Cassazione Civile, Ordinanza n. 28194/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La procedura fallimentare di una società appaltatrice chiedeva la condanna del comune al pagamento del corrispettivo residuo per lavori di realizzazione di una tribuna a servizio di una palestra comunale. Il tribunale e la corte d'appello avevano respinto la domanda ritenendo non esigibile il credito per mancata produzione del certificato di regolare esecuzione, conseguente alla mancata trasmissione dei DURC e della documentazione attestante il pagamento dei subappaltatori, applicando anche al fallimento la disciplina che consente alla stazione appaltante di sospendere il pagamento. Nel ricorso per cassazione il fallimento denunciava violazione degli artt. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006, 4 d.P.R. 207/2010 e 115 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la regola sulla sospensione del pagamento non potesse operare quando l'appaltatore sia fallito, specie se la procedura concorsuale debba comunque soddisfare i subappaltatori e gli enti previdenziali in prededuzione e per importi superiori al credito vantato verso il committente; nel caso concreto, tale circostanza era allegata con riferimento a crediti complessivi superiori all'importo richiesto al comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva applicato al fallimento dell'appaltatore la disciplina di sospensione del pagamento prevista per il rapporto di appalto in corso. La Corte ha richiamato il più recente orientamento, poi avallato dalle Sezioni Unite, secondo cui con il fallimento il contratto di appalto si scioglie ex nunc e viene meno la condizione di esigibilità del credito dell'appaltatore; di conseguenza la stazione appaltante non può opporre al curatore la sospensione del corrispettivo fondata sulla mancata prova del pagamento dei subappaltatori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006
sospensione del pagamento da parte della stazione appaltante in mancanza della trasmissione delle fatture quietanziate dei subappaltatori e dei DURC
la disciplina della sospensione del pagamento opera nel rapporto in corso e non è opponibile al curatore dopo il fallimento dell'appaltatore, perché viene meno la condizione di esigibilità del credito e si scioglie il contratto
richiamato insieme all'art. 118, comma 3, come base regolamentare del meccanismo di sospensione del pagamento collegato alla documentazione dei subappalti e dei DURC
invocato dal ricorrente come norma processuale violata in relazione alla valutazione dei fatti allegati e non esaminati dal giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo
richiamato per spiegare il concetto di prededuzione come credito funzionale o occasionato dalla procedura concorsuale e utile agli interessi della massa
richiamato per affermare che il fallimento determina lo scioglimento/inefficacia ex nunc del contratto di appalto
non è invocabile dalla stazione appaltante dopo lo scioglimento del contratto; l'eccezione di inadempimento presuppone un rapporto ancora eseguibile
richiamato per sottolineare l'onere del curatore di amministrare il patrimonio fallimentare e attivarsi per il recupero dell'attivo
non citato espressamente nel corpo motivazionale, ma la doglianza sul mancato esame del fatto decisivo implica il tema dell'allegazione e prova della maggiore esposizione della procedura
Massime di principio
- Nel caso di fallimento dell'appaltatore di opera pubblica, la disciplina che consente alla stazione appaltante di sospendere il pagamento del corrispettivo per mancata prova del pagamento dei subappaltatori presuppone un contratto ancora in corso ed eseguibile; una volta intervenuto il fallimento, il contratto si scioglie e tale eccezione non è più opponibile al curatore.
- La sospensione del pagamento prevista dalla normativa sui subappalti integra, nella sostanza, un'eccezione di inadempimento: come tale, può operare solo nella fase esecutiva del rapporto e non dopo lo scioglimento del contratto per fallimento.
- Il curatore fallimentare ha il dovere di attivarsi per recuperare il corrispettivo dovuto all'impresa fallita, perché tale recupero accresce l'attivo della massa nell'interesse del ceto creditorio; il committente pubblico non può paralizzare il pagamento richiamando obblighi documentali propri del rapporto ancora pendente.
- Ai fini della prededucibilità dei crediti nel fallimento, il requisito funzionale va inteso in relazione anche all'utilità del pagamento per gli interessi della massa, ma nel caso dell'appalto pubblico fallito il credito del subappaltatore non può essere usato per mantenere sospeso sine die il corrispettivo dovuto all'appaltatore fallito.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto della domanda sul presupposto della persistente operatività della sospensione del pagamento nonostante il fallimento, la decisione è erronea perché confonde la disciplina del rapporto esecutivo in bonis con gli effetti dello scioglimento concorsuale.
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