato nel procedimento di altro soggetto, sottolineando che l'art. 314 c.p.p. fonda la riparazione su circostanze personali e non ammette effetti estensivi. Quanto alla condizione ostativa della colpa grave, la Corte ha confermato la corretta valutazione della Corte di appello: i fatti invocati dai ricorrenti (partecipazione a diverso pestaggio, incarico iniziale di procurare la mazza, sopralluogo) erano emersi soltanto in dibattimento e pertanto non potevano aver avuto efficacia causale rispetto al provvedimento cautelare adottato in fase antecedente; l'intercettazione contestata era di significato incerto e non idonea da sola a provare un comportamento concausale. Perciò non è stata ravvisata colpa grave ostativa alla riparazione. Inoltre il Ministero è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamata in relazione alla sentenza di assoluzione pronunciata in favore dell'istante (assoluzione per non aver commesso il fatto).
Disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte interpreta la norma come rimedio personale che richiede l'assenza di dolo o colpa grave dell'istante e non ammette efficacia estensiva di pronunce relative a terzi.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'efficacia dell'accertamento di giudicato; la Corte osserva però che tale efficacia non può estendersi tra procedimenti diversi quando non sussistono rapporti di parte/erede/avente causa.
Richiamato nella discussione sull'effetto di estensione dell'impugnazione in caso di concorso di più persone; la Corte chiarisce che quel meccanismo riguarda le impugnazioni e non il rimedio di cui all'art. 314 c.p.p.
Norma applicata per condannare il Ministero dell'Economia e delle Finanze alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La pronuncia di riparazione riconosciuta a un soggetto non produce effetto di giudicato vincolante in un procedimento di riparazione promosso da un diverso soggetto: l'efficacia vincolante tra procedimenti richiede il rapporto previsto dall'art. 2909 c.c. (parti o aventi causa).
- Nel giudizio di riparazione il giudice compie una valutazione autonoma ex ante: non accerta la responsabilità penale ma verifica se il comportamento dell'istante abbia creato o contribuito a creare l'apparenza della configurabilità del reato che ha giustificato la custodia cautelare.
- Possono essere valutate condotte extraprocessuali o endoprocessuali ai fini della condizione ostativa solo se è possibile dimostrare la loro efficacia sinergica o concausale rispetto all'adozione del provvedimento restrittivo; elementi emersi solo successivamente alla misura e non conosciuti al giudice della cautela non possono essere considerati come cause della restrizione.
- Intercettazioni o frammenti di conversazioni di significato incerto non hanno di per sé valore confessorio e richiedono valutazione contestuale e motivata prima di essere ritenuti idonei a negare la riparazione.
- Le frequentazioni o relazioni con soggetti condannati possono essere valutate come indizi di complicità solo se il giudice fornisce motivazione adeguata circa la loro oggettiva idoneità a essere interpretate come concausa della misura cautelare.
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