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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

Processo - Giudice - Competenza territoriale - Sede dell'ufficio dell'Ente che ha emesso l'atto impugnato.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata affermata la competenza territoriale del giudice tributario situato nel luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Agente della riscossione che ha emesso la cartella. Pertanto, l'impugnazione della cartella per vizi propri, inclusa l'omessa notifica degli atti presupposti, deve essere proposta davanti a tale giudice e non necessariamente davanti a quello del domicilio o della residenza del contribuente.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione della Commissione tributaria territorialmente competente a decidere sull'impugnazione di una cartella di pagamento per vizi propri, in particolare per l'omessa notifica degli atti presupposti. Il criterio applicabile è la sede dell'ufficio dell'ente o dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato, anche se gli atti presupposti risultano successivamente infondati.

Norme richiamate

  • Norme sulla competenza territoriale delle Commissioni tributarie

    La competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, dell'ente locale o dell'Agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.

  • Disciplina dell'impugnazione della cartella di pagamento

    Quando la cartella è impugnata per vizi propri, inclusa l'omessa notifica degli atti presupposti, è competente il giudice tributario del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Agente della riscossione che ha emesso la cartella.

Massime di principio

  • Per individuare il giudice tributario territorialmente competente occorre verificare quale ufficio abbia materialmente emesso l'atto impugnato e dove sia situata la sua sede.
  • Nel caso di impugnazione di una cartella per vizi propri, la competenza si collega all'Agente della riscossione emittente, anche quando si contestano la mancata notifica o l'invalidità degli atti presupposti.
  • Il domicilio o la residenza del contribuente non determinano automaticamente la competenza territoriale: prevale il criterio della sede dell'ufficio che ha emesso l'atto.
  • Prima di depositare il ricorso è necessario controllare l'ufficio emittente indicato nella cartella, poiché un ricorso presentato davanti a un giudice territorialmente incompetente può essere dichiarato inammissibile o richiedere la riassunzione davanti al giudice competente.

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