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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10701/2023 del 14/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare della custodia in carcere applicata dal GIP per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. (partecipazione ad associazione mafiosa). Il ricorrente deduce: 1) carenza di gravità indiziaria, sostenendo che le dichiarazioni dei collaboratori (Munafò, Genovese, Alesci) e alcune intercettazioni non lo collegherebbero alla gestione delle bische clandestine e che le conversazioni citate non proverebbero il suo ruolo nel clan; 2) incongruità e sproporzione della custodia in carcere, chiedendo la sostituzione con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l'assenza di gravi precedenti e per la presunta mancanza di rapporti diretti con i vertici del sodalizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente propone una lettura alternativa delle prove indiziarie e delle intercettazioni, operazione non consentita in sede di legittimità; la motivazione del tribunale del riesame è stata ritenuta non manifestamente illogica e adeguatamente fondata su plurime fonti probatorie (dichiarazioni di collaboratori e conversazioni). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata richiamando la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in relazione al reato associativo (art. 416-bis), per la quale la misura cautelare della custodia in carcere è considerata adeguata salvo elementi concreti che dimostrino la recisione dei legami con l'associazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposti adempimenti ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Contestazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa. La Corte conferma che, ove sussistano gravi indizi di tale reato, opera una presunzione della necessità delle esigenze cautelari.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura del ricorrente come norma procedurale pertinente; la Corte non ha ritenuto provata una violazione procedurale che potesse rendere manifesta l'illegittimità dell'ordinanza impugnata.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto inammissibile la rilettura alternativa proposta.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato nella contestazione relativa alla motivazione della misura; la Corte ha giudicato la motivazione del Tribunale di riesame non manifestamente illogica.

  • art. 275 cod. proc. pen. (in particolare comma 3 e lett. c))

    Stabilisce presunzioni relative alle esigenze cautelari per il reato associativo. La Corte sottolinea che, per il 416-bis, opera una doppia presunzione e che la carcerazione è da considerare adeguata salvo che emergano elementi concreti che dimostrino la recisione dei legami con il sodalizio.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti conseguenti alla mancata rimessione in libertà dell'indagato a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di legittimità non è competente a riesaminare in fatto e a offrire una lettura alternativa delle prove indiziarie o delle intercettazioni: le censure che si risolvono in una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili o manifestamente infondate.
  • In relazione al reato previsto dall'art. 416-bis c.p. opera una presunzione favorevole alla sussistenza delle esigenze cautelari; la custodia in carcere è considerata adeguata salvo che emergano elementi concreti e specifici che dimostrino la recisione del legame dell'imputato con il sodalizio criminale.
  • Per ottenere la sostituzione della misura detentiva è necessario produrre elementi concreti, specifici e non generici che dimostrino l'assenza di pericoli di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato e, nel caso di associazione mafiosa, la perdita di relazione con i vertici del clan.
  • Le contestazioni generiche circa la non rilevanza di certe intercettazioni o dichiarazioni di collaboratori, senza puntuale contraddittorio sul contenuto degli atti presi in considerazione dal giudice di merito, risultano inammissibili in Cassazione.
  • La sentenza richiama l'importanza di motivazioni non manifestamente illogiche e non contraddittorie del giudice di merito: se la ragionamento è coerente e sorretto da plurime fonti, la Corte di cassazione non interviene per valutazioni alternative dei fatti.

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