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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 961 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IVA - IRPEG - avviso di accertamento - impugnazione - associazione dilettantistica - requisiti - attività commerciale non prevalente - fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione dell'ente come associazione sportiva dilettantistica e il conseguente trattamento fiscale delle attività svolte. L'associazione sosteneva di possedere i requisiti previsti dalla normativa, in quanto iscritta all'Associazione CSAI-ACI, federazione sportiva nazionale confluita nel CONI, attiva nella formazione di piloti di automobilismo, con iscrizione certificata dalla delibera n. 52/9 del 2011. Lo statuto richiamava inoltre i requisiti previsti dall'art. 90, commi 17 e 18, della legge n. 289/2002, compreso il limite dei ricavi. La questione centrale era stabilire se l'eventuale svolgimento di attività commerciale, purché non prevalente e compatibile con le finalità istituzionali, fosse sufficiente a escludere la natura dilettantistica e le agevolazioni fiscali applicabili.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto la natura di associazione sportiva dilettantistica dell'ente, valorizzando l'iscrizione alla federazione sportiva riconosciuta dal CONI, l'attività di formazione sportiva effettivamente svolta e la conformità dello statuto ai requisiti di legge. La presenza di attività commerciali non prevalenti non è stata ritenuta, di per sé, incompatibile con la qualifica associativa né sufficiente a giustificare il disconoscimento del regime agevolato. Ne è derivato l'accoglimento dell'impugnazione dell'associazione e l'annullamento, o comunque il superamento, della pretesa fiscale contenuta nell'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 398/1991

    Prevede il regime fiscale agevolato per determinate associazioni sportive dilettantistiche, subordinatamente al possesso dei requisiti richiesti e al rispetto delle condizioni previste dalla legge.

  • Legge n. 282/2002, art. 28

    Richiamata nel quadro normativo delle agevolazioni e degli obblighi fiscali applicabili agli enti associativi e sportivi.

  • Legge n. 289/2002, art. 90, commi 17 e 18

    Individua requisiti formali e sostanziali delle associazioni sportive dilettantistiche, inclusi la denominazione, il contenuto statutario e i riferimenti all'ordinamento sportivo. Nel caso concreto, lo statuto dell'associazione è stato ritenuto conforme a tali requisiti.

  • Codice civile, art. 36

    Disciplina l'ordinamento e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute, nel cui ambito rientra l'organizzazione dell'ente associativo.

  • T.U.I.R., art. 148, commi 1 e 2, già art. 111

    Disciplina il trattamento fiscale delle attività degli enti non commerciali e distingue le attività istituzionali da quelle commerciali. Lo svolgimento di attività commerciali non comporta automaticamente la perdita della natura associativa, quando tali attività non prevalgono e restano coerenti con le finalità dell'ente.

Massime di principio

  • La qualifica di associazione sportiva dilettantistica deve essere valutata considerando congiuntamente iscrizione a una federazione o organismo sportivo riconosciuto, attività sportiva effettivamente svolta e conformità dello statuto ai requisiti di legge.
  • La sola esistenza di attività commerciali non determina automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale o sportivo dilettantistico; occorre verificare prevalenza, natura, modalità di svolgimento e collegamento con le finalità istituzionali.
  • Per beneficiare del regime agevolato non basta una denominazione formale: sono necessari effettività dell'attività sportiva, corretta documentazione dell'iscrizione federale, statuto conforme e rispetto degli obblighi contabili e fiscali.
  • In caso di accertamento, l'associazione deve dimostrare concretamente la propria operatività sportiva e la non prevalenza delle attività commerciali, anche mediante delibere, certificazioni federali, registri degli associati, rendiconti e documentazione dei corsi o delle attività formative.
  • Il limite dei ricavi e gli altri requisiti normativi devono essere verificati con riferimento alla disciplina applicabile nel periodo d'imposta contestato; il loro rispetto costituisce un elemento favorevole, ma non sostituisce la prova dell'effettiva natura sportiva dilettantistica.

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