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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00215/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (subappaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per l'ampliamento di un impianto di raccolta differenziata dei rifiuti, affidato a un'appaltatrice poi fallita, alla quale due società avevano eseguito lavorazioni in subappalto. Le subappaltatrici hanno chiesto: (i) il pagamento diretto del corrispettivo dei lavori eseguiti da parte del Comune, (ii) il risarcimento dei danni, e (iii) l'accertamento dell'inesigibilità, nei loro confronti, del credito ceduto dall'appaltatrice alla banca factoring, limitatamente alla quota corrispondente ai loro crediti. In primo grado il Tribunale aveva assegnato alle subappaltatrici le somme depositate presso la banca, condannato il Comune a pagare una parte del corrispettivo alla banca cessionaria, rigettato la domanda risarcitoria e dichiarato il difetto di giurisdizione per una domanda verso un funzionario comunale. In appello, riunite le impugnazioni, la Corte territoriale aveva escluso il giudicato sulla condanna del Comune verso le subappaltatrici, aveva ritenuto che il credito delle subappaltatrici fosse inesigibile in ragione della sospensione prevista dall'art. 118 del d.lgs. 163/2006 e del successivo fallimento dell'appaltatrice, e aveva riconosciuto il diritto della banca cessionaria al solo residuo non spettante alle subappaltatrici, disponendo la restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Con il ricorso principale, le subappaltatrici hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 333, 343 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato sulla condanna del Comune al pagamento in loro favore; 2) violazione degli artt. 102 e 343 c.p.c. per avere ritenuto ammissibile una domanda restitutoria del Comune; 3) violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c. per avere la Corte accolto la restituzione nonostante l'appello incidentale comunale fosse condizionato; 4) richiesta di riconoscimento degli interessi moratori ex art. 133 d.lgs. 163/2006. Con il ricorso incidentale, la banca cessionaria ha censurato la sentenza d'appello nella parte in cui ha mantenuto ferma l'inesigibilità del credito ancora dovuto dal Comune, sostenendo che il meccanismo dell'art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 non istituisce solidarietà e non impedisce, dopo il fallimento dell'appaltatrice, il pagamento del residuo alla cessionaria del credito, la quale dovrebbe poi riversarlo alla procedura fallimentare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale delle subappaltatrici. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al giudicato e alle preclusioni processuali, affermando che la posizione della banca cessionaria e quella delle subappaltatrici erano inscindibili, con conseguente estensione degli effetti dell'impugnazione proposta dalla banca anche alle altre parti e quindi impedimento del passaggio in giudicato della statuizione favorevole alle subappaltatrici. Ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia sulla domanda restitutoria del Comune, qualificandola come effetto della riforma della sentenza di primo grado e non come autonomo motivo di impugnazione; ha considerato corretta la decisione sulla restituzione delle somme già versate in esecuzione della sentenza riformata. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto comunque non esaminabile in questa sede. Ha invece accolto parzialmente il ricorso incidentale della banca cessionaria: ha aderito al più recente orientamento secondo cui, in caso di fallimento dell'appaltatrice, il meccanismo di sospensione del pagamento previsto dall'art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006 non conserva un vincolo di inesigibilità del credito del committente nei confronti del cessionario, poiché il credito ceduto resta circolante e la questione decisiva diventa l'opponibilità della cessione al fallimento. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte in cui aveva affermato l'inesigibilità del credito della banca cessionaria, con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione per il riesame della vicenda e per il regolamento delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 118, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    La sospensione del pagamento da parte della stazione appaltante è strumento di tutela collegato alla regolarità dei pagamenti ai subappaltatori; secondo l'orientamento accolto, in caso di fallimento dell'appaltatore non permane un vincolo di inesigibilità del credito verso il committente, perché il credito del subappaltatore va fatto valere nel concorso e la cessione del credito rimane in linea di principio circolabile, salvo problemi di opponibilità alla procedura.

  • art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55

    Richiamato come base normativa del blocco dei pagamenti in presenza di subappalto non regolarizzato.

  • art. 333 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere il passaggio in giudicato della statuizione non impugnata dal Comune.

  • art. 343, primo comma, c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare l'asserita mancata impugnazione della condanna al pagamento in loro favore.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato sostanziale sulla condanna del Comune.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'ammissibilità delle domande e dei gravami in presenza di asserite cause inscindibili.

  • art. 343, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato in relazione al secondo appello incidentale e alla domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla condizionalità dell'appello incidentale e sulla domanda restitutoria.

  • art. 133 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

    Invocato dalle ricorrenti per ottenere interessi moratori sulla somma dovuta per i lavori eseguiti.

Massime di principio

  • Quando in giudizio interviene un terzo o viene chiamato un terzo per l'accertamento della titolarità del credito, e le pretese di più soggetti risultano incompatibili tra loro, il rapporto processuale assume carattere unitario e processualmente inscindibile; di conseguenza, l'impugnazione proposta da uno dei soggetti interessati impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti degli altri, senza necessità di appello incidentale.
  • La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza poi impugnata e riformata non costituisce un autonomo motivo di gravame, ma un effetto della riforma della decisione; essa può essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni se il pagamento è avvenuto dopo la proposizione dell'impugnazione.
  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice, pur senza sviluppare un argomento espresso su ogni profilo, adotti una decisione logicamente incompatibile con la pretesa fatta valere, rendendo implicitamente superata la domanda o la censura.
  • In materia di appalto pubblico, la sospensione del pagamento del corrispettivo ex art. 118, comma 3, del d.lgs. 163/2006 tutela primariamente l'interesse pubblico al corretto adempimento dell'appalto; secondo l'orientamento accolto, il fallimento dell'appaltatore impone di guardare al credito del subappaltatore come credito concorsuale, ma non elimina di per sé la circolazione del credito ceduto, la cui sorte va verificata anche sotto il profilo dell'opponibilità al fallimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAccertamento del passivoAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileEsecuzioniFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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