Cassazione Penale, Sentenza n. 35437/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa: il ricorrente ha contestato che il GIP, nell'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore che imponeva l'obbligo di presentazione, non ha considerato la memoria difensiva presentata a mezzo PEC entro i termini (contenente rilievi sulla prova dell'attribuibilità della condotta e sulla durata della misura) e ha addirittura affermato che nessuna memoria era pervenuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato i principi secondo i quali, nel procedimento di convalida della misura di prevenzione ex art. 6 legge n. 401/1989, il diffidato ha diritto a presentare memorie e deduzioni e il termine minimo per l'esercizio del diritto di difesa è di 48 ore dalla notifica del provvedimento. Ha affermato che la memoria costituisce l'unico strumento di difesa in questo procedimento informale e che il giudice è tenuto a valutare le deduzioni presentate (anche sinteticamente). Ha inoltre riconosciuto la validità della presentazione tramite PEC se la stessa perviene alla cancelleria competente. Avendo verificato che la memoria era stata effettivamente inviata via PEC il 5/01/2023 e che l'ordinanza impugnata riportava erroneamente l'assenza di memorie, la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore di Siracusa del 3/01/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione.
Norme richiamate
legge n. 401 del 23 dicembre 1989, art. 6
Attribuisce la procedura di convalida per le misure volte a prevenire violenza in occasione di competizioni sportive e riconosce la facoltà al destinatario di presentare memorie e deduzioni; la Corte interpreta il comma 2 come disciplina della convalida relativa all'obbligo di presentazione (tutela della libertà personale) e distingue il comma 1 quale atipica misura interdittiva di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, art. 75-bis
Richiamato come procedimento analogo (in materia di stupefacenti) per il principio generale che nei procedimenti di convalida il soggetto può produrre memorie e deduzioni; usato come confronto giurisprudenziale.
Costituzione, art. 13
Riferimento ai principi di tutela della libertà personale: la Corte costituzionale ha affermato che le misure provvisorie della pubblica sicurezza richiedono le garanzie del controllo giudiziario e del diritto di difesa.
d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 48 (Codice dell'Amministrazione Digitale)
La PEC è equiparata alla trasmissione postale e, secondo la giurisprudenza citata, può legittimamente essere utilizzata per il deposito di memorie nel procedimento di convalida se la comunicazione perviene alla cancelleria del giudice competente (non alla cancelleria centrale del tribunale).
Massime di principio
- Nel procedimento di convalida dell'obbligo di presentazione ex art. 6 l'unico strumento difensivo praticabile è la memoria scritta; il giudice è obbligato a valutarla se depositata entro il termine minimo di 48 ore dalla notifica.
- La presentazione della memoria a mezzo PEC è ammessa e valida purché la comunicazione pervenga alla cancelleria del giudice competente; conservare ricevute di avvenuta consegna è essenziale.
- Se il giudice omette di valutare una memoria difensiva tempestivamente depositata, l'ordinanza di convalida è nulla per violazione del diritto di difesa e può essere annullata senza rinvio, con conseguente perdita di efficacia del provvedimento del Questore per la parte relativa alla libertà personale (obbligo di presentazione).
- È importante distinguere tra le diverse misure previste dall'art. 6: la convalida riguarda specificamente l'obbligo di presentazione (tutela della libertà personale), mentre altre prescrizioni di carattere interdittivo restano di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza.
- In caso di situazioni analoghe, chi è destinatario del provvedimento deve: presentare memorie entro 48 ore, inviarle preferibilmente via PEC alla cancelleria competente, conservare le ricevute di trasmissione e, se la memoria non è considerata, valutare impugnazione per violazione del diritto di difesa.
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