Cassazione Penale, Sentenza n. 10701/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione ad associazione mafiosa). Il ricorrente deduce: 1) carenza di gravità indiziaria, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori (Munafò, Genovese, Alesci) e alcune intercettazioni non lo collegherebbero alla gestione delle bische clandestine e che le conversazioni citate non proverebbero il suo ruolo nel clan; 2) incongruità e sproporzione della custodia in carcere, chiedendo la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'assenza di gravi precedenti e per la presunta mancanza di rapporti diretti con i vertici del sodalizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove indiziarie e delle intercettazioni, operazione non consentita in sede di legittimità; la motivazione del tribunale del riesame è stata ritenuta non manifestamente illogica e adeguatamente fondata su plurime fonti probatorie (dichiarazioni di collaboratori e conversazioni). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata richiamando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in relazione al reato associativo (art. 416-bis), per la quale la misura cautelare della custodia in carcere è considerata adeguata salvo elementi concreti che dimostrino la recisione dei legami con l'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Contestazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte conferma che, ove sussistano gravi indizi di tale reato, opera una presunzione della necessità delle esigenze cautelari.
Richiamato nella censura del ricorrente come norma procedurale pertinente; la Corte non ha ritenuto provata una violazione procedurale che potesse rendere manifesta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la rilettura alternativa proposta.
Richiamato nella contestazione relativa alla motivazione della misura; la Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale di riesame non manifestamente illogica.
art. 275 cod. proc. pen. (in particolare comma 3 e lett. c))
Stabilisce presunzioni relative alle esigenze cautelari per il reato associativo. La Corte sottolinea che, per il 416-bis, opera una doppia presunzione e che la carcerazione è da considerare adeguata salvo che emergano elementi concreti che dimostrino la recisione dei legami con il sodalizio.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà dell'indagato a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La Corte di legittimità non è competente a riesaminare in fatto e a offrire una lettura alternativa delle prove indiziarie o delle intercettazioni: le censure che si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondate.
- In relazione al reato previsto dall'art. 416-bis c.p. opera una presunzione favorevole alla sussistenza delle esigenze cautelari; la custodia in carcere è considerata adeguata salvo che emergano elementi concreti e specifici che dimostrino la recisione del legame dell'imputato con il sodalizio criminale.
- Per ottenere la sostituzione della misura detentiva è necessario produrre elementi concreti, specifici e non generici che dimostrino l'assenza di pericoli di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato e, nel caso di associazione mafiosa, la perdita di relazione con i vertici del clan.
- Le contestazioni generiche circa la non rilevanza di certe intercettazioni o dichiarazioni di collaboratori, senza puntuale contraddittorio sul contenuto degli atti presi in considerazione dal giudice di merito, risultano inammissibili in Cassazione.
- La sentenza richiama l'importanza di motivazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie del giudice di merito: se la ragionamento è coerente e sorretto da plurime fonti, la Corte di cassazione non interviene per valutazioni alternative dei fatti.
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