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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 70 - Corte Costituzionale

Trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS - Comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 201 del 2011 Rivalutazione automatica - Violazione principi di proporzionalità e adeguatezza - Ragionevole bilanciamento - Mancanza - Incostituzionalità - Dichiarazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti contestavano l'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui aveva escluso, per gli anni 2012 e 2013, la rivalutazione automatica delle pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Sostenevano che il blocco integrale della perequazione, applicato anche a pensioni non elevate e senza un meccanismo di recupero, violasse i principi di proporzionalità della pensione alla retribuzione differita e di adeguatezza della prestazione previdenziale, garantiti dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nonché i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Alcuni giudici rimettenti prospettavano anche la natura sostanzialmente tributaria della misura e la violazione degli artt. 2, 3, 23, 53 e 117 Cost.

La decisione

La Corte costituzionale ha riunito i giudizi e ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 24, comma 25, del D.L. n. 201 del 2011 nella parte in cui riconosceva la rivalutazione al 100% soltanto alle pensioni fino a tre volte il minimo INPS, bloccandola integralmente per quelle superiori, per il biennio 2012-2013. La Corte ha ritenuto che il legislatore avesse oltrepassato i limiti di ragionevolezza e proporzionalità: il richiamo generico alla situazione finanziaria non dimostrava la prevalenza delle esigenze di bilancio sul diritto a una pensione adeguata, mentre la perdita di perequazione produce effetti permanenti sul potere d'acquisto. La questione relativa agli artt. 2, 3, 23 e 53 Cost. è stata dichiarata non fondata, poiché il blocco della rivalutazione non costituisce un tributo o un prelievo patrimoniale. La questione basata sull'art. 117 Cost. e sulla CEDU è stata dichiarata inammissibile per insufficiente motivazione. L'intervento di T.G. è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • Art. 24, comma 25, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

    In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici [...] è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento

    La disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui azzerava integralmente la perequazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS, perché introduceva un sacrificio sproporzionato e irragionevole, anche su trattamenti di importo non elevato.

  • Art. 36, primo comma, Costituzione

    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

    Il principio di proporzionalità si applica anche alla pensione, intesa come retribuzione differita, e richiede che il trattamento conservi nel tempo un rapporto ragionevole con la retribuzione maturata durante la vita lavorativa.

  • Art. 38, secondo comma, Costituzione

    I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di [...] vecchiaia

    La pensione deve mantenere un livello di adeguatezza anche successivamente al pensionamento, attraverso strumenti idonei a contrastare la perdita di potere d'acquisto.

  • Art. 3, secondo comma, Costituzione

    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli [...] che impediscono il pieno sviluppo della persona umana

    Il principio di uguaglianza sostanziale impone al legislatore di evitare misure previdenziali disomogenee e irragionevoli che penalizzino categorie vulnerabili, come i pensionati.

  • Art. 2 Costituzione

    L'adeguatezza della prestazione previdenziale è stata collegata al principio di solidarietà e alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

  • Art. 23 Costituzione

    La censura fondata sulla presunta natura tributaria della misura non è stata accolta, perché il blocco della perequazione non costituisce una prestazione patrimoniale imposta.

  • Art. 53 Costituzione

    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

    La Corte ha escluso la violazione del principio di capacità contributiva e progressività, poiché la norma non realizzava un prelievo o una decurtazione patrimoniale destinata a finanziare la spesa pubblica, ma un risparmio di spesa.

  • Art. 117, primo comma, Costituzione e CEDU

    La questione è stata dichiarata inammissibile perché il giudice rimettente aveva richiamato genericamente la CEDU senza spiegare adeguatamente come la norma interna ne violasse le disposizioni.

  • Art. 34, comma 1, legge 23 dicembre 1998, n. 448

    La disposizione disciplina il meccanismo di perequazione automatica, applicato in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti dal beneficiario.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 316 del 2010

    La sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, esporrebbero il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità

    La Corte ha utilizzato questo precedente per ribadire che blocchi temporanei possono essere ammissibili solo se limitati, mirati e ragionevolmente giustificati, soprattutto quando riguardano pensioni elevate.

Massime di principio

  • Il legislatore può modificare o limitare la perequazione delle pensioni per esigenze di finanza pubblica, ma deve effettuare un bilanciamento concreto, motivato e proporzionato tra risparmio di spesa e tutela dell'adeguatezza previdenziale.
  • Un blocco della rivalutazione è più difficilmente compatibile con la Costituzione quando colpisce pensioni medio-basse, dura più anni, viene reiterato o non prevede forme di recupero o compensazione.
  • La perdita di perequazione non è neutra né necessariamente temporanea: le rivalutazioni successive si calcolano sull'importo nominale non rivalutato, producendo una perdita permanente di potere d'acquisto.
  • Sono generalmente più difendibili misure progressive per fasce di importo, che preservino integralmente le pensioni più basse e riducano gradualmente la perequazione sui trattamenti più elevati, anziché un azzeramento indistinto oltre una soglia.
  • Il semplice richiamo alla situazione finanziaria o alla necessità di contenere la spesa non basta: devono emergere dati, ragioni e proporzioni dell'intervento, oltre alla necessità del sacrificio imposto.
  • Il mancato aumento della pensione non equivale automaticamente a un tributo: per qualificare una misura come tributaria occorrono un prelievo o una decurtazione patrimoniale coattiva e la destinazione delle risorse al finanziamento della spesa pubblica.
  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma non determina automaticamente, in ogni caso concreto, il pagamento dei ratei: occorre verificare la posizione individuale, gli effetti della normativa successiva e le eventuali disposizioni attuative o transattive applicabili.

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