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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03664/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per reati fallimentari. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in sostanza di aver avuto il solo ruolo di prestanome della società e non quello di amministratore indicato nel capo di imputazione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e vizi motivazionali per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, L.F. e di un'ulteriore attenuante riferibile al contributo di minima importanza, verosimilmente quella di cui all'art. 114 c.p. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi aspecifici e generici, perché meri ripetizione di censure già formulate in appello senza reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era aspecifico e reiterativo, poiché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale e si limitava a riproporre doglianze già disattese in appello; inoltre, il ricorrente non si era adeguato all'art. 581 c.p.p., non esplicitando il ragionamento critico posto a base delle censure. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, perché generico e privo di adeguata deduzione in appello sulla meritevolezza delle attenuanti invocate, sicché non era possibile lamentare in cassazione la carenza motivazionale della sentenza di merito. In conseguenza, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2), L.F.

    norma incriminatrice dei reati fallimentari per i quali era stata confermata la condanna

  • art. 223, comma 1 e comma 2, n. 2), L.F.

    norma incriminatrice dei reati fallimentari contestati e oggetto di conferma in appello

  • art. 219, comma 3, L.F.

    attenuante speciale invocata dal ricorrente e ritenuta non scrutinabile in ragione della genericità della deduzione

  • art. 114 c.p.

    richiamato solo in via verosimile come possibile base della richiesta attenuante per contributo di minima importanza

  • art. 581 c.p.p.

    i motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata; la loro mancanza comporta inammissibilità

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato implicitamente dal decisum sull'inammissibilità del ricorso per difetto di specificità

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre in modo pedissequo censure già dedotte in appello, senza una critica argomentata e specificamente correlata alla motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede il confronto diretto con le ragioni della decisione censurata; non è sufficiente formulare una diversa lettura dei fatti o ripetere prospettazioni difensive già disattese.
  • La doglianza relativa al mancato riconoscimento di una circostanza attenuante non può essere utilmente proposta in cassazione se in appello non siano state formulate allegazioni concrete e argomentate sulla sua applicabilità.
  • Il ricorrente non può lamentare un difetto di motivazione su un punto della sentenza di merito quando il relativo tema non sia stato adeguatamente coltivato con specifiche deduzioni nei gradi precedenti.
  • La genericità o aspecificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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