Sentenza del 30/04/2015 n. 1433 - Comm. Trib. Prov. Bari
Riscossione - Misure cautelari - Iscrizione di ipoteca - Diritto al contraddittorio - Obbligo di informazione preventiva - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria è nulla se non è preceduta da un'adeguata informazione al contribuente, tale da consentirgli di conoscere la pretesa e di presentare eventuali osservazioni o contestazioni. Il diritto al contraddittorio è stato riconosciuto come principio generale applicabile ai procedimenti amministrativi e tributari, anche anteriormente al d.l. n. 70/2011.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'iscrizione di ipoteca eseguita senza una preventiva comunicazione al contribuente. La censura riguarda la violazione del diritto al contraddittorio e dell'obbligo di informazione preventiva, ritenuti applicabili anche prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 70/2011.
Norme richiamate
Decreto-legge n. 70/2011
La sentenza chiarisce che l'obbligo di preventiva informazione non nasce soltanto con questa disposizione, ma discende da un principio generale di tutela del contraddittorio già applicabile in precedenza.
Principio generale del diritto al contraddittorio nei procedimenti amministrativi e tributari
Prima dell'adozione di una misura pregiudizievole, l'amministrazione deve informare l'interessato e consentirgli di far valere le proprie ragioni, quando ciò sia compatibile con la natura del procedimento.
Massime di principio
- L'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione richiede, in linea generale, una preventiva comunicazione al contribuente.
- La mancata informazione preventiva può determinare la nullità della misura, perché impedisce l'esercizio del diritto al contraddittorio.
- L'obbligo di contraddittorio può operare anche per atti anteriori a una specifica norma che lo abbia espressamente disciplinato, quando deriva da principi generali dell'ordinamento.
- In casi analoghi è opportuno verificare la data e le modalità della comunicazione, il contenuto dell'avviso e la concreta possibilità concessa al contribuente di presentare osservazioni prima dell'iscrizione.
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