Sentenza n. 5667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione II, n. 3052 del 22 dicembre 2023, resa inter partes, concernente un provvedimento di demolizione di opere edilizie abusive.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, Sez. II, n. 3052/2023, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive e di smaltimento di rifiuti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante aveva impugnato la sentenza con cui il TAR aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di demolizione di plurime opere abusive, tra cui la chiusura di una grotta destinata a bar sulla spiaggia del Buondormire, nonché contro gli atti istruttori presupposti. In primo grado la società sosteneva, tra l’altro, l’esistenza di una domanda di condono edilizio presentata dalla proprietaria originaria e successivamente integrata, ai sensi dell’art. 40 l. 47/1985, anche con riferimento alla modifica della destinazione d’uso della grotta da deposito alimentare a bar. Il TAR aveva ritenuto provata la proprietà dell’area in capo alla società, ma non dimostrata l’esistenza di un titolo assentivo per la modifica di destinazione d’uso né la realizzazione dell’opera anteriormente ai vincoli gravanti sull’area, rilevando inoltre che la documentazione dimostrava una destinazione risalente a deposito alimentare. In appello sono stati dedotti: il mancato esame della domanda di condono; la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per il mancato esame della domanda relativa alla modifica di destinazione d’uso; la violazione della disciplina edilizia e paesaggistica, sostenendo che il passaggio da deposito alimentare a bar costituisse attività pertinenziale della struttura ricettiva; l’omessa motivazione, genericità e violazione del principio di tipicità e tassatività dell’ordinanza demolitoria. Prima della decisione, tuttavia, l’appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del gravame e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i quattro motivi di gravame né la legittimità dell’ordinanza di demolizione o della sentenza di primo grado. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione dell’appellante, depositata e confermata oralmente in udienza, facesse venir meno l’interesse alla decisione dell’impugnazione, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. La sentenza impugnata è stata confermata nella parte dispositiva quale conseguenza della mancata decisione di merito sull’appello. Non sono state liquidate spese per il grado, poiché le parti appellate non si sono costituite; l’appellante è stato considerato soccombente ai fini del contributo unificato.
Norme richiamate
La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando viene meno l’utilità concreta che la parte intende conseguire mediante la decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
La dichiarazione della parte relativa alla sopravvenuta carenza di interesse può condurre alla declaratoria di improcedibilità dell’impugnazione.
Richiamato quale norma applicabile al giudizio di appello.
Richiamato nel contesto della decisione assunta in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Indicato nei motivi di appello quale disciplina della demolizione degli interventi edilizi abusivi; non esaminato dal Consiglio di Stato per l’improcedibilità dell’appello.
Richiamato in relazione all’integrazione della domanda di condono da parte dell’acquirente del complesso immobiliare; questione non esaminata in appello.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte appellante, depositata e confermata in udienza, di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, quando esclude ogni utilità concreta derivante dalla pronuncia giudiziale.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce l’esame nel merito dei motivi di appello e delle questioni relative alla legittimità dell’atto amministrativo impugnato.
- In caso di improcedibilità dell’appello dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse, la sentenza di primo grado resta ferma, non essendo oggetto di riforma nel merito.
- Quando le parti appellate non si costituiscono, non deve essere pronunciata alcuna statuizione sulle spese del grado; la parte appellante che ha determinato l’improcedibilità è considerata soccombente ai fini del contributo unificato.
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