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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27104/2024 del 18/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Ricorso principale dichiarato inammissibile; ricorso incidentale accolto. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla regolazione delle spese dell'accertamento tecnico preventivo e, decidendo nel merito, la Corte ha posto tali spese a carico della società venditrice. La venditrice è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Una acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice di un'autovettura chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da vizi del veicolo, in particolare da un malfunzionamento dell'air bag emerso poco dopo l'acquisto e dai danni estetici all'abitacolo cagionati dai lavori di riparazione, consistenti in graffi alla plastica interna. Il tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la corte d'appello aveva accolto parzialmente il gravame e condannato la venditrice al risarcimento limitatamente ai danni all'abitacolo, compensando metà delle spese dei gradi di merito, incluse quelle dell'accertamento tecnico preventivo. La società venditrice ha proposto ricorso principale deducendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. perché la corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto contestata la circostanza del successivo grave sinistro del veicolo, sinistro che, secondo la ricorrente, avrebbe reso inutili i danni lamentati e avrebbe imposto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. L'acquirente ha resistito e proposto ricorso incidentale censurando la compensazione parziale delle spese dell'ATP, sostenendo che, in base al principio di soccombenza, tali spese avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico della venditrice. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non coglieva la ratio decidendi: la corte territoriale non aveva negato il sinistro in sé, ma la prova delle sue conseguenze (distruzione del mezzo e perdita di valore), prova ritenuta mancante e non censurabile in sede di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale, affermando che le spese dell'ATP, una volta acquisito l'accertamento nel giudizio di merito, seguono la regola della soccombenza salvo valida compensazione; nel caso concreto, essendo stata accolta la domanda risarcitoria dell'acquirente, anche se in misura inferiore, non vi era reciproca soccombenza tale da giustificare la compensazione parziale delle spese di ATP. La Corte ha quindi cassato la sentenza sul punto e, decidendo nel merito, ha posto le spese di ATP a carico della società venditrice, confermando inoltre la condanna di quest'ultima alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla non contestazione è infondata quando si assume contestata una circostanza che la sentenza di merito non ha posto in discussione come fatto storico, ma solo quanto alle sue conseguenze e al relativo onere probatorio.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; le spese dell'ATP, una volta utilizzato l'accertamento nel merito, vanno considerate spese di lite e poste a carico della parte soccombente, salvo compensazione validamente motivata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione, totale o parziale, richiede i presupposti di legge; non è giustificata dalla sola soccombenza parziale su un unico capo di domanda, né consente di porre a carico della parte vittoriosa spese non superflue o non eccessive senza adeguata base.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In presenza dei presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo della parte ricorrente principale di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La non contestazione rileva come vincolo per il giudice solo quando riguarda i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione; se invece attiene a circostanze dedotte soltanto come elementi probatori, essa ha valore istruttorio e resta liberamente apprezzabile.
  • In cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia con il reale fondamento logico-giuridico della decisione di merito.
  • Le conseguenze dannose di un fatto non coincidono con la prova del fatto storico in sé: chi invoca un effetto estintivo o paralizzante della pretesa deve provare anche i fatti ulteriori da cui dipende tale effetto.
  • Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, se l'accertamento viene poi acquisito e utilizzato nel giudizio di merito, diventano spese processuali e seguono la regola della soccombenza, salvo specifica e motivata compensazione.
  • L'accoglimento, anche solo parziale, di una domanda articolata in un unico capo non integra di per sé reciproca soccombenza e non consente di porre automaticamente spese a carico della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieProveSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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