Sentenza del 30/04/2015 n. 8766 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 395, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. Secondo il Comune, la CTR avrebbe erroneamente interpretato i presupposti dell'errore di fatto revocatorio, accogliendo la revocazione proposta dalla società e confermando l'annullamento degli avvisi ICI relativi agli anni 2000-2002. La società aveva contestato gli accertamenti perché la rendita catastale dell'immobile non le era stata notificata e non era stata pubblicata all'albo pretorio.
La decisione
La Corte ha preliminarmente ritenuto tempestivo il ricorso, poiché la notifica della sentenza al sindaco del Comune, anziché al procuratore costituito, non era idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. Tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i quesiti di diritto formulati dal Comune erano astratti, generici e privi di riferimento alla concreta controversia, in violazione dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1
La rendita catastale non è efficace nei confronti del contribuente, ai fini dell'accertamento ICI, se non è stata validamente notificata; nel caso concreto, la CTR aveva inoltre rilevato la mancata pubblicazione della rendita all'albo pretorio.
Disciplina la revocazione per errore di fatto, configurabile quando la decisione è fondata sull'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece incontrastabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il Comune ha utilizzato tale motivo per contestare l'interpretazione delle norme sulla revocazione.
Per i ricorsi proposti nel periodo di applicazione della norma, imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto per i motivi di violazione di legge. Il quesito doveva riferirsi alla concreta fattispecie e indicare chiaramente l'errore di diritto denunciato.
La notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare deve essere effettuata al procuratore costituito; la notifica direttamente alla parte, come al sindaco presso la casa comunale, non è sufficiente.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
Rende applicabili al processo tributario, per quanto compatibili, le norme del codice di procedura civile, comprese quelle sulla notificazione delle sentenze e sui termini di impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando la legge processuale applicabile richiede un quesito di diritto, la sua formulazione deve essere concreta, specifica e collegata ai fatti della controversia; quesiti meramente teorici o generici comportano l'inammissibilità del ricorso.
- La notifica della sentenza direttamente all'ente o alla parte, anziché al procuratore costituito, normalmente non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che siano rispettate le forme previste dalla legge.
- L'errore di fatto revocatorio riguarda una svista percettiva su un fatto risultante dagli atti, non una diversa valutazione giuridica o probatoria compiuta dal giudice.
- In materia di ICI e rendita catastale, l'accertamento fondato sulla rendita richiede che questa sia stata validamente portata a conoscenza del contribuente secondo le forme previste; in mancanza, l'accertamento può risultare illegittimo.
- Anche quando una contestazione può avere fondamento nel merito, il ricorso può essere definitivamente respinto per un vizio processuale, come l'inadeguata formulazione dei motivi o dei quesiti richiesti dalla legge.
Testo integrale
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