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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36400/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti imputati hanno impugnato la sentenza di appello denunciando: 1) la tardiva notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (violazione delle norme di notifica a pena di nullità); 2) la genericità dell'imputazione nei confronti di Carmela Leo relativamente al reato di violenza privata tentata, e la confusione con la contestazione mossa al marito; 3) l'erronea esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. (richiesta di applicazione per tenuità/occasionalità del fatto). La parte civile ha censurato per non essere stata citata in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi degli imputati nel complesso infondati quanto ai motivi di merito e procedurali, ma ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati si sono estinti per prescrizione (le condotte erano del 15/09/2012 e il termine massimo è spirato dopo la sentenza di primo grado, tenuto conto delle interruzioni e sospensioni procedurali). I ricorsi sono stati rigettati agli effetti civili. Il ricorso della parte civile è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    norma richiamata per la presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale in Corte di cassazione in materia di impugnazioni straordinarie collegate all'emergenza; usata processualmente per le conclusioni scritte

  • art. 157 cod. proc. pen., comma 8-bis

    la Corte ha ritenuto valida la notifica del decreto di citazione per appello effettuata a mezzo PEC al difensore di fiducia (avv. Luciano Pepe) e quindi rituale, anche se la notifica materiale agli imputati è stata successiva

  • art. 601 cod. proc. pen., comma 3

    richiama il termine minimo di comparizione di venti giorni; la notifica via PEC al difensore l'8/03/2022 è stata considerata tempestiva rispetto a tale termine

  • art. 131-bis cod. pen.

    la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta inammissibile perché i ricorrenti hanno prospettato solo una diversa valutazione di merito senza dimostrare l'assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    richiamati in relazione all'interruzione della prescrizione: la Corte ha considerato gli atti interruttivi e i periodi di sospensione e ha calcolato che il termine prescrizionale è decorsi dopo la sentenza di primo grado

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    norma processuale citata dalla parte civile come base di censura in cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso della parte civile per carenza di interesse

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicata per condannare la parte civile al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende per l'evidente inammissibilità del suo ricorso

  • art. 541 cod. proc. pen.

    richiamato per la disciplina delle domande civili nel giudizio, la Corte ha rilevato che non sono state avanzate domande che richiedessero regolamentazione tra le parti

Massime di principio

  • La notifica a mezzo PEC al difensore di fiducia, ai sensi dell'art.157 c.8-bis cpp, è valida e preserva la ritualità della citazione per l'udienza di appello se effettuata entro i termini previsti e se il difensore non ha dichiarato di non accettare notificazioni.
  • La genericità dell'imputazione è rilevante solo se impedisce concretamente l'esercizio della difesa; un capo di imputazione che contenga i tratti essenziali del fatto e consenta al difensore di contestare è considerato sufficiente.
  • La richiesta di applicazione dell'art.131-bis cod. pen. richiede argomentazione e prova che sussistano i presupposti normativi (tenuità oggettiva e soggettiva); non è sufficiente invocarla come mera richiesta di rivalutazione del fatto.
  • L'omessa citazione della parte civile in appello può essere inammissibile solo se la mancata partecipazione non ha potuto recare un pregiudizio suscettibile di migliorare la posizione della parte stessa; se la sentenza di appello conferma il primo grado senza peggiorare la posizione della parte civile, può mancare interesse all'impugnazione.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto di interruzioni e sospensioni previste dalla legge e dagli eventi processuali; l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato è motivato quando la prescrizione è sopravvenuta dopo il primo grado e prima dell'esito della cassazione.
  • Impugnazioni manifestamente infondate o prive di interesse possono comportare sanzioni pecuniarie a carico dell'istante (art.616 cpp), quindi valutare con attenzione l'interesse e la fondatezza prima di proporre ricorsi

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