Sentenza del 30/04/2015 n. 936 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo - Giudice - Competenza territoriale - Sede dell'ufficio dell'Ente che ha emesso l'atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata la competenza territoriale del giudice tributario situato nel luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Agente della riscossione che ha emesso la cartella. Pertanto, l'impugnazione della cartella per vizi propri, inclusa l'omessa notifica degli atti presupposti, deve essere proposta davanti a tale giudice e non necessariamente davanti a quello del domicilio o della residenza del contribuente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione della Commissione tributaria territorialmente competente a decidere sull'impugnazione di una cartella di pagamento per vizi propri, in particolare per l'omessa notifica degli atti presupposti. Il criterio applicabile è la sede dell'ufficio dell'ente o dell'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato, anche se gli atti presupposti risultano successivamente infondati.
Norme richiamate
Norme sulla competenza territoriale delle Commissioni tributarie
La competenza territoriale si determina in base alla sede dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, dell'ente locale o dell'Agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
Disciplina dell'impugnazione della cartella di pagamento
Quando la cartella è impugnata per vizi propri, inclusa l'omessa notifica degli atti presupposti, è competente il giudice tributario del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Agente della riscossione che ha emesso la cartella.
Massime di principio
- Per individuare il giudice tributario territorialmente competente occorre verificare quale ufficio abbia materialmente emesso l'atto impugnato e dove sia situata la sua sede.
- Nel caso di impugnazione di una cartella per vizi propri, la competenza si collega all'Agente della riscossione emittente, anche quando si contestano la mancata notifica o l'invalidità degli atti presupposti.
- Il domicilio o la residenza del contribuente non determinano automaticamente la competenza territoriale: prevale il criterio della sede dell'ufficio che ha emesso l'atto.
- Prima di depositare il ricorso è necessario controllare l'ufficio emittente indicato nella cartella, poiché un ricorso presentato davanti a un giudice territorialmente incompetente può essere dichiarato inammissibile o richiedere la riassunzione davanti al giudice competente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 apr 2015Sentenza del 30/04/2015 n. 70 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 30 apr 2015Sentenza del 30/04/2015 n. 178 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 30 apr 2015Sentenza del 30/04/2015 n. 392 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 30 apr 2015Sentenza del 30/04/2015 n. 961 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 30 apr 2015Sentenza del 30/04/2015 n. 1433 - Comm. Trib. Prov. Bari
- Sentenza · 30 apr 2015Sentenza del 30/04/2015 n. 3891 - Comm. Trib. Prov. Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →