Cassazione Penale, Sentenza n. 24985/2022 del 30/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime penitenziario differenziato (art. 41-bis). Denunciava violazione dell'art. 41-bis e dell'art. 125 cod. proc. pen., censurando la motivazione dell'ordinanza perché, secondo il ricorrente, essa si sarebbe limitata a riprodurre la decisione del 23/05/2018 senza confrontarsi con le specifiche censure del reclamo, risultando inadeguata e generica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato i principi applicativi dell'art. 41-bis (valutazione prognostica, non richiesta prova penale, rilevanza del ruolo nel sodalizio, ampiezza delle relazioni, perdurante operatività dell'organizzazione) e dei criteri per le proroghe (verifica della "capacità" di mantenere collegamenti, parametri del comma 2-bis). Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito motivazione non apparente: ha documentato il ruolo apicale del ricorrente, la persistente operatività del clan e l'assenza di atti di dissociazione. Ha osservato che la motivazione per relationem era comunque efficace perché il ricorso non ha prodotto nuovi elementi che richiedessero diversa valutazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
Disciplina la sospensione temporanea delle ordinarie regole del trattamento penitenziario per detenuti legati a gravi reati; impone una valutazione prognostica della sussistenza di collegamenti con associazioni criminali. Il comma 2-bis individua parametri (profilo criminale, ruolo nel sodalizio, perdurante operatività dell'organizzazione, nuove incriminazioni, esiti del trattamento, tenore di vita dei familiari) per valutare la "capacità" di mantenere collegamenti; il mero decorso del tempo non basta a escludere tale capacità.
Norma richiamata nel ricorso (contestazione di violazione procedurale); nel contesto la censura verte sulla presunta carenza motivazionale dell'ordinanza di rigetto.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Prevede fra i motivi di ricorso per cassazione la violazione di legge (o regolamento) e delle norme che disciplinano il procedimento; la Corte valuta la legittimità formale e l'interpretazione della norma, nonché i limiti del sindacato sulla motivazione di merito.
Consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata qui per imporre al ricorrente il pagamento delle spese.
Massime di principio
- La misura ex art. 41-bis si fonda su una valutazione prognostica: non è richiesta la prova penale della responsabilità, ma elementi che rendano ragionevole la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
- Per le proroghe del 41-bis va valutata la permanenza della "capacità" di mantenere collegamenti: rilevano ruolo nel sodalizio, ampiezza delle relazioni, perdurante operatività dell'organizzazione e eventuali nuove incriminazioni; il semplice decorso del tempo non basta a escludere la capacità.
- La motivazione giudiziale può riferirsi per relationem a precedenti accertamenti già adeguatamente motivati; ciò è legittimo purché non emergano nuovi elementi o specifiche censure che richiedano un rinnovato esame.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato alla violazione di legge e ai profili di motivazione apparente o illogica; le valutazioni di merito e prognostiche del giudice di merito sono difficilmente riformabili se non risultano manifeste contraddizioni o illogicità.
- Per impugnare efficacemente una proroga 41-bis conviene proporre elementi nuovi e concreti (es. atti di dissociazione comprovati, documentazione sull'interruzione dell'operatività del clan, circostanze sopravvenute) che mettano in discussione la permanenza delle condizioni originarie.
- Se il ricorso non introduce fatti nuovi o non confuta specificamente la motivazione esistente, la riproposizione generale di censure sulla motivazione è spesso insufficiente per ottenere l'annullamento del provvedimento.
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