Cassazione Civile, Ordinanza n. 29122/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva presentato due dichiarazioni fiscali per il medesimo anno d'imposta: una trasmessa tramite un professionista e completa dei dati fiscali, e una seconda trasmessa pochi giorni dopo da un soggetto terzo, che egli assumeva non autorizzato e priva dei dati contabili. Sulla base della seconda dichiarazione l'Ufficio aveva negato il rimborso IRPEF richiesto. Dopo che la CTR, in appello, aveva ritenuto valida e a lui riferibile la seconda dichiarazione per mancata proposizione di querela di falso, il contribuente proponeva revocazione ex art. 395, n. 3 e n. 4 c.p.c., deducendo che solo successivamente aveva appreso, tramite documenti di indagine e decreto di archiviazione, che l'autore dell'invio era il precedente commercialista, il quale avrebbe ammesso di avere inoltrato di propria iniziativa la seconda dichiarazione. La CTR rigettava la revocazione ritenendo che tali documenti non fossero nuovi né decisivi rispetto alla ratio della sentenza revocanda. Il contribuente ricorreva poi per cassazione lamentando, con un unico motivo, omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione, omesso esame di fatti decisivi, errata interpretazione della documentazione prodotta e dell'art. 221 c.p.c., nonché erronea applicazione dell'art. 1 l. 322/1998 e adesione acritica a precedente giurisprudenziale sulla differenza tra disconoscimento e querela di falso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo era cumulativo e promiscuo, poiché mescolava profili di fatto, violazione di legge e violazioni processuali senza separarli in censure autonomamente distinguibili. Ha inoltre osservato che il vizio di "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione" non era più deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, e che mancava l'indicazione specifica, richiesta dall'art. 366, n. 6, c.p.c., delle modalità e della data di acquisizione delle dichiarazioni del terzo, dato essenziale per verificare tempestività e ammissibilità della revocazione. La Corte ha comunque aggiunto che il ricorso era anche infondato perché i documenti sopravvenuti non erano decisivi: la sentenza revocanda si fondava sulla ratio, in diritto, secondo cui la mancata proposizione della querela di falso precludeva la contestazione della riferibilità della seconda dichiarazione al contribuente, sicché l'identificazione successiva del soggetto che l'aveva inviata non avrebbe mutato l'esito. Ha infine escluso che la fattispecie potesse ricondursi all'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., trattandosi di valutazione giuridica e processuale e non di svista su un fatto non controverso.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
La revocazione per documenti nuovi richiede che essi siano sopravvenuti, decisivi e non producibili prima senza colpa; l'errore di fatto revocatorio non ricorre quando la decisione censurata è fondata su una ratio di diritto e non su una svista percettiva su fatti non esaminati.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso non può cumulare in modo indistinto doglianze di fatto, di violazione di legge e di vizio motivazionale; inoltre, il vizio di motivazione nel testo applicabile non è deducibile nella forma della "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione".
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, nonché i dati necessari a individuare la loro collocazione e il momento di produzione, specie quando ciò serve a verificare la tempestività della revocazione.
La sua evocazione, nel caso concreto, è stata ritenuta generica e non idonea a superare la ratio in diritto della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 1 l. n. 322/1998
ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame
La sua pretesa erronea applicazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per commistione di doglianze e comunque non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non può proporre, in un'unica censura non separata, questioni tra loro eterogenee di fatto, diritto sostanziale e diritto processuale.
- La revocazione per documenti nuovi è ammissibile solo se il ricorrente dimostri la sopravvenuta scoperta, la non imputabilità della mancata precedente produzione, la tempestività dell'impugnazione e la decisività del documento rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Un documento è decisivo solo se, ove acquisito al processo, sarebbe idoneo a determinare una decisione diversa; non è decisivo se la sentenza revocanda si fonda su una ragione di diritto che prescinde dal documento stesso.
- L'errore di fatto revocatorio non si configura quando la critica investe valutazioni giuridiche o processuali del giudice, e non una svista percettiva su un fatto non controverso o direttamente risultante dagli atti.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è necessaria l'indicazione puntuale dei documenti rilevanti e della loro collocazione processuale, soprattutto quando la data di conoscenza del documento è essenziale per valutare i termini e i presupposti della revocazione.
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