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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36903/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto, in primo grado, della sua domanda risarcitoria contro la banca, rigetto motivato dalla mancanza di prova del danno. Tuttavia, nel ricorso per cassazione, il ricorrente ha omesso del tutto l'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorso si limitava a riportare in modo estremamente sintetico le conclusioni dell'atto introduttivo e il dispositivo delle decisioni di merito, senza indicare il fatto sostanziale, le ragioni della domanda, le difese della convenuta, le motivazioni della sentenza di primo grado, i motivi di appello e la motivazione della sentenza d'appello. La banca ha depositato controricorso, ma esso è stato ritenuto tardivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per palese violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., ritenendo totalmente carente l'esposizione sommaria dei fatti di causa. Ha inoltre osservato che la memoria del ricorrente non forniva elementi idonei a superare tale vizio. Il controricorso della banca è stato considerato tardivo e quindi inammissibile; perciò non è stata provveduta una regolazione delle spese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione è presidio sostanziale di intelligibilità del gravame e non mero formalismo: la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
  • Per soddisfare l'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il ricorso deve ricostruire, sia pure sinteticamente, le pretese delle parti, le difese, l'iter processuale, le ragioni delle decisioni di merito e il contenuto della sentenza impugnata.
  • Non è sufficiente, nel ricorso per cassazione, un rinvio implicito agli atti o una mera riproduzione di conclusioni e dispositivi: la Corte deve poter comprendere direttamente dalla sola lettura del ricorso il fatto controverso e le censure.
  • La memoria depositata nella fase camerale non sana un ricorso originariamente carente dei requisiti formali essenziali.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, quando ne ricorrano i presupposti di legge, l'obbligo del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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