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Sentenza

Sentenza del 30/04/2015 n. 1433 - Comm. Trib. Prov. Bari

Riscossione - Misure cautelari - Iscrizione di ipoteca - Diritto al contraddittorio - Obbligo di informazione preventiva - Necessità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria è nulla se non è preceduta da un'adeguata informazione al contribuente, tale da consentirgli di conoscere la pretesa e di presentare eventuali osservazioni o contestazioni. Il diritto al contraddittorio è stato riconosciuto come principio generale applicabile ai procedimenti amministrativi e tributari, anche anteriormente al d.l. n. 70/2011.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata la validità dell'iscrizione di ipoteca eseguita senza una preventiva comunicazione al contribuente. La censura riguarda la violazione del diritto al contraddittorio e dell'obbligo di informazione preventiva, ritenuti applicabili anche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 70/2011.

Norme richiamate

  • Decreto-legge n. 70/2011

    La sentenza chiarisce che l'obbligo di preventiva informazione non nasce soltanto con questa disposizione, ma discende da un principio generale di tutela del contraddittorio già applicabile in precedenza.

  • Principio generale del diritto al contraddittorio nei procedimenti amministrativi e tributari

    Prima dell'adozione di una misura pregiudizievole, l'amministrazione deve informare l'interessato e consentirgli di far valere le proprie ragioni, quando ciò sia compatibile con la natura del procedimento.

Massime di principio

  • L'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione richiede, in linea generale, una preventiva comunicazione al contribuente.
  • La mancata informazione preventiva può determinare la nullità della misura, perché impedisce l'esercizio del diritto al contraddittorio.
  • L'obbligo di contraddittorio può operare anche per atti anteriori a una specifica norma che lo abbia espressamente disciplinato, quando deriva da principi generali dell'ordinamento.
  • In casi analoghi è opportuno verificare la data e le modalità della comunicazione, il contenuto dell'avviso e la concreta possibilità concessa al contribuente di presentare osservazioni prima dell'iscrizione.

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