Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 15305 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I coeredi hanno impugnato la cartella di pagamento sostenendo che fosse decaduta, poiché l'iscrizione a ruolo sarebbe avvenuta oltre il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 1, lett. c), individuando come termine ultimo il 31 dicembre 2000, ossia l'anno successivo alla definitività dell'avviso di liquidazione. In Cassazione hanno denunciato anche l'omessa pronuncia della sentenza d'appello su tale eccezione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la questione era stata implicitamente considerata infondata e assorbita dalla declaratoria di inammissibilità. Nel merito, ha stabilito che il termine decadenziale previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 non si applica all'imposta di successione. Per tale imposta opera invece il termine di prescrizione decennale previsto dalla disciplina specifica. I coeredi sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 1, lett. c), e comma 3

    Il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo previsto da questa disposizione non è applicabile all'imposta di successione, poiché tale tributo è escluso dall'ambito operativo della norma.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78

    Per i tributi soggetti alla disciplina dell'imposta di registro, tra i quali rientra secondo l'orientamento richiamato la fattispecie considerata, opera un termine di prescrizione decennale anziché il termine decadenziale triennale previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 41, comma 2

    La disposizione conferma espressamente, con riferimento all'imposta di successione, l'esclusione del termine decadenziale previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973.

  • D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    La normativa ha escluso dai ruoli e dalla relativa decadenza le imposte diverse da quelle sui redditi e dall'IVA, salvo diversa previsione, con conseguente inapplicabilità del termine dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 all'imposta di successione.

  • Cassazione, sentenza n. 12748 del 2014

    In tema di imposta di registro, non si applica il termine di decadenza sancito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17, comma 3, bensì quello di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78.

    La Corte richiama il principio secondo cui, per tributi non inclusi nell'ambito dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973, il diritto alla riscossione è soggetto a prescrizione decennale e non alla decadenza triennale.

Massime di principio

  • La definitività dell'avviso di liquidazione per mancata impugnazione impedisce di contestare successivamente, tramite l'impugnazione della cartella, vizi propri dell'avviso ormai definitivo.
  • La cartella può comunque essere contestata per vizi propri, tra cui, in astratto, l'inosservanza dei termini applicabili alla riscossione.
  • Prima di invocare un termine decadenziale generale per l'iscrizione a ruolo occorre verificare se il tributo rientri effettivamente nell'ambito di applicazione della norma: per l'imposta di successione non opera il termine dell'art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973.
  • Quando la disciplina speciale non prevede una decadenza applicabile, la pretesa tributaria può essere soggetta al termine di prescrizione previsto dalla normativa specifica, nella fattispecie decennale.
  • Una sentenza può rigettare implicitamente un motivo quando la decisione complessiva e la motivazione consentono di comprendere che la questione è stata ritenuta infondata o assorbita.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.