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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19910/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Torino che, su appello del P.M., aveva annullato l'ordinanza del G.i.p. e disposto gli arresti domiciliari per lesioni aggravate. Il ricorrente censura: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 274 c.p.p., per avere il Tribunale dedotto la concretezza e attualità del pericolo di recidiva in base alla mera gravità del fatto, senza elementi specifici sulla probabilità di nuova commissione di reati; l'indagato è incensurato e sono trascorsi quasi 11 mesi dal fatto; (2) vizio di motivazione e violazione degli artt. 275 co. 1, 2, 2-bis e 3 c.p.p. in relazione ai criteri di scelta della misura cautelare: il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato la presunta non utilizzazione di armi (assenza di brandeggio nelle immagini di videosorveglianza), la proporzionalità e adeguatezza della misura (arresti domiciliari) e l'esistenza di misure alternative, nonché il lungo intervallo temporale tra fatto e richiesta cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione del Tribunale fosse adeguatamente motivata: il pericolo di reiterazione è stato fondato non sulla sola gravità astratta del reato, ma sulle modalità concrete dell'aggressione (ripetuti colpi, comportamento spregiudicato dell'indagato, incapacità di autocontrollo) che consentono una prognosi di rischio. Il Tribunale ha altresì valutato l'attualità del pericolo e l'adeguatezza della misura; la scelta degli arresti domiciliari è stata considerata proporzionata, essendo l'indagato incensurato e la misura idonea a contenere il rischio di violazione delle regole di autocontenimento. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina la motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione). La Corte indica che il giudice può basare la prognosi di pericolo sulla condotta concreta e sulle circostanze, non esclusivamente sulla gravità astratta del reato.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri per la scelta della misura cautelare (proporzionalità, adeguatezza, meno afflittività). La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale sull'adeguatezza degli arresti domiciliari rispetto al tipo di rischio di recidiva violenta.

  • art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Prevede la valutazione sulla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena; la Corte osserva che il ricorrente non ha contestato specificamente la prognosi sul pericolo di reiterazione, rendendo inammissibile la censura priva di specificità.

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sul delitto di lesioni personali; citata per identificare il titolo di reato addebitato.

  • art. 585, co. 2 n. 2 cod. pen.

    Prevede l'aggravante per lesioni quando è stato utilizzato un'arma; la Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante potesse essere fondata anche sulla natura delle lesioni e sul quadro indiziario, pur non essendo evidente il brandeggio dell'arma nelle immagini.

  • art. 61, n. 5 cod. pen.

    Elemento che considera le circostanze aggravanti (es. persona ultrasessantacinquenne, luogo isolato, orario serale) nella determinazione della gravità del fatto; utilizzato nel quadro valutativo delle esigenze cautelari.

  • legge n. 47/2015 (modifiche art. 274 c.p.p.)

    Riforma richiamata: il nuovo testo non consente di desumere il pericolo di recidiva esclusivamente dalla gravità del titolo di reato, ma permette di considerare le modalità concrete della condotta e le circostanze per la prognosi cautelare.

Massime di principio

  • La gravità astratta del reato non è di per sé sufficiente a giustificare una misura cautelare; il giudice può però fondare la prognosi di pericolo di recidiva sulle modalità concrete della condotta e sulle circostanze che la connotano (ripetitività, spregiudicatezza, particolare violenza).
  • La verifica di 'attualità' e 'concretezza' del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica del giudice che consideri personalità dell'imputato, modalità del fatto e contesto socio-ambientale; non è necessario provare l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva.
  • La proporzionalità della misura cautelare si valuta in relazione al tipo di rischio di recidiva che si intende evitare: per reati con violenza alla persona, gli arresti domiciliari possono essere proporzionati se, dopo esame della personalità, risultano idonei a contenere il rischio di violazione delle regole di autocontenimento.
  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti ma controlla la motivazione e la presenza di vizi formali, logici o di manifesta illogicità: censure che chiedono una diversa valutazione delle stesse circostanze del merito risultano spesso inammissibili.
  • L'assenza, nelle immagini, di un'arma non esclude la ricostruzione della sua utilizzazione se il quadro probatorio (es. lesioni compatibili) e la motivazione del giudice supportano tale conclusione.

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